Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 160 del 29/5/2007
DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER IL CITTADINO CONSUMATORE E PER AGEVOLARE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI, NONCHÈ INTERVENTI IN SETTORI DI RILEVANZA NAZIONALE (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DEGLI ARTICOLI 28, 29, 30 E 31 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2272, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA IL 17 APRILE 2007) (A.C. 2272-BIS)
(A.C. 2272-bis - Proposte emendative dichiarate inammissibili nel corso della seduta)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis - (Disposizioni per la formulazione del piano energetico nazionale e per la realizzazione di nuovi impianti nucleari) - 1. II Governo formula un Piano energetico nazionale nel quale inserisce la previsione della realizzazione di impianti nucleari, soggetta alla preventiva individuazione dei siti da parte dei Governo, sulla base di una apposita intesa definita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta, si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 2.
2. Agli effetti dell'intesa il Governo tiene conto di un apposito atlante dei siti suscettibili di accogliere impianti nucleari, redatto e tenuto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'APAT provvede alla redazione dell'atlante dei siti suscettibili di accogliere impianti nucleari.
4. L'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, quale organo nazionale preposto alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale, su istanza dei soggetto richiedente, previa intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata e sulla base di apposita conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile presentano l'apposita richiesta e la relativa documentazione al Ministero dello sviluppo economico, inviandone, per conoscenza, una copia ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno, alla regione, alla provincia e al comune interessati, nonché all'APAT. La documentazione allegata alla richiesta deve contenere:
a) il progetto di costruzione, con l'indicazione del sito prescelto, della spesa e del tempo necessario alla sua realizzazione;
b) un rapporto preliminare sulla sicurezza dell'impianto, con l'indicazione delle misure che vengono adottate per prevenire i rischi e per limitare le conseguenze di un eventuale incidente;
c) lo studio di valutazione dell'impatto ambientale;
d) un progetto preliminare sulla gestione dei rifiuti radioattivi che verranno prodotti in fase di esercizio dell'impianto;
e) la documentazione sul possesso della capacità tecnica ed economica adeguata, nonché sulla comprovata esperienza nel settore dell'ingegneria nucleare; le società miste pubblico-privato, o i soggetti pubblici e privati, riuniti secondo le modalità dei «project financing», possono richiedere l'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile, sulla base del possesso dei requisiti indicati dalla presente lettera anche da parte dei solo soggetto privato.
6. Le amministrazioni trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e all'APAT, non oltre un mese dalla data di ricevimento della richiesta, le proprie osservazioni lìAPAT, entro un mese dalla data di ricevimento, esamina la richiesta e la relativa documentazione e, tenuto conto delle osservazioni pervenute ai sensi del comma 2, predispone una relazione con le proprie valutazioni, che trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni.
7. Le amministrazioni, non oltre un mese dalla data di ricevimento della relazione, trasmettono le loro osservazioni finali all'APAT, che nel mese successivo predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico il proprio parere definitivo con l'indicazione di eventuali prescrizioni che possono riguardare la progettazione, la realizzazione o la conduzione dell'impianto.
8. II Ministero dello sviluppo economico, ricevuto il parere definitivo dell'APAT, entro due mesi completa l'istruttoria con la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, stipula l'intesa con la regione interessata e promuove la conferenza di servizi. L'istruttoria si conclude in ogni caso entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta.
9. La costruzione dell'impianto avviene sotto la vigilanza dell'APAT, che verifica il rispetto delle prescrizioni indicate nel decreto di autorizzazione.
10. La messa in esercizio di un impianto di produzione dell'energia nucleare ad uso civile è subordinata all'approvazione del rapporto finale di sicurezza, delle procedure operative, delle specifiche tecniche, nonché del programma delle prove nucleari da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentiti ÌAPAT e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. Effettuato positivamente il collaudo, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro un mese dalla data di rilascio della certificazione di avvenuto collaudo e sentita l'APAT, è consentita la messa in esercizio dell'impianto, che avviene sotto la vigilanza dell'APAT e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e ÌAPAT, sono determinate speciali misure di incentivazione da assegnare ai nuclei familiari, agli individui e alle imprese residenti in comuni ospitanti impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile, sulla base dei seguenti criteri:
a) i nuclei familiari, gli individui e le imprese residenti in comuni ospitanti impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile godono di una riduzione della tariffa elettrica nazionale, stabilita dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
b) i nuclei familiari, gli individui e le imprese residenti in comuni ospitanti impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile godono dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);
c) la diminuzione di introiti derivante dall'esenzione dall'ICI e dalla TARSU disposta ai sensi della lettera b) è compensata mediante versamento ai singoli comuni di somme equivalenti, determinate con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto dei Ministro dello sviluppo economico.
