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Allegato B
Seduta n. 160 del 29/5/2007
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COMUNICAZIONI
Interrogazioni a risposta scritta:
BELISARIO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
«Basilicata Radio Due» della Bierredue, Società Cooperativa arl, esercita attività di radiodiffusione in ambito locale, di carattere commerciale con sede in Basilicata al Vico I - Corso V. Emanuele II, n. 4 - 85037 Sant'Arcangelo (Potenza);
«Basilicata Radio Due» ha ottenuto regolare concessione Ministeriale per l'esercizio di detta attività;
avvalendosi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2005 (ex articolo 43-bis della legge 103/75 e successive modifiche) ha presentato all'Ispettorato Territoriale di Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni con sede a Bari e sin dal 28 febbraio 2006 n. 3 (tre) di istanze finalizzate ad ottenere quanto concesso dalla Legge di cui sopra;
tali istanze, poste all'attenzione dell'Ufficio predetto oltre ad essere state caratterizzate da un iter che ha superato tutti i limiti temporali stabiliti dalla legge, con ovvie comprensibili penalizzazioni nei confronti della predetta emittente ad oggi non hanno sortito esito positivo nonostante ce ne fossero le condizioni;
a seguito delle tre istanze presentate in quattordici mesi dalla Bierredue, è stato necessario rifare, avendo ricevuto espresse richieste, ben dodici volte i progetti tecnici e sperando di ricevere tempestive risposte;
ad avviso dell'interrogante tali comportamenti, chiaramente vessatori, ingenerano danni notevoli ad una libera emittente che da anni produce libera informazione;
a quanto risulta all'interrogante i dirigenti di tale sede periferica del Ministero delle Comunicazioni si sono rifiutati di fornire alla Bierredue documentazione regolarmente richiesta ai sensi della legge n. 241 del 1990, evitando altresì di concedere le audizioni più volte richieste anche attraverso fax, raccomandate e telegrammi -:
con ogni comprensibile urgenza, quali siano le cause dei comportamenti premessi e del particolare accanimento usato nei confronti dell'emittente Basilicata Radio Due.
(4-03767)
SMERIGLIO. - Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
i lavoratori di «Romauno» hanno denunciato pubblicamente un allarme
sulla situazione di crisi che si è venuta a determinare all'interno dell'emittente televisiva in seguito ad uno «scambio paritario di quote» con la televisione ligure «Primo Canale» di proprietà di Maurizio Rossi, che ha ottenuto la direzione della linea editoriale;
oltre allo sconvolgimento del palinsesto a venti lavoratori, tra giornalisti, tecnici e redattori, vale a dire il 40 per cento del personale, è stato comunicato che il loro contratto non sarà rinnovato;
sul sito di «Primo Canale» si legge «Dopo aver conquistato tutta la Liguria con quattro sedi, una in ogni provincia, Primo Canale ha aperto una redazione a Roma per instaurare un filo diretto quotidiano con i rappresentanti liguri in Parlamento: un punto di riferimento per il mondo politico ligure, una finestra sull'attività romana per i telespettatori della Liguria che potranno conoscere ogni giorno come, quanto e su che cosa si impegnano i rappresentati che hanno eletto»;
questa situazione, oltre che a determinare la perdita del posto di lavoro per venti dipendenti di «Romauno» priva la Capitale di una televisione di qualità, senza cartomanti e televendite, con un palinsesto estremamente ricco di informazioni da e su Roma e che, proprio per questo, si era distinta nel panorama dell'offerta televisiva locale -:
se non si ritenga necessario convocare un tavolo di confronto con l'attuale proprietà di «Romauno», con la partecipazione dei lavoratori, al fine di cercare di salvaguardare il posto di lavoro ai venti dipendenti e per non privare la città di Roma di una moderna impresa di comunicazione globale/locale che rappresentava una presenza preziosa nel panorama informativo della Capitale.
(4-03774)
GIULIETTI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 45, commi 3 e 4 , nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza televisiva locale previste dall'articolo 10 del decreto legge n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ha previsto uno specifico stanziamento triennale in favore di dette emittenti;
a partire dalla legge finanziaria 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 52, comma 18) il finanziamento si è incrementato, anche a seguito di ulteriori stanziamenti previsti nelle successive leggi finanziarie, per un ammontare di spettanza in favore delle emittenti televisive locali con riferimento all'anno 2006, pari a 88.808.944 di euro;
sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006 è stato pubblicato il decreto del 29 marzo 2006 del Ministero delle comunicazioni recante «Bando di concorso per l'attribuzione dei contributi alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292»;
in detto bando di concorso, all'articolo 1, comma 7, era previsto l'obbligo per i Comitati regionali per le comunicazioni, di predisporre le rispettive graduatorie dei beneficiari del contributo entro novanta giorni (il 17 agosto 2006), e di inviare al Ministero delle comunicazioni entro i successivi trenta (16 settembre 2006);
l'emanazione di tutte le graduatorie regionali è il presupposto fondamentale per determinare le emittenti ammesse al contributo ai fini della ripartizione a ciascuna regione o provincia autonoma delle somme di spettanza (articolo 1, comma 4, del già citato regolamento reso con decreto ministeriale n. 292 del 2004), da erogare successivamente alle singole imprese televisive;
allo stato il Ministero delle comunicazioni non ha ancora provveduto all'emanazione della suddetta ripartizione;
consta all'interrogante che mancata predisposizione di tale graduatoria sembra sia dovuta a una situazione determinatasi a seguito dei contenuti della domanda di
ammissione al contributo da parte di un'emittente di Genova, che ha indicato nel fatturato triennale - uno dei due elementi per determinare i punteggi ai fini delle graduatorie di merito - anche i contributi pubblici percepiti. E ciò nonostante sia chiaramente evidenziato all'articolo 1, comma 4, del citato regolamento reso con decreto ministeriale n. 292 del 2004, che vanno presi in considerazione i «ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni risultante dal conto economico del bilancio d'esercizio»;
tale incomprensibile ritardo è causa di danno gravissimo, ai limiti dell'irreparabilità, per il sistema dell'emittenza locale, in evidenti difficoltà di mercato e nel sostenere i costi di un'informazione pluralistica, con un livello di addetti che si è sensibilmente incrementato grazie al sostegno garantito dal contributo ministeriale.
Quali siano le ragioni di tale irragionevole e preoccupante ritardo e quali sono state le decisioni prese riguardo alla situazione determinatasi in Liguria, anche con riferimento all'esclusione o meno della già citata emittente dalla graduatoria regionale.
Se il Ministro delle comunicazioni intenda adottare specifici provvedimenti, anche regolamentari, per rimuovere, sia nell'attuale situazione, ma anche in futuro, le cause ostative al fine di poter procedere in tempi ristretti a un'erogazione delle somme spettanti alle emittenti aventi diritto.
(4-03778)