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Allegato B
Seduta n. 153 dell'8/5/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta in Commissione:
CARLUCCI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il concorso ordinario indetto il 22 novembre 2004 è stato espletato ed è stato completato tutto l'iter compresi la formazione ed il tirocinio;
in data 26 febbraio 2007 è stato presentato un ricorso al Tar del Lazio da parte di alcuni concorrenti che hanno partecipato al concorso con riserva teso ad annullare le note Ministeriali n. 1275 del 3 dicembre 2004 e n. 794 del 22 giugno 2004;
le suddette note ministeriali, impugnate dai ricorrenti, a parere dell'interrogante, chiariscono in «toto» i quesiti posti dalla commissione d'esami e sono esaustive dei possibili dubbi interpretativi che le norme, secondo i ricorrenti, presentano;
su tale questione, alcune sentenze dei tribunali amministrativi regionali, hanno confermato l'orientamento di validità delle note ministeriali legittimando l'operato dell'Amministrazione Statale;
è necessario, quindi, che il Governo si adoperi, con urgenza, per dare un indirizzo legislativo che, secondo, l'interrogante, non può essere che quello di legittimazione dell'operato dell'amministrazione statale espresso nelle note Ministeriali -:
se non ritenga opportuno varare un provvedimento di interpretazione autentica, che fughi ogni dubbio interpretativo e che a parere dell'interrogante non può che essere di sostegno alle tesi sostenute dal Ministero della pubblica istruzione nelle note ministeriali citate nel secondo punto della premessa e confermate anche dalla giurisprudenza amministrativa.
(5-01004)
Interrogazione a risposta scritta:
FABRIS. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la tabella di valutazione dei titoli, approvata con decreto ministeriale 15 marzo 2007 a cui fa rinvio l'Ordinanza ministeriale del 16 marzo 2007, per l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, prevede (punti C6 e C7) la valutazione dei diplomi di specializzazione e dei diplomi di perfezionamento universitari, solo se rilasciati da università statali e non statali legalmente riconosciute;
la precedente tabella di valutazione dei titoli prevedeva invece la valutazione dei corsi di perfezionamento post-lauream, «previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da istituti di istruzione universitaria statali e legalmente riconosciuti ovvero realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati conseguiti in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea»;
considerando che numerosi candidati aspiranti all'inclusione in graduatoria hanno frequentato i corsi medesimi, sostenendo oneri finanziari non indifferenti per conseguire tali titoli, sul presupposto che i titoli potessero continuare ad essere valutati;
tenuto conto che la nuova tabella di valutazione riduce anche il numero dei corsi valutabili, danneggiando coloro che hanno frequentato, sul presupposto della possibile valutazione, un numero di corsi di perfezionamento superiore a tre;
tenuto conto che la nuova normativa sulla valutazione dei titoli è intervenuta quando i corsi di specializzazione erano già conseguiti o in via di conseguimento -:
se non ritenga più equo e opportuno modificare la tabella allegata al decreto ministeriale di cui in premessa in modo da continuare a consentire, analogamente a quanto previsto dalla precedente normativa (DDG del 4 aprile 2005), la valutazione di tutti i corsi di perfezionamento universitari o interuniversitari anche se in numero superiore a tre, per non deludere le legittime aspettative di coloro che, a costo di sacrifici economici e materiali, si sono sobbarcati l'onere di frequentare ore ed ore di lezioni, mettendo in tal modo rimedio a quella che all'interrogante appare una intempestiva decisione degli uffici ministeriali.
(4-03543)