13. Sulla base di un'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'APAT, che valuta le caratteristiche geomorfologiche dei terreno, individua, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sito dei deposito unico nazionale per la sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi di Il categoria e per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di III categoria. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, all'individuazione definitiva del sito si provvede con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto di individuazione dei sito è emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa. II deposito unico nazionale è opera di difesa nazionale. Il comma 1 dell'articolo 1 dei decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 e successive modificazioni, è abrogato. Il secondo periodo dei comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «La predetta Commissione è composta da tredici membri così individuati: 6 esperti con comprovata conoscenza dei settore nucleare nominati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e dei mare; 3 esperti con comprovata conoscenza dei settore nucleare nominati dalle regioni, dalle province e dai comuni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 2 rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un rappresentante dell'APAT; un rappresentante dei comuni ospitanti impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile.»."
7. 0202. Urso, Saglia, Raisi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis - (Delega al Governo per la disciplina della produzione di energia e per la realizzazione di impianti nucleari) - 1. Al fine di favorire e incentivare, in accordo con la politica energetica della Comunità europea, l'uso razionale dell'energia e delle materie prime energetiche e di promuovere il fabbisogno energetico del Paese, insieme con il risparmio energetico, l'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, il miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, la sostituzione delle materie prime energetiche di importazione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) considerazione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali;
b) considerazione delle fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fiumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, l'energia nucleare, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti;
c) realizzazione nel temine di 20 anni dell'autonomia energetica nazionale ad un livello pari all'80 per cento del consumo nazionale;
d) partecipazione delle regioni all'elaborazione del piano energetico nazionale;
e) previsione della competenza legislativa regionale, nell'ambito dei principi fondamentali definiti conformemente a quanto previsto nel comma 1, per l'uso di tutte le fonti energetiche, con l'eccezione di quella nucleare che è attribuita allo Stato;
f) determinazione di un piano dei siti degli impianti nucleari da parte del Governo sulla base di una intesa definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
g) realizzazione degli impianti nucleari previa intesa con la regione interessata e sulla base della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
h) partecipazione ai procedimenti di cui alle lettere f) e g) dell'APAT, dell'ENEA e del CNR;
i) previsione di adeguati controlli e verifiche sui soggetti, anche pubblici, richiedenti l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare ad uso civile e delle modalità di rilascio di questa anche in relazione alla valutazione:
1) delle capacità finanziarie;
2) delle procedure di sicurezza e di garanzie dai rischi;
3) del rispetto delle regole di impatto ambientale;
4) della sistemazione dei rifiuti radioattivi;
l) previsione delle misure compensative, collegate all'uso e al consumo di energia, per le popolazione e gli enti territoriali interessati dagli impianti di energia nucleare;
m) disciplina delle modalità di realizzazione dei deposito unico nazionale.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma I, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi."
7. 0203. Urso, Saglia, Raisi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Introduzione di un sistema sanzionatorio per gli enti territoriali che ostacolano opere dichiarate di pubblica utilità) - 1. Sono sottoposti alle disposizioni sanzionatorie del comma 2 gli enti territoriali che avviino, deliberino a favore o sostengano procedimenti amministrativi o giudiziari avverso la realizzazione di opere pubbliche per le quali sia stato completato il procedimento autorizzatorio ed individuata la localizzazione territoriale, con riguardo a:
a) infrastrutture energetiche dichiarate di pubbliche utilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge febbraio 2002, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;
b) terminali di rigassificazione di cui al comma 6 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n.2 90;
c) discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (RSU) e termovalorizzatori nelle regioni o nelle province oggetto di Ordinanze o comunque di attività della Protezione civile riguardante lo smaltimento dei rifiuti medesimi;
d) opere inserite negli elenchi annessi alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive procede alla individuazione del danno economico, con riguardo alla perdita di finanziamenti comunitari, ai maggiori costi sopportati per l'approvvigionamento e la sicurezza energetica, nonché per lo smaltimento degli RSU, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze.
3. In sede di redazione della legge finanziaria il Ministro dell'economia e delle finanze, previa comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla contestuale riduzione dei trasferimenti previsti nell'ambito del Patto di stabilità interno annesso alla manovra economica annuale, agli enti territoriali inadempienti.
