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Allegato A
Seduta n. 160 del 29/5/2007
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(A.C. 2272-bis - Sezione 2)
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
rilevata l'esigenza di precisare che:
l'adozione di misure di incentivazione per la diffusione del trasporto innovativo, di cui all'articolo 11, deve essere rimessa alla discrezionalità degli enti territoriali e non prevista in termini di obbligatorietà al fine di evitare di imporre agli stessi enti adempimenti suscettibili dì determinare nuovi o maggiori oneri;
gli schemi del regolamento e dei decreti legislativi di cui agli articoli 12, 14, 15, 19, 20 e 41, eventualmente corredati di relazione tecnica, siano trasmessi, per l'espressione del parere, anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, al fine di consentire una puntuale verifica dell'effettività delle clausole di invarianza;
ai componenti del comitato consultivo, di cui all'articolo 14, comma 4, non vengano corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese;
l'aliquota applicabile alle società di capitali, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 20, non deve essere inferiore al 20 per cento, come previsto nel testo originario del provvedimento;
rilevata altresì l'esigenza di inserire, ferma rimanendo la previsione di carattere generale di cui all'articolo 61, una specifica clausola di invarianza per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 che pongono a carico delle regioni l'obbligo di adeguare ai principi del suddetto articolo la disciplina dei procedimenti amministrativi di propria competenza
e di cui all'articolo 19 che prevede una delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio dei certificati di prevenzione incendi;
considerato che:
l'articolo 17 prefigura l'introduzione di agevolazioni fiscali, ancorché non determinate nell'entità e nella natura, che appaiono avere carattere permanente a fronte delle quali l'autorizzazione di spesa della quale è disposta la riduzione, per finalità di copertura, termina nell'anno 2008;
l'articolo 21 prefigura l'introduzione di agevolazioni fiscali, presumibilmente di carattere permanente, suscettibili di determinare oneri, in termini di minori entrate, non quantificati e la cui copertura appare inidonea in quanto riferita ad una autorizzazione di spesa che termina nell'anno 2009;
l'articolo 22 è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in termini di cassa, non quantificati né coperti;
l'articolo 23, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate, appare suscettibile di ingenerare comportamenti elusivi;
è opportuno chiarire, all'articolo 25, che la fruizione, da parte degli organismi dello spettacolo, delle agevolazioni previste a favore delle piccole e medie imprese si riferisce esclusivamente alle agevolazioni il cui utilizzo sia predeterminato entro limiti di spesa complessivi;
l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze di cui si prevede l'utilizzo, all'articolo 33, non reca, per l'anno 2007, le necessarie disponibilità;
le disposizioni di cui all'articolo 36, la cui formulazione appare suscettibile di determinare equivoci in sede interpretativa, determinano minori entrate non quantificate né coperte;
risulta opportuno, al fine di evitare l'emersione di nuovi o maggiori oneri, che la disposizione di cui all'articolo 37, comma 7, per quanto concerne l'utilizzo dei comuni da parte del Ministero dello sviluppo economico, sia riformulata in termini di mera possibilità;
l'articolo 39 è suscettibile di determinare minori entrate;
l'articolo 40 determina minori entrate per le quali non è prevista quantificazione né adeguata copertura;
le disposizioni di cui all'articolo 49, escludendo le stazioni sperimentali da alcune misure di contenimento della spesa pubblica previste dalla legge finanziaria per l'anno 2007, appaiono suscettibili di determinare conseguenze finanziarie negative;
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 11, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: I comuni devono favorire con le seguenti: I comuni possono favorire;
all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: I comuni favoriscono con le seguenti: I comuni possono favorire;
all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: maggiori spese sino alla fine del comma, con le seguenti: nuove o maggiori spese ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica;
all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Lo schema di regolamento è trasmesso a1 Parlamento, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.;
all'articolo 14, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca, previa parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
all'articolo 14, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese.;
all'articolo 14, sostituire il comma 7 con il seguente: 7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 4 non devono derivare nuovi e maggiori oneri ovvero minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
all'articolo 15, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
all'articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente comma: 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove e maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica;
sopprimere l'articolo 17;
all'articolo 19, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.;
conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
all'articolo 19, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove e maggiori spese e minori entrate a carico della finanza pubblica»;
all'articolo 20, comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunque non superiore al 20 per cento, con le seguenti: comunque non inferiore al 20 per cento»;
all'articolo 20, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione»;
all'articolo 20, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Sopprimere l'articolo 21;
Sopprimere l'articolo 22;
all'articolo 23 sostituire il comma 1 con i seguenti. 1. All'articolo 2545-octies del codice civile é aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di cui all'articolo 2513, l'obbligo
previsto dal secondo comma del presente articolo è sospeso per il primo biennio successivo a tale perdita».
2. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, é abrogata»;
all'articolo 25, comma 1, premettere le seguenti parole: Ai soli fini di cui al presente articolo, conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: per le piccole e medie imprese inserire le seguenti: per le quali sia previsto un limite di spesa;
sopprimere l'articolo 33;
sopprimere l'articolo 36;
all'articolo 37, commi 5 e 6, sopprimere le parole: utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi, conseguentemente dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente comma: 10-bis. Alle attività e agli adempimenti di cui ai commi 5, 6 e 7 si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
all'articolo 37, comma 7, sostituire le parole: il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di cui al comma 1, avvalendosi, in particolare, dei comuni, con le seguenti: il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei comuni;
sopprimere l'articolo 39;
sopprimere l'articolo 40;
all'articolo 41, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione;
all'articolo 41, sostituire il comma 5 con il seguente: Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
sopprimere l'articolo 49;
all'articolo 61 sostituire i commi 1 e 2, con il seguente: 1. Alle attività e agli adempimenti previsti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio con le risorse umane e strumentali previste e disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica;
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.204, 1.221, 1.5, 1.6, 1.26, 1.56, 1.224, 3.208, 3.209, 5.2, 5.206, 8.200, 8.50, 10.203, 10.204, 10.205 e sugli articoli aggiuntivi 1.0205, 4.0201, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.0200, 7.0200, 7.0201, 7.0202, 7.0203, 8.0200, 10.01, 10.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per 1a finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.