Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 160 del 29/5/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 5)
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Attività di intermediazione commerciale e di affari).
1. Sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:
a) agente di affari in mediazione;
b) agente immobiliare;
c) agente d'affari;
d) agente e rappresentante di commercio;
e) mediatore marittimo;
f) spedizioniere;
g) raccomandatario marittimo.
2. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura verificano il possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.
4. Per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d'affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero di crediti e ai pubblici incanti, per le quali resta ferma l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. Per l'attività di agente o rappresentante di commercio, in attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.
7. Per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.
8. Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco autorizzato di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
9. Per l'attività di raccomandatario marittimo è soppresso l'elenco interprovinciale di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i due mesi successivi alla suddetta data di entrata in vigore, sono disciplinate le modalità di trascrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo, nonché le nuove procedure di iscrizione per i nuovi operatori, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.
11. Resta fermo per coloro che svolgono, o intendono svolgere, le attività di cui al comma 1, l'obbligo di iscriversi all'ente di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 3.
(Attività di intermediazione commerciale e di affari).
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*3. 202. D'Agrò.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*3. 203. Merloni, Burchiellaro, Chicchi, Cosentino, Marino, Martella, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.
(Approvato)
Sopprimere il comma 4.
** 3. 1. Mazzocchi, Urso, Raisi, Saglia.
Sopprimere il comma 4.
** 3. 7. La Loggia.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono soppressi;
b) al comma 3, alinea, le parole: «nel ruolo» sono sostituite dalle seguenti:« dei dati relativi alle attività di intermediazione commerciale e di affari nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative o nel registro delle imprese, se le attività sono svolte in forma di impresa»;
c) al comma 4, le parole:«al ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei dati».
3. 200. Pedrini.
Al comma 4, sostituire le parole da: è soppresso fino alla fine del comma con le seguenti: la parola: «ruolo» di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, è sostituita dalla parola: «R.E.A».
3. 4. Mazzocchi, Urso, Raisi, Saglia.
Al comma 4, dopo le parole: all'articolo 2 aggiungere le seguenti: e le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3,
3. 204. Fava, Allasia.
Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: Il disposto degli articoli 2, comma 3, e 3, 4, 5 e 6, comma 1, nonché l'articolo 8, commi 1, 2 e 3 della legge 3 febbraio 1989, n 39, si applicano a coloro che, iscritti nel registro delle imprese o nel R.E.A. di cui al comma 3 svolgono le attività previste al comma 1, lettere a), e b).
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n 39 è sostituito dal seguente: «2. Presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio, è istituito un Ruolo degli agenti di affari in mediazione nel quale vengono iscritti di ufficio, coloro che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera e), della suddetta legge così come modificata dalla legge n. 57 del 5 marzo del 2001. L'iscrizione al Ruolo non abilita all'esercizio dell'attività di mediazione.».
4-ter. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57 le parole: «ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza ad uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione , dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti : «ed aver effettuato un periodo di pratica in forma di apprendistato professionalizzante per le cui disposizioni e regolamentazioni si fa rimando ad eventuali accordi tra le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. Al termine della pratica sotto forma di apprendistato professionalizzante, dovrà essere sostenuto un esame per l'ammissione allo svolgimento dell'attività presso ciascuna Camera di Commercio competente per Territorio. Le modalità e le caratteristiche di formazione della pratica in forma di apprendistato professionalizzante sono determinate con Decreto del Ministero delle attività produttive.»
3. 206. Campa.
Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: Il disposto degli articoli 2, comma 3, e 3, 4, 5 e 6, comma 1, nonché l'articolo 8, commi 1, 2 e 3 della legge 3 febbraio 1989 n 39, si applicano a coloro che, iscritti nel registro delle imprese o nel R.E.A. di cui al comma 3 svolgono le attività previste al comma 1, lettere a) e b).
3. 9. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: fermi restando i requisiti di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificata dall'articolo 18, comma l, lettera a), della legge 5 marzo 2001, n. 57.
3. 3. Mazzocchi, Urso, Raisi, Saglia, Germontani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nei registri tenuti dalle camere di commercio, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.
3. 205. Fava, Allasia.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società; b) il codice fiscale o la partita IVA dei medesimi; c) il numero di iscrizione nel registro tenuto dalle Camere di Commercio d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività.»
3. 207. Fava, Allasia.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 35, comma 22.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «22.1. In caso di assenza dell'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dì cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 curo a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, dì cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».
3. 208. Fava, Allasia.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 57, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è soppresso.
3. 209. Fava, Allasia.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, salvo che l'attività di recupero crediti stragiudiziale sia svolta dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dalle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 del medesimo decreto legislativo.
*3. 50. Saglia, Raisi, Armani.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: salvo che l'attività di recupero crediti stragiudiziale sia svolta dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dalle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 del medesimo decreto legislativo.
*3. 8. Lazzari.
(Approvato)
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: salvo che l'attività di recupero crediti stragiudiziale sia svolta dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dalle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 del medesimo decreto legislativo.
*3. 201. D'Agrò.
(Approvato)
Sopprimere il comma 8.
3. 5. Mazzocchi, Urso, Raisi, Saglia.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis - (Modifica all'articolo 1755 del codice civile in materia di pagamento della provvigione al mediatore) - 1. All'articolo 1755 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3. Nelle mediazioni aventi ad oggetto beni immobili, la provvigione dovuta al mediatore, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento, è interamente a carico del venditore».
3. 0200. Galante, Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le imprese di spedizione non rientrano tra le agenzie di affari di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. 0201. Merloni, Burchiellaro, Chicchi, Lionello Cosentino, Marino, Martella, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.
(Approvato)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
3-bis - (Requisiti delle imprese di spedizione) - 1. All'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, le parole «Il richiedente dovrà comprovare, con la domanda, i requisiti di adeguata capacità finanziaria e attitudine tecnica.» sono sostituite dalle seguenti «Il richiedente dovrà comprovare, con la domanda, i requisiti di attitudine tecnica e di aver stipulato la polizza per l'assicurazione della responsabilità dell'impresa di spedizione»
2. Le clausole, i massimali, le modalità e i termini per la stipula della polizza di cui all'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 0202. Merloni, Burchiellaro, Chicci, Lionello Cosentino, Marino, Martella, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.