4. Il Ministro dell'economia valuta inoltre se ripartire in più anni la riduzione dei trasferimenti ed autorizza gli enti inadempienti ad incrementare le tariffe per la raccolta degli RSU, nonché le addizionali regionali sull'energia elettrica e sui carburanti, sino a concorrenza della riduzione dei trasferimenti.
5. Con apposito allegato alla legge finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta un rendiconto analitico delle attività poste in essere ai sensi del presente articolo.
8. 0200. Valducci, Conte, Lazzari, Bernardo.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. (Lavori su beni culturali). - 1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1-bis, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c), ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente ed in proprio, ovvero direttamente ed in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto 20 ottobre 1998, n. 368»;
al comma 1-ter:
primo periodo, dopo le parole: «e 1-bis, lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «e d-bis)»;
lettera b), le parole: «anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse;
al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1o maggio 2004».
25. 0201. Folena, Migliore, Burgio, De Simone, Guadagno, Ferrara, Zipponi.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - 1. Il comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«10-bis. Fino al 30 giugno 2008, le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi,
ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti».
27. 0200. Stradella, Lupi, Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - 1. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.»
27. 0201. Stradella, Lupi, Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 33, è aggiunto il seguente:
Art. 33-bis. (Misure in materia di concordato nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa). - 1. Allo scopo di assicurare le finalità conservative delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, il ripristino della gestione ordinaria delle aziende, nonché le risorse necessarie alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale successivamente all'esecuzione del concordato, alle proposte di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ivi comprese quelle in corso di esame da parte dell'autorità giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'articolo 114 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in quanto compatibili.
33. 0200. Angelo Piazza, Di Gioia.
Dopo l'articolo 33, è aggiunto il seguente:
Art. 33-bis. (Modifiche all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300). - 1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «cinque» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «quindici»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La disciplina di cui al presente articolo non si applica nel caso di acquisizione o di fusione di una impresa, o di una società di persone o di capitali che occupano sino a quindici prestatori di lavoro, da parte di una impresa o di una società di persone o di capitali che a sua volta non occupa più di quindici prestatori di lavoro e ha la sede nel medesimo comune, né si applica nel caso in cui le imprese o le società di persone o di capitale con non più di quindici prestatori di lavoro siano diverse, abbiano la sede sempre nel medesimo comune e la loro acquisizione o fusione avvenga con un solo atto o con più atti nel tempo, sempre che l'insieme dei prestatori di lavoro non superi il numero di sessanta.»
33. 0201. Urso, Saglia, Raisi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Libertà di trattenimento in servizio fino a settanta anni per i dipendenti pubblici). - 1. L'articolo 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppresso.
34. 0200. Della Vedova.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis. (Accordo di programma per l'incentivazione della raccolta differenziata mediante disidratazione della FORSU). - 1. Al fine di favorire la raccolta differenziata mediante disidratazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), come definita ai sensi della lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle indicazioni dell'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA), provvede a stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo di programma, di seguito definito accordo, con le regioni, l'ANCI e le associazioni imprenditoriali interessate.
2. L'accordo costituisce attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lettere h) ed i), ed individua gli obiettivi, i tempi di attuazione, le tipologie di incentivazione e le previsioni di spesa. Gli interventi previsti dall'accordo accedono alle procedure semplificate previste dall'articolo 214 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e sono improntati ad un criterio di progressiva attuazione a partire dalle utenze con maggiore produzione di FORSU.
3. Per l'attuazione dell'accordo sono vincolate, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, il 5 per cento delle risorse del Fondo investimenti di cui all'unità previsionale di base 1.2.3.6, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2006 e delle corrispondenti proiezioni triennali.
4. Le economie di spesa realizzate dagli enti locali in forza dell'applicazione dell'accordo sono destinate alla progressiva estensione a tutte le utenze delle previsioni del presente articolo.
35. 0200. Trepiccione, Bonelli.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis. (Esenzione dall'ICI per gli immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
i-bis) gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani residenti all'estero, che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, con esclusione degli immobili ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e a condizione che non risultino locati».
2. È soppresso il comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
3. Alle minori entrate per i comuni, valutate in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2008, si provvede mediante attribuzione ai comuni stessi di una quota pari al 50 dei proventi derivanti dal contrasto all'evasione immobiliare. A tal fine al comma 495 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: »delle vendite« sono aggiunte le seguenti: »e locazioni« ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione dei comuni all'azione di contrasto è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali, riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso».
36. 0202. Romagnoli.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis. (Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili relativa alla prima casa). - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. - (Esenzione per l'abitazione principale) - 1. A decorrere dal periodo di imposta 2007, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Per »abitazione principale« si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.»;
il comma 2 dell'articolo 8 è soppresso.
