Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 155 del 10/5/2007
...
SALUTE
Interrogazione a risposta in Commissione:
MADERLONI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
i quotidiani dell'8 maggio 2007 hanno dato ampio risalto ad un'accesa polemica, in materia di sanità, tra il Presidente della Regione Marche e il Sindaco di Ancona;
sul Corriere Adriatico tra l'altro è riportata una dichiarazione del Presidente della Regione che afferma: «nel 2002 la sanità era sull'orlo del disastro, oggi i conti sono in ordine. Abbiamo crediti con lo Stato per 732 milioni di euro, di cui 502 per le addizionali introdotte per far fronte al deficit della sanità: risorse rastrellate sul territorio, andate a Roma e mai restituite. E che nonostante questo, la Regione sarebbe stata obbligata a ripianare un disavanzo di 42 milioni»;
la regione Marche ha introdotto, a suo tempo, le addizionali IRPEF proprio per sanare il deficit sanitario e i marchigiani, per alcuni anni, hanno pagato cifre ben superiori a quelle degli altri italiani;
qualora le dichiarazioni corrispondessero al vero tutti i sacrifici dei cittadini sarebbero stati vanificati dal Governo centrale e il bilancio regionale, anziché essere risanato grazie al prelievo aggiuntivo sarebbe peggiorato costringendo a pagare forti interessi alle banche in quanto il Governo non avrebbe riversato alla regione il maggior gettito pagato dai marchigiani proprio allo scopo di garantire i servizi sanitari;
nel periodo dal 2002 al 2006, purtroppo i marchigiani hanno dovuto subire i tagli dal Governo in tutti i settori, dal porto all'aeroporto, dalle ferrovie alle strade, ai fondi per il risanamento delle aree colpite dal terremoto ma appare del tutto inammissibile che si sia assistito ad un vero e proprio drenaggio di risorse che i cittadini hanno versato con la precisa destinazione regionale e sono state impropriamente trattenute dal Governo -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti suesposti ed entro quanti giorni intenda restituire le risorse di cui è creditore alla Regione e ai cittadini.
(5-01026)
Interrogazioni a risposta scritta:
AIRAGHI. - Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
in data 16 aprile 2007 è stato notificato da parte della Direzione provinciale del lavoro di Varese all'Azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo di Busto Arsizio» un processo verbale di illecito amministrativo riguardante il mancato rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 66/03 e successive modifiche e integrazioni;
l'Azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo di Busto Arsizio» non avrebbe concesso al personale dipendente il prescritto riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore di lavoro;
a seguito del predetto accertamento all'Azienda è stata irrogata una sanzione amministrativa di euro 14.619.780;
la regione Lombardia ha già espressamente sollecitato il coordinatore della Commissione salute della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome a farsi carico di stimolare il Ministero della salute al fine di emanare provvedimenti derogatori considerando la peculiarità delle turnazioni nelle strutture sanitarie e la necessità di garantire in ogni modo la continuità del servizio;
la legislazione in materia di riposi giornalieri appare rigida e inadeguata non prevedendo, purtroppo, opportune deroghe al predetto articolo 7 del decreto legislativo 66/03 da applicare a tutti i servizi di pubblica utilità come quelli erogati dalle strutture sanitarie;
non risulta all'interrogante che il Ministero della salute o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si siano concretamente occupati del problema prevedendo opportune modifiche alle norme vigenti -:
se intendano e con quali modalità prevedere provvedimenti e assumere iniziative per sanare situazioni come quelle sopra riportate che obbligherebbero un'Azienda ospedaliera ad un esborso esorbitante e insostenibile in relazione ai bilanci annuali correnti in un contesto di contenimento della spesa sanitaria;
se intendano e con quali modalità assumere iniziative o provvedimenti legislativi urgenti di modifica dell'articolo 17 decreto legislativo 66/03 riguardo in particolare alla deroga delle norme vigenti, in considerazione della peculiarità delle attività sanitarie e della necessità di assicurare la continuità assistenziale del servizio nelle strutture ospedaliere.
