Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 160 del 29/5/2007
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
è importante un corretto rapporto fra cittadini e Pubblica Amministrazione, soprattutto per garantire l'imparzialità e la trasparenza nell'espletamento di delicate funzioni ispettive;
risulta all'interpellante che sia attualmente in corso un'attività ispettiva particolarmente intensa in Puglia ed in particolare nel territorio di San Ferdinando di Puglia, durante la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di San Ferdinando -:
se risultino al Ministro interrogato le attività ispettive citate in premessa, e se le stesse siano riconnesse ad un qualsiasi atto di indirizzo dell'amministrazione;
se corrisponda a verità che tali ispezioni siano materialmente effettuate da funzionari che sono nel contempo candidati alle elezioni amministrative.
(2-00551)«Giovanardi».
Interrogazione a risposta in Commissione:
TRUPIA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
mercoledì 16 maggio un operaio di 37 anni, dipendente di un'azienda di Brendola (VI), ha perso la vita colpito dal carrello elevatore sotto cui stava lavorando;
si tratta del quinto caso fatale dall'inizio del 2007 nella provincia di Vicenza, il terzo in poco meno di un mese, che si aggiunge alle decine di lavoratori che hanno subito gravi infortuni nei primi mesi dell'anno;
ormai tutti i settori lavorativi del vicentino sono colpiti da eventi simili, a conferma di una generalizzata mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro, le cui cause sono da individuare principalmente nella sempre maggiore precarietà, nella mancanza di formazione, nel lavoro nero -:
come il Ministro intenda intervenire affinché gli organismi preposti incrementino i controlli e l'attività di vigilanza sui luoghi di lavoro;
se intenda sollecitare il Prefetto di Vicenza nel promuovere in tempi brevi un tavolo provinciale sulla sicurezza, così come i sindacati unitariamente chiedono da circa sei mesi;
se intenda promuovere in breve tempo una campagna di interventi volti a diffondere una maggiore cultura della prevenzione e della sicurezza nella provincia di Vicenza.
(5-01056)
Interrogazioni a risposta scritta:
MELLANO e PORETTI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi sugli stupefacenti) così recita:
«ART. 125 (Accertamenti di assenza di tossicodipendenza). 1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.»;
a quasi diciotto anni dall'entrata in vigore della suddetta disposizione di legge, periodo di tempo caratterizzato dall'alternarsi al potere di ben 13 governi di diverse coalizioni, il decreto di individuazione degli appartenenti alle «categorie a rischio» non è stato ancora emanato -:
se intendano dare attuazione al più presto alla legge di cui in premessa.
(4-03733)
BELLILLO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
un articolo (Lavoratrice usa e getta) pubblicato sul periodico Diario (del 30 marzo 2007) riporta il caso di una lavoratrice dipendente da una banca tedesca attiva in Italia, sottoposta e mobbing e demansionamento in quanto malata;
la banca tedesca BHW di diritto tedesco, che in Germania svolge la normale attività bancaria, in Italia opera unicamente nella concessione di mutui per la casa. Nel nostro Paese i dipendenti sono circa 70 e i collaboratori (agenti commerciali) sono circa 600; in Italia i dirigenti sono inquadrati nei contratti del settore creditizio; i dipendenti hanno contratti del commercio il che provoca notevole malcontento, ma nessuno prende l'iniziativa di azioni di protesta per paura di licenziamenti ed anche perché non vi è alcuna garanzia sindacale, in quanto i sindacati non sono ben visti. Non esistono rappresentanze sindacali in azienda;
la lavoratrice in questione fino al 2005 ha ricoperto il ruolo di quadro responsabile della formazione per gli addetti alla rete commerciale e la sua professionalità è sempre stata ampiamente apprezzata;
la lavoratrice si ammala di cancro: nel gennaio del 2005 viene operata e a marzo 2005 si sottopone a un ciclo di radioterapia. In questo periodo il direttore generale le invia due raccomandate per contestarle presunti inadempimenti lavorativi, cui la lavoratrice non si risparmia di rispondere puntualmente;
a maggio 2005 rientra al lavoro e chiede di poter spostare la sede di lavoro da Verona a Milano (ove risiede, dove sono i suoi affetti più importanti, ma è anche il luogo in cui segue le terapie). Intanto la sua segretaria/assistente lascia il lavoro per ragioni non chiare e al suo posto arriva una nuova persona, indicata alla lavoratrice come la nuova segretaria/assistente;
BHW concede alla lavoratrice di trasferirsi a Milano, ma approfitta del suo allontanamento per incaricare la nuova segretaria/assistente della responsabilità dell'ufficio formazione. Recandosi comunque anche a Verona per assolvere quello che credeva essere ancora il suo incarico di responsabile, la lavoratrice malata viene informata, dalla stessa neo assunta della mutata situazione;
la lavoratrice si ritrova in concreto in uno stato di demansionamento: può svolgere solo corsi di formazione per Area Manager e Team Manager che, peraltro, le vengono sempre più ridotti, il che comporta anche la perdita della parte premiale dello stipendio;