2. Alle minori entrate per i comuni, valutate in 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2008, si provvede:
a) mediante accelerazione della privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali. A tal fine al comma 10 dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto infine il seguente periodo: «. Per i comuni il ricavo può essere destinato alla copertura dei minori introiti derivanti dalla soppressione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.»;
b) un'ulteriore riduzione del 50 per cento delle spese per consulenze esterne delle amministrazioni centrali, nonché delle Regioni, delle province e dei comuni;
c) mediante utilizzo, delle maggiori entrate di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 296, per i soli oneri eventualmente da coprire delle maggiori entrate tributarie realizzate negli anni 2007 e successivi.
36. 0200. Valducci, Gianfranco Conte, Lazzari, Bernardo, Franzoso, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis. (Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili relativa alla prima casa). - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. - (Esenzione per l'abitazione principale) - 1. A decorrere dal periodo di imposta 2007, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Per »abitazione principale« si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.»;
il comma 2 dell'articolo 8 è soppresso.
2. Alle minori entrate per i comuni, valutate in 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2008, si provvede mediante utilizzo, delle maggiori entrate di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 296.
36. 0201. Valducci, Gianfranco Conte, Lazzari, Bernardo, Franzoso, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Divieto di propaganda per superalcolici). - 1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis. - 1. È vietata la pubblicità con qualunque mezzo delle bevande alcoliche con tasso alcolico superiore al 12 per cento.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 30.000 a euro 100.000 a carico del committente e del diffusore.»
37. 0204. Cancrini, Ferdinando Benito Pignataro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «su moto d'acqua» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle attività di locazione/noleggio di moto d'acqua operanti in regime di concessione».
56. 207. Chicchi.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis. - (Modifiche al Codice della strada in materia di norme generali di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stratale). - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare la circolazione e a fluidificare il traffico;
b) l'aiuto all'utenza stradale qualora sia richiesto o se ne ravvisi la necessità, nonché la tutela ed il controllo sull'uso della strada;
c) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
d) la rilevazione degli incidenti stradali;
e) la scorta per la sicurezza della circolazione»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'opera degli organi di polizia stradale è improntata secondo criteri che favoriscano la collaborazione con l'utenza stradale. In tale ambito, salvo che nei casi di necessità ed urgenza, l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie deve essere successiva all'intimazione o agli altri strumenti di regolazione a disposizione degli organi medesimi».
56. 0201. Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis. - (Modifiche al Codice della strada in materia di limiti all'utilizzo di apparecchiature per la rilevazione della velocità). - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, ai corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi di controllo a distanza delle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168»;
b) all'articolo 142, comma 6, dopo le parole: «debitamente omologate» sono aggiunte le seguenti: «, adeguatamente segnalate all'utenza e con segnalatore a display della velocità puntuale».
2. All'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le singole apparecchiature devono essere omologate ed approvate dal Ministero dei lavori pubblici e devono essere altresì soggette a taratura metrica annuale. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5 per cento».
56. 0202. Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis. - 1. All'articolo 171 del Nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di sistemi di ritenuta nonché di carrozzeria chiusa»;
b) al medesimo comma 1-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) di motoveicoli a quattro ruote dotati di sistemi di ritenuta, la cui velocità massima sia inferiore o uguale a 45 km/h»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Uso del casco protettivo per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli».
57. 0200. Stradella, Lupi, Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis. - (Modifiche al Codice della strada in materia di utilizzo delle risorse derivanti dalle sanzioni per il superamento dei limiti di velocità). - 1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. Le risorse derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 142, comma 6, sono destinate ad investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale, ivi compresa la manutenzione, e per l'adeguamento della segnaletica stradale. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture un apposito Fondo cui affluiscono il 70 per cento delle suddette risorse; le modalità di utilizzazione del Fondo sono disciplinate con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La restante quota del 30 per cento è devoluta agli enti proprietari delle strade sulle quali sono state rilevate le infrazioni, per le medesime finalità. È fatto assoluto divieto di utilizzare le risorse derivanti dalle suddette sanzioni per spese correnti».
57. 0202. Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis. - 1. Gli articoli 57, comma 1, e 82, comma 2, del Nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpretano nel senso che, per l'attuazione delle convenzioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni con le aziende agricole per i servizi di manutenzione del territorio, sono consentiti l'impiego e la circolazione di mezzi normalmente e prevalentemente utilizzati nelle attività aziendali, quali attrezzature agricole e non, macchine operatrici, in quanto attività connesse all'attività agricola principale.
57. 0201. Stradella, Lupi, Osvaldo Napoli.