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Allegato B
Seduta n. 161 del 30/5/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, per sapere - premesso che:
gli organi di informazione hanno da tempo segnalato le gravi condizioni economiche
nelle quali versa da tempo la Federazione Italiana Sport Invernali;
da una adeguata gestione della FISI dipendono i risultati sportivi nello sci e nelle altre discipline che alla stessa fanno capo;
dai risultati sportivi traggono conseguenze positive il turismo e l'economia ad esso collegata, indispensabili soprattutto nelle zone di montagna;
pertanto è opportuno un intervento significativo presso il Coni affinché non vengano meno ulteriori interventi finanziari diretti a garantire la possibilità per la FISI di continuare a gestire le iniziative che alla stessa fanno statutariamente capo -:
quali iniziative, se del caso con interventi finanziari adeguati, intendano assumere per garantire alla FISI di poter continuare ad espletare l'attività statutariamente dovuta, in attualità compromessa dalla grave crisi finanziaria in atto.
(2-00567) «Paniz».
Interrogazioni a risposta immediata:
DI SALVO, SPINI, LEONI, FUMAGALLI, BANDOLI, BUFFO, ZANOTTI, NICCHI, SASSO, TRUPIA, D'ANTONA, SCOTTO, AURISICCHIO, ATTILI, BARATELLA, GRILLINI, LOMAGLIO, MADERLONI, PETTINARI e ROTONDO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
dal 1o luglio 2007 entra in vigore il taglio del cuneo fiscale per le imprese, che godranno così di una sostanziosa riduzione dell'Irap, riduzione che determinerà un sacrificio per l'erario a regime di circa 5 miliardi di euro annui;
la revisione della curva dell'Irpef, disposta con la manovra di finanza pubblica per il 2007, che avrebbe dovuto ridurre il cuneo fiscale anche per quanto concerne i lavoratori dipendenti, non ha dato finora benefici tangibili e riscontrabili in busta paga per molti lavoratori;
da anni, inoltre, non viene restituito ai contribuenti il drenaggio fiscale indotto dall'aumento del costo della vita -:
quali misure intenda adottare il Governo per ridurre il carico fiscale sul lavoro dipendente e sulle pensioni, sia in ottemperanza della legge finanziaria per il 2007 che nell'ambito sia dell'utilizzo dell'extragettito tributario relativo all'anno 2007 che della manovra di finanza pubblica per il 2008.
(3-00916)
NARDUCCI, GIANNI FARINA, SERENI, BRESSA, GIACHETTI e QUARTIANI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - per sapere - premesso che:
l'agenzia del territorio, con il provvedimento del 9 febbraio 2007, n. 42 (Gazzetta ufficiale 20 febbraio 2007, n. 42), recante «Definizione delle modalità tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali», ha dato attuazione al disposto dell'articolo 2, comma 37, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 4 novembre 2006, n. 286;
in base al summenzionato provvedimento dell'agenzia del territorio, i titolari di diritti reali devono dichiarare, entro il 30 giugno 2007, al catasto edilizio urbano i fabbricati per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali (in sostanza non più utilizzati nell'ambito delle attività agricole), nonché quelli che non risultano, in tutto o in parte, dichiarati al catasto;
in mancanza di adempimento di parte provvederà d'ufficio l'agenzia del territorio, con applicazione delle relative sanzioni (articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 4 novembre 2006, n. 286);
il contenuto della norma in oggetto è stato scarsamente diffuso, tanto che l'unico provvedimento sinora emesso è il provvedimento del 9 febbraio 2007 e che l'accatastamento determinerà effetti rilevanti ai fini fiscali, poiché le nuove rendite costituiranno base imponibile ai fini Irpef ed Ici;
