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Allegato A
Seduta n. 154 del 9/5/2007
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(A.C. 2534 - Sezione 2)
MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO
All'articolo 1, al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nelle regioni interessate dal presente decreto, per garantire il puntuale pagamento dei debiti accertati nel rispetto dei piani di rientro di cui al comma 1, lettera a), ed al fine di consentire il puntuale accertamento della massa passiva ricompresa nei disavanzi di cui al comma 1, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive relativamente ai debiti sanitari di cui al presente articolo nei confronti dei soggetti debitori ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori ed i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per i fini degli enti e le finalità di legge. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori. Il pagamento della massa passiva accertata sarà effettuato utilizzando esclusivamente i fondi statali e regionali destinati al Servizio sanitario
regionale, dando priorità al pagamento dei crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti precari o stabili».
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. L'importo della manovra derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rideterminato per il solo anno 2007 da 811 milioni di euro a 461 milioni di euro, anche per le finalità di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma. A tal fine il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato per l'anno 2007 di 350 milioni di euro. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente la quota fissa sulla ricetta è rideterminata con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007 da 10 euro a 3,5 euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa, per gli importi di seguito indicati:
a) legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Paesi in via di sviluppo), per 50 milioni di euro;
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (ricerca salute), per 50 milioni;
c) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1250 (Fondo per la famiglia), per 30 milioni;
d) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1264 (Fondo per le non autosufficienze), per 30 milioni;
e) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1290 (Fondo per le politiche giovanili), per 30 milioni;
f) legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 50 (Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi), per 100 milioni;
g) legge 30 aprile 1985, n. 163 (Fondo unico per lo spettacolo), per 60 milioni».
Nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la riduzione della quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale».