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Allegato B
Seduta n. 153 dell'8/5/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata:
TURCO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Commissione europea ha avviato un'istruttoria nei confronti della Repubblica italiana in relazione all'ipotizzato aiuto di Stato del quale beneficerebbero gli enti religiosi e le onlus in considerazione dell'esenzione dal pagamento dell'ici relativa agli immobili utilizzati anche a fini commerciali, come previsto dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 -:
quali iniziative il Governo intenda prendere per evitare l'apertura di una
nuova procedura d'infrazione nei confronti della Repubblica italiana.
(3-00860)
GIUDITTA, FABRIS, DEL MESE, SATTA, ROSSI GASPARRINI, PICANO, AFFRONTI, CIOFFI, ADENTI, ROCCO PIGNATARO, CAPOTOSTI, LI CAUSI, MORRONE e D'ELPIDIO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la disciplina del cosiddetto «patto di stabilità interno» per il triennio 2007-2009, contenuta nei commi 676-695 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ha subito significative modifiche, alcune delle quali, avendo carattere sperimentale, sono apparse subito suscettibili di successivi aggiustamenti e correzioni migliorative;
tra le novità più significative si segnala il ritorno al meccanismo dei saldi, inteso come differenza tra entrate finali e spese finali e attualmente, sempre per il rispetto del patto di stabilità, occorre conseguire negli 2007, 2008 e 2009 un saldo finanziario di competenza e di cassa migliorativo rispetto a quello medio del triennio 2003-2005;
il carattere innovativo del regime introdotto ha, tuttavia, determinato alcune incertezze e qualche difficoltà negli enti interessati;
la più vistosa difficoltà concerne il finanziamento delle spese di investimento da parte degli enti locali;
in particolare, in base all'applicazione della normativa richiamata, appaiono penalizzati gli enti locali più «virtuosi» che sono costretti a migliorare il saldo medio già positivo conseguito nel triennio precedente e paradossalmente si vengono a trovare nella condizione di negare ai propri cittadini gli interventi previsti in sede di programma di governo;
le attuali disposizioni del patto di stabilità interno, infatti, non consentono ai comuni di poter utilizzare l'avanzo di amministrazione di anni pregressi e le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili effettuate nel triennio 2003-2005, già destinate da tempo al rifinanziamento di investimenti ed opere pubbliche necessarie alla collettività;
secondo notizie apparse sulla stampa nazionale, in data 30 aprile 2007, risulterebbe pronto il nuovo piano del Governo sulle tasse locali e sul federalismo fiscale -:
se, anche con riferimento all'annunciato piano del Governo sul federalismo fiscale, saranno modificate le attuali regole del patto di stabilità previste dalla legge finanziaria per il 2007, in modo tale da non penalizzare gli enti locali virtuosi, pregiudicando la realizzazione di interventi in conto capitale degli enti locali e, in particolare, il finanziamento delle spese di investimento derivanti da avanzi di amministrazione e da alienazione di beni patrimoniali.
(3-00861)
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
GIANFRANCO CONTE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a seguito di una inchiesta condotta dalla Magistratura di Venezia, una tipologia di scheda elettronica grandissima diffusione sul mercato delle newslot - al punto di rappresentare il 40-50 per cento dello stesso e tra le più redditizie per l'Erario - denominata Black Slot, è stata considerata non conforme alla normativa sebbene fosse stata regolarmente omologata e certificata dall'Aams;
in una tale situazione è prevedibile che gli operatori che hanno acquistato, in modo del tutto legale, sul mercato tali apparecchi di gioco, facendo affidamento sulla certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione, possano intraprendere
azioni tese ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalle imprese anche nei confronti del Ministero, comunque responsabile sul piano civilistico, considerato che la procedura di revoca dei nulla osta intrapresa dalla stessa Aams è stata bloccata in sede giurisdizionale dal Tar del Lazio con provvedimento di sospensiva in procedimento per il quale la trattazione è stata fissata al 20 giugno 2007, mentre per gli apparecchi attualmente in esercizio, appartenenti alla tipologia Black Slot, sono in corso sequestri penali nella circoscrizione di Venezia, con fondata possibilità che tale fenomeno si estenda anche su scala più vasta, con grande sconcerto per gli operatori del settore che vivono nella incertezza sul comportamento da tenere per tutelare i propri investimenti;