è del tutto evidente che interessati a tale regolarizzazione sono molti cittadini italiani emigrati all'estero (ovvero i loro discendenti) proprietari di immobili in Italia o che nel nostro Paese posseggono ancora fabbricati una volta destinati all'attività agricola. Lo Stato italiano non ha predisposto un'informazione adeguata per i cittadini residenti all'estero, attivando, per esempio, la rete diplomatico-consolare e gli uffici dei patronati operanti all'estero. Basta visitare i siti internet dell'agenzia delle entrate o dell'agenzia del territorio per verificare l'assenza di qualsiasi notizia in merito, salvo il testo del provvedimento del 9 febbraio 2007;
vi è una complessità generale, dovuta all'identificazione da parte dei tecnici dell'effettiva consistenza delle unità immobiliari, possedute spesso da persone che le hanno ereditate senza alcun titolo successorio o atto notarile, ma con semplice scrittura privata (difficoltà rilevata, soprattutto, per i residenti all'estero);
per i cittadini italiani residenti all'estero si presentano difficoltà oggettivamente superiori ai fini della regolarizzazione, nei tempi previsti, della loro proprietà immobiliare. Essi, infatti, devono nominare un procuratore per la sottoscrizione degli atti di aggiornamento catastali, una procedura complessa perché occorre, necessariamente, la convalida da parte del competente consolato;
gli immobili posseduti per possesso, e quindi senza titolo giuridico, difficilmente saranno regolarizzati se non viene emanato un provvedimento che consenta di intestarsi le proprietà «per possesso pacifico ed indisturbato ultraventennale», senza richiedere la sentenza del tribunale, procedura molto onerosa e burocraticamente molto complessa -:
quale sia l'esatto orientamento del Governo per evitare a decine di migliaia di cittadini italiani residenti all'estero di dover pagare sanzioni ingiuste, alla luce della già illustrata carenza di informazioni, anche ai fini di una proroga della data di scadenza del provvedimento, fissata, come detto, per il 30 giugno 2007.
(3-00917)
Interrogazioni a risposta in Commissione:
LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in quest'ultimo periodo sono stati rilevati episodi di evasione fiscale da parte di aziende aventi sede nella Repubblica di S. Marino con conseguenti preoccupanti fenomeni di concorrenza sleale;
una società sanmarinese, la Karnak S.A., nei cui confronti sono stati accertati centoquattordici milioni di euro di evasione fiscale, risulta aver concorso alla importante gara europea indetta dalla Consip S.p.A. per le forniture di carta di risma allo Stato italiano per l'anno 2007, aggiudicandosi ben 5 lotti su 9 per un valore complessivo di 24.500.000,00 euro;
la questione appare particolarmente significativa in considerazione del fatto che il modus operandi seguito non fa altro che incentivare i già numerosi fenomeni di frode fiscale con evidente danno sia per l'Erario che per le società che operano nel massimo rispetto delle disposizioni fiscali -:
se intenda fornire i necessari chiarimenti in ordine alle ragioni dell'assegnazione della rilevante fornitura statale alla citata società sanmarinese che, come detto, si è resa protagonista di rilevanti fenomeni di frode fiscale e risulta (a quanto è dato sapere) priva dei necessari requisiti per partecipare a gare d'appalto;
se risulti se la società Karnak possedesse i necessari requisiti per partecipare alla gara e per ottenere l'aggiudicazione.