(4-03585)
SALERNO. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nella Valle di Susa (Torino) e precisamente nel territorio del comune di San Didero è ubicata una fonderia di 2a fusione (per rottami ferrosi) con lavorazione a ciclo continuo di proprietà della AFV Acciaierie Beltrame SpA;
questa lavorazione, caratterizzata da emissione di fumi e polveri altamente nocive (diossine e Pcb), è stata autorizzata dalla Provincia e dagli enti preposti ai controlli in base alla percentuale di emissione ritenuta conforme al limite consentito dalla legge;
di questo avviso non sono le rappresentanze sociali del territorio circostante e non lo è il comune di San Didero il quale ha chiamato in causa sia la proprietà stessa che gli enti pubblici competenti instaurando con essi un contenzioso legale sulla base di dati, fatti e rilevamenti che comproverebbero, invece, l'assoluta pericolosità per la salute pubblica delle attuali emissioni;
detto contenzioso si fonda su rilevamenti tecnico-sanitari che comproverebbero un inequivocabile ma significativo aumento nella zona circostante con raggio
10 chilometri, di patologie gravi quali tumori, infarti ed altre malattie compromettenti la salute dell'uomo;
secondo pareri competenti sarebbe sufficiente per eliminare questa tossicità un investimento ulteriore di carattere tecnologico consistente nel dotare gli attuali impianti di una camera di post-combustione efficace che distruggerebbe i gas tossici e, quindi, eliminerebbe il formarsi delle diossine ed altre polveri nocive;
oltre a quanto sopra evidenziato, a quanto consta all'interrogante sarebbero stati scoperti in più di un'occasione anche materiali radioattivi e non si sa se altri non lo siano stati per disattenzione o altre cause;
è prioritario il perseguimento della tutela della salute dei cittadini da rischi di ogni genere e da ogni esposizione a tossicità ambientali specie se queste sono causate da impianti e tecnologie produttive insufficienti a evitarle -:
quali siano gli effettivi dati inquinanti dell'impianto in questione;
quali incidenze significative risultino esserci, nella zona circostante l'impianto, di patologie quali tumori ed altre diverse correlate in tale zona;
quali siano stati gli eventuali provvedimenti adottati dalle amministrazioni di competenza per il controllo di eventuali fenomeni di tossicità dell'aria in questa zona e su quali elementi si siano fondati, ivi comprese eventuali Conferenze dei Servizi, e se questi abbiano rispettato criteri e procedure di salvaguardia sufficientemente dettagliati;
se risulti al Governo se sia stato prescritto obbligatoriamente un rilevatore di radioattività.
(4-03594)
ALESSANDRI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una patologia rara neurodegenerativa che comporta una progressiva degenerazione muscolare con esito fatale;
le conseguenze di questa malattia sono la perdita progressiva e irreversibile della normale capacità di deglutizione (disfagia), dell'articolazione della parola (disartria) e del controllo dei muscoli scheletrici, con una paralisi che può avere un'estensione variabile, fino alla compromissione dei muscoli respiratori, alla necessità di ventilazione assistita e quindi alla morte;
la SLA è una patologia a eziopatogenesi sconosciuta; verosimilmente, si tratta di una malattia ad origine multifattoriale; attualmente le ipotesi più accreditate per spiegare la degenerazione neuronale sono due: un danno di tipo «eccitotossico, dovuto ad un eccesso di glutammato, e un danno di tipo «ossidativo», dovuto ad uno squilibrio tra sostanze ossidanti e sostanze riducenti nel microambiente che circonda i motoneuroni colpiti;
la SLA è una patologia rara che in Italia ha un'incidenza di circa 6 casi ogni 100.000 abitanti, con circa 1.500 nuovi pazienti in un anno;
con le procedure diagnostiche attuali, il tempo medio che trascorre dall'insorgenza dei sintomi alla diagnosi è di circa 12 mesi; marcatori diagnostici migliori potrebbero aiutare a fare una diagnosi ancora più precoce, permettendo ai pazienti di ricevere la terapia in tempi significativamente più rapidi;
finora non è stato scoperta alcuna cura definitiva per la SLA; nonostante questo, la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato il primo trattamento farmacologico per la malattia: il riluzolo (Rilutek);