con l'entrata in vigore della normativa che disciplina la costruzione di apparecchi di cui al comma 6/a (c.d. Newslot2) del Decreto Interdirettoriale 19 settembre 2006 concernente integrazioni e modifiche alle regole tecniche degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., sono stati introdotti limiti temporali alla validità dei titoli autorizzatori degli apparecchi già in esercizio - ciò in previsione della immissione nel mercato di detta nuova tipologia di apparecchi da considerare più sicuri in quanto in grado di assicurare una migliore conduzione della rete telematica, dato che, in assenza del corretto collegamento telematico, gli stessi non sarebbero in grado di funzionare, apportando una prevedibile diminuzione dei fenomeni di irregolarità che hanno avuto per protagonisti soprattutto alcuni concessionari di rete in ritardo con gli adempimenti connessi alla concessione;
risulta tuttavia all'interrogante che i nuovi apparecchi non sono stati ancora sottoposti ai test definitivi di funzionamento, rendendo impossibile prevedere la tempistica dell'effettiva immissione nel mercato delle nuove apparecchiature;
la concomitanza tra gli eventi innanzi descritti e le scadenze indicate dall'Aams con il Decreto Interdirettoriale 22 marzo 2007 inerente Procedure amministrative connesse alla verifica tecnica di conformità per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., con il quale si è previsto uno slittamento dei termini di validità dei soli nulla osta di messa in esercizio e non anche quelli di distribuzione (con i quali gli operatori avrebbero invece la possibilità anche di operare la sostituzione degli apparecchi di gioco a «rischio» con apparecchi più «sicuri»), porta alla conseguenza che una parte consistente del parco macchine presente nel mercato potrebbe essere oggetto di un blocco, senza che gli operatori possano operare la sostituzione di detti apparecchi con schede elettroniche ugualmente performanti: il provvedimento adottato da Aams riferisce che il numero di nulla osta di distribuzione già rilasciati possa bastare per far fronte alle esigenze del mercato, ma non sembra invece possibile prevedere che ve ne siano a sufficienza per permettere anche la eventuale sostituzione del 40-50 per cento dell'attuale numero di apparecchi già in esercizio;
la situazione creatasi ha gettato nella totale incertezza le imprese del settore, e posto a serio rischio gli investimenti effettuati, anche a causa dei ritardi con cui i tecnici Aams e Sogei hanno comunicato a concessionari, costruttori ed enti omologatori le specifiche tecniche per la effettuazione dei controlli di funzionamento -:
quali iniziative intenda intraprendere per evitare i danni che le imprese potrebbero subire dalla situazione descritta in relazione alle inchieste in corso, per evitare che possa instaurarsi un enorme contenzioso da parte di queste nei confronti dello Stato; e per sbloccare la paralisi degli investimenti dovuta alla mancata previsione di una proroga di validità per i nulla osta di distribuzione e alla mancanza di certezze sulla immissione nel mercato di apparecchi di nuova tipologia, superando l'attuale situazione di incertezza per le imprese del settore.
(5-00999)
CECCUZZI e VILLARI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 40 del 2007 prevede il divieto di clausole penali per l'estinzione anticipata di mutui immobiliari;
il comma 3 dello stesso articolo prevede che le disposizioni siano applicate ai contratti stipulati alla data di entrata in vigore della medesima legge;
il comma 5 dello stesso articolo, impegna l'Abi (Associazione bancaria italiana) e le associazioni dei consumatori a definire entro tre mesi le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere;
secondo quanto emerge da alcune dichiarazioni delle associazioni dei consumatori gli istituti di credito starebbero frenando la realizzazione di tutte le misure previste dalla suddetta legge n. 40 del 2007 in tema di abolizione delle penali sui mutui casa;
secondo le associazioni dei consumatori le stesse aziende bancarie avrebbero manifestato l'intenzione di mantenere una penale del 2,9 per cento per i mutui contratti dal 2000 al 2006, creando, così, una grave disparità fra i cittadini;
in questi giorni si stanno svolgendo gli incontri fra l'Abi e le associazioni di categoria per definire i contenuti esposti nel citato comma 5;
secondo notizie rese note da autorevoli fonti di informazione ed organi di stampa le posizioni di Abi ed associazioni di categoria restano divergenti e non rispondono attualmente al dettato legislativo previsto dall'articolo 7 della legge n. 40 del 2007 -:
quali iniziative urgenti intenda assumere affinché tutti i cittadini che hanno sottoscritto un mutuo vengano tempestivamente ed adeguatamente informati sui contenuti della legge vigente e quali iniziative siano state avviate affinché venga monitorato il corretto e costruttivo confronto fra Abi ed associazioni di consumatori, per evitare ulteriori danni verso i cittadini e gli utenti.