l'ASL le riconosce il grado di inabilità al 100 per cento: può continuare a lavorare, non ha pensione ma può godere dei benefici della legge 104 (due ore al giorno) per le cure a cui deve sottoporsi;
termina ogni tipo di rapporto con la Direzione da cui dipende la lavoratrice: il suo superiore gerarchico diviene di fatto un dipendente dell'Ufficio legale che, a ottobre 2006, le invia una lettera in cui le contesta di aver svolto pochi corsi e le impone di tornare a Verona. La lavoratrice, prima di decidere se accettare, chiede che le vengano spiegati i motivi del trasferimento, ma la spiegazione non viene data. È invece convocata a dicembre dall'Ufficio legale che le dice di voler interrompere il rapporto di lavoro in quanto, essendo malata, per la Banca costituirebbe solo un costo. Le chiede anche una lettera per la proposta di trasformare il rapporto di lavoro in consulenza o lavoro part time rinnovabile o di risolvere il rapporto di lavoro con una transazione economica: si tratta di una forma «coperta» di licenziamento per malattia (peraltro, le assenze per malattia della lavoratrice nel 2006 risultano essere estremamente limitate);
da ottobre 2006 a fine febbraio 2007 viene concesso solo 1 giorno di corso, e intanto è obbligata a presentare ogni giorno il dettaglio delle attività svolte (elenco completo per ogni ora di presenza sul luogo di lavoro);
a questo punto, tramite il proprio legale, la lavoratrice invia una diffida a BHW, la quale, a fine gennaio risponde disponendo nuovamente il trasferimento a Verona, a decorrere dal 1o marzo 2007, e «propone» nuovamente la trasformazione del contratto in tempo parziale o la conversione del rapporto di lavoro da subordinato a progetto;
intanto la lavoratrice ha presentato ricorso in base all'articolo 700 codice procedura civile per ottenere la reintegrazione nelle mansioni. Il giudice presenta una proposta conciliativa tra le parti: la lavoratrice resta a Milano (anche per curarsi) e le viene garantito un numero discreto di corsi. La transazione non riesce anche perché il rappresentante dell'Ufficio legale (munito di procura della società), in udienza, dichiara che la lavoratrice deve andare a Verona, dove comunque sostiene che BHW non saprebbe cosa farle fare, e ripropone le due alternative: contratto a tempo parziale o contratto a progetto, da svolgersi a Verona. In pratica il rappresentante dell'Ufficio legale ammette che per BHW si tratta di una dipendente malata e rappresenta «solo un costo»;
il giudice ordina la reintegrazione nelle mansioni originarie il 22 marzo 2007. Il reintegro deciso dal giudice non è ancora avvenuto -:
se e quali iniziative intendano assumere per indurre il riconoscimento, da parte della Banca BHW, dei dettati dello Statuto dei lavoratori e del diritto dei lavoratori e delle lavoratrici all'attività delle organizzazioni sindacali;
se e quali iniziative intendano avviare per garantire il diritto alla salute da parte di lavoratori e di lavoratrici affetti da patologie;
se non ritengano di dover attivare i propri poteri ispettivi al fine di verificare la situazione della lavoratrice per far cessare i comportamenti lesivi della personalità e della professionalità, ristabilendo il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona e la lavoratrice possa espletare la propria mansione senza subire ulteriori arbitrii;
quali iniziative intendano intraprendere al fine di dotare anche il nostro Paese di una normativa a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici vittime del fenomeno denominato mobbing.
(4-03752)
CECCACCI RUBINO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in via Serra Nevada 130 esiste la Casa di cura LIFE HOSPITAL, una struttura privata convenzionata con la Regione Lazio;
nell'ultimo anno i dipendenti della struttura sanitaria hanno subito dei forti ritardi nel pagamento delle loro retribuzioni
mensili, causando non pochi disagi economici alle loro famiglie, costrette a procrastinare pagamenti e acquisti;
questa situazione sta determinando un preoccupante stato di agitazione dei lavoratori, insofferenti all'atteggiamento dell'azienda che giustifica tali ritardi con l'insolvenza della ASL competente, e quindi della Regione Lazio;
questi lavoratori vedono ledere palesemente i propri diritti, garantiti dagli articoli 4 e 36 della nostra Costituzione, in quanto, pur con regolare contratto di lavoro, sono continuamente defraudati del diritto di ricevere con regolarità lo stipendio;
peraltro il recente provvedimento per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario assegna alla Regione Lazio ben 2,3 miliardi di euro per rientrare dal proprio deficit -:
sarebbe opportuno, secondo l'interrogante, che la tutela dei diritti dei lavoratori, anche alla luce dei citati finanziamenti per il ripiano dei disavanzi pregressi, siano da considerare assolutamente prioritari;
quali iniziative i Ministri di indirizzo intendano intraprendere affinché sia risolta positivamente tale agitazione lavorativa, sbloccando tutti i pagamenti previsti dalle convenzioni e assicurando la regolare retribuzione dei dipendenti della Casa di cura LIFE HOSPITAL, così da permettere a questi lavoratori di prestare la loro importante opera sociale con la necessaria serenità.
(4-03781)