numerose sono le molecole in sperimentazione clinica, soprattutto negli Stati Uniti; anche in Italia sono in corso diverse sperimentazioni, due approvate dall'AiFA all'interno dei bandi di ricerca non-profit del 2005, altre in corso di valutazione nei bandi AIFA 2006;
tra i vari composti, l'IGF1-BP3 ha dimostrato in studi pre-clinici su animali di moderare la degenerazione muscolare, anche se sembra che il composto non sia stato ancora adeguatamente studiato su pazienti affetti da SLA;
ad oggi l'IGF1-BP3, pur reperibile sul mercato, è registrato con un'altra indicazione (terapia a lungo termine nel deficit di crescita nei bambini);
l'Agenzia Italiana del Farmaco, con comunicato del 21 novembre 2006, ha dichiarato che non vi sono i presupposti per fornire gratuitamente, a carico del Servizio sanitario nazionale, i farmaci IGF-1, IGF-1/IGF-BP3 per il trattamento dei pazienti affetti da SLA;
sempre secondo il comunicato AIFA di cui sopra, l'utilizzo dell'IGF-1 e dell'IGF-1/IGF-BP3 non sarebbe supportato né da strumenti normativi, né da basi scientifiche;
nel frattempo, tuttavia, il Ministero della salute (come ufficialmente confermato nel comunicato stampa del Ministero n. 140 del 31 ottobre 2006) sta dando esecuzione a specifici provvedimenti dei Tribunali che impongono l'erogazione preventiva dell'IGF-1 a favore dei singoli soggetti;
il Ministero della salute ha deciso di avviare, d'intesa con l'AIFA e l'Istituto superiore di sanità, uno studio clinico che possa verificare la reale efficacia dell'IGF-1 e il suo profilo di beneficio-rischio nei pazienti affetti da SLA, in rapporto con il trattamento farmacologico oggi disponibile e rimborsato (il Riluzolo - Rilutek) -:
se il Ministro non ritenga di promuovere uno studio clinico anche sull'efficacia del complex IGF1-BP3 e sui suoi profili di beneficio-rischio nei pazienti affetti da SLA;
se, in attesa dell'esito di tali studi clinici, il Ministro, onde evitare ai pazienti l'onere di avviare procedure giudiziarie per vedersi riconosciuto il diritto all'erogazione preventiva, non intenda opportuno che sia riconosciuta in via generale la possibilità, a tutti i pazienti affetti da SLA che lo richiedono, di usufruire dell'IGF1 e dell'IGF-1/IGF-BP3;
quali risultati siano stati conseguiti nelle sperimentazioni delle altre molecole, sia in Italia che negli Usa.
(4-03595)
ZANELLA, PELLEGRINO e BONELLI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il 12 dicembre del 2006, il Ministero della salute emanava una Ordinanza per la «tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani» con la quale, tra le altre cose, si disponeva il divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o destinati ad altri scopi non curativi, e in particolare il taglio della coda, il taglio delle orecchie, e la recisione delle corde vocali;
nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio scorso, è stata pubblicata una nuova Ordinanza del Ministero della salute del 28 marzo 2007, con la quale - tra le altre cose - si reintroduce la possibilità di effettuare il taglio della coda per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I.;
si valuta negativamente il suddetto ripensamento rispetto alle decisioni prese con la prima Ordinanza del 12 dicembre 2006, in quanto il taglio della coda non è accettabile per finalità meramente estetiche, così come mancano del tutto argomenti sanitari scientificamente provati a sostegno del valore «preventivo» del taglio stesso e sulle sue possibili patologie traumatiche. Ne è prova il fatto che nei Paesi dove il divieto è in vigore da tempo non si è verificato alcun aumento dell'incidenza di patologie traumatiche della coda;
la pratica diffusa dei tagli di orecchie e coda, non resi necessari dalla salute dell'animale, è a tutti gli effetti un maltrattamento inutile;
ricordiamo che nel novembre del 1987 alcuni Stati del Consiglio d'Europa, fra cui l'Italia, firmarono la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia che all'articolo 10 vieta: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'asportazione delle unghie e dei denti;
peraltro la stessa legge n. 281 del 1991, all'articolo 1, stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo e animale;
se, alla luce di quanto esposto in premessa, non si intenda abrogare il comma 1, articolo 1, dell'Ordinanza del 28 marzo 2007, che reintroduce la possibilità di effettuare il taglio della coda per alcune razze di cani.
(4-03600)