(5-01078)
BOATO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge del 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», all'articolo 15 in materia di benefici stabilisce: «I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1 gennaio 1961», mentre «Per eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2003»;
la diversa indicazione temporale per l'applicazione dei benefici, il 1 gennaio 1961 per gli accadimenti in Italia e il 1 gennaio 2003 per quelli all'estero, non trova alcuna motivazione plausibile e né chiarimento nel merito, ma anzi è fonte di ingiuste disparità di trattamento per coloro che non rientrano nei suddetti termini;
con l'approvazione della legge del 20 febbraio 2006, n. 91, presentata dall'interrogante, si è cercato in parte di ovviare a tali disparità, provvedendo ad estendere i benefici, previsti dalla legge n. 206 del 2004, ai familiari superstiti dei 13 aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu (Congo) l'11 novembre 1961;
pur tuttavia, si è evidenziata la necessità di ulteriori scelte legislative, a fronte delle diverse denunce da parte di familiari di altre vittime di atti terroristici all'estero che, allo stato, non possono beneficiare dei risarcimenti previsti dalla legge n. 206 del 2004;
a tale proposito, è opportuno ricordare il tragico episodio del Caporale della CRI, Raffaele Soru, ucciso dai ribelli di Kindu (Congo) il 25 settembre del 1961, mentre prestava servizio presso l'Ospedale d'emergenza n. 010 di Albertville, al seguito del contingente ONU. La vedova del Caporale, la signora Concetta La Mantia, ha più volte inoltrato, nel corso degli anni, istanze di risarcimento presso le opportune sedi, senza alcun effetto positivo -:
se intenda assumere ogni iniziativa di propria competenza per fare in modo che ai familiari delle vittime del terrorismo sia assicurata una tutela omogenea superando le attuali discrasie normative.
(5-01081)
Interrogazioni a risposta scritta:
ALESSANDRI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto per l'anno 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute; finanziamento della ricerca scientifica e delle università; finanziamento della ricerca sanitaria; attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
secondo alcune stime, le «offerte» raccolte grazie alle devoluzioni dei contribuenti nel 2006 ammontano a circa 400 milioni di euro;
la legge finanziaria per il 2007, nella sua prima versione, cancellava questo importante finanziamento, danneggiando pesantemente tutto il mondo del volontariato, della ricerca e del sociale e che, solo dopo l'intervento della Lega Nord e di tutti gli altri partiti della Casa delle Libertà, la maggioranza di centro sinistra ha reintrodotto il contributo del 5 per mille, escludendo, però, dai soggetti beneficiari i comuni di residenza e le fondazioni bancarie e fissando uno stanziamento massimo di 250 milioni di euro;
ad oggi, la somma raccolta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze giace ancora nella Tesoreria dello Stato e, anche dopo contatti diretti con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, non sono
ancora chiari né l'ammontare complessivo da distribuire, né la cifra che ciascuno degli enti potrà riscuotere, né i tempi e le modalità di erogazione agli enti beneficiari -:
quali siano i tempi certi di erogazione dei contributi raccolti durante il 2006 e quale sia l'ammontare complessivo di questi contributi;
quali siano i tempi stimati per l'erogazione dei contributi dell'anno 2007 visto il clamoroso ritardo accumulato.
(4-03796)
MISTRELLO DESTRO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultante dalle dichiarazioni annuali, è destinata in parte a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, ed in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;
in attuazione della legge 222 del 1985 è stato emanato, con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il regolamento di attuazione contenente i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille del gettito fiscale devoluta alla diretta gestione statale;
la ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ed in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione si stabilisce proporzionalmente alle scelte espresse e secondo gli accordi sottoscritti con le Confessioni religiose;
il meccanismo appare molto semplice, il contribuente destina l'otto per mille, mediante una scelta espressa, allo Stato, alla Chiesa Cattolica o ad altre confessioni religiose, mentre per coloro che non esprimono nessuna preferenza la legge prevede un meccanismo di redistribuzione che assegna l'otto per mille ai soggetti concordatari secondo le percentuali risultanti dall'esercizio dell'opzione esplicita;
la quota di risorse destinate allo Stato dai contribuenti risulta essere particolarmente bassa -:
se il Ministro interrogato, al fine di consentire ai contribuenti scelte più consapevoli circa la destinazione della quota dell'otto per mille, non ritenga opportuno e necessario promuovere campagne di informazione sul funzionamento dell'istituto, oltreché dare pubblicità non solo delle scelte effettuate dei contribuenti ma anche della reale destinazione dei fondi di spettanza dello Stato, ottemperando così al principio di trasparenza a