(5-01000)
LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, il decreto-legge n. 223 del 2006 (articolo 35, commi 15 e 16) ha apportato delle significative modifiche alla disciplina delle società non operative, ampliandone notevolmente l'ambito applicativo, attraverso un sensibile innalzamento delle percentuali da utilizzare per individuare i ricavi presunti;
la circolare dell'Agenzia delle entrate 26 febbraio 1997 n. 48/E, con riferimento alle modalità di determinazione dei ricavi presunti (da mettere a raffronto con i ricavi effettivi per valutare la operatività/non operatività delle società), aveva precisato che «per i beni in leasing per i quali sia stata esercitata l'opzione di riscatto si ritiene che debba essere assunto, quale valore di riferimento, il prezzo di riscatto»;
la circolare dell'Agenzia delle entrate 4 maggio 2007 n. 25/E ha variato notevolmente la precedente posizione interpretative affermando, con riferimento alle modalità di determinazione dei ricavi presunti, che «per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente»;
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, per effetto del «nuovo comma 4-bis introdotto dal decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani) all'articolo 30 della legge 724 del 1994 è cambiata la procedura da attivare ai fini della disapplicazione della normativa sulle società non operative;
il nuovo comma 4-bis sopra citato prevede che «in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi
di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600»;
la circolare 2 febbraio 2007 n. 5/E ha chiarito che l'istanza di disapplicazione deve essere presentata al Direttore Regionale dell'Agenzia delle entrate competente e che questi «emanerà il provvedimento di accoglimento o di rigetto) entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza presso l'ufficio»;
è verosimile ipotizzare che molti dei contribuenti che detengono beni in leasing, se applicano il «vecchio» metodo di determinazione dei ricavi presunti (applicazione delle percentuali «di ricarico» al prezzo di riscatto) risultano operativi, mentre, se adottano la nuova procedura prevista dall'Agenzia delle entrate (applicazione delle percentuali «di ricarico» al costo sostenuto dalla società concedente) risultano non operativi; tuttavia, in tali casi, i predetti soggetti dovrebbero procedere alla presentazione di un interpello disapplicativo della normativa sulle società di comodo, la cui risposta, del tutto verosimilmente, giungerà solo dopo che sia trascorso il termine fissato al 18 giugno 2007 per effettuare il versamento delle imposte; come anticipato, infatti, il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate competente ha tempo 90 giorni per pronunciarsi circa l'accettabilità ovvero l'inaccettabilità delle circostanze esimenti rappresentate nell'interpello disapplicativo -:
se non sia possibile ritardare il prossimo termine di versamento dell'imposta sul reddito delle società, fissato al 18 giugno 2007 (termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Ires relativamente al periodo d'imposta 2006.
(5-01001)
FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
già in due precedenti interrogazioni, il 6 marzo ed il 17 aprile, l'interrogante chiedeva sia al ministro dello sviluppo economico sia al ministro del lavoro e della previdenza sociale se il Governo fosse a conoscenza della pesante incertezza che da tempo oramai aleggia sopra la Manifattura tabacchi di Borgo Sacco, alla luce delle intenzioni della BAT di chiudere due dei tre stabilimenti di Manifattura tabacchi attualmente operativi - Chiaravalle, Lecce e Rovereto - per mantenere in Italia una sola fabbrica, nello specifico quella di Lecce;
nella replica all'ultima interrogazione il sottoscritto si dichiarava non soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, in quanto lo stesso si limitava a leggere una informativa giunta al Governo dalla Giunta provinciale di Trento;
il futuro di pesante incertezza che da tempo oramai aleggia sopra la Manifattura tabacchi di Borgo Sacco non si è quindi ancora dissipato;
la Manifattura tabacchi di Borgo Sacco - si ricorda - attualmente occupa circa 150 lavoratori, di cui una cinquantina esterni e gli altri contrattualizzati;
risulta che la BAT, la British american tabacco (la Multinazionale subentrata al Monopoli di Stato e, quindi all'ETI) renderà pubblico il piano in merito alla scelta degli stabilimenti che intenderà mantenere nel Vecchio Continente, Italia compresa, il 18 maggio; tuttavia voci ufficiose riportano la presenza di pressioni «politico-governative» al fine di mantenere in vita il solo stabilimento di Lecce;
pare, invece, per quanto consta all'interrogante, che se dipendesse solo da BAT la preferenza ricadrebbe su Rovereto, in quanto è la sede più vicina all'Europa e pare sia anche l'azienda più affidabile ed efficiente tra quelle oggi attive;
ciononostante, sempre secondo voci ufficiose, il problema del Mezzogiorno e la promessa di questo Governo di portare lavoro al Sud pare siano di importanza superiore rispetto alle ragioni oggettive di mercato -:
quanto riscontro trovino nella realtà le notizie sopra riportate che parlano di «pressioni» governative al fine di procedere al mantenimento del solo sito di Lecce, legate alle risposte concrete che possa al più presto fornire il Governo al fine di rassicurare i lavoratori della BAT di Rovereto nonché la stessa comunità roveretana, rispetto alle prospettive di tale importante insediamento produttivo.
(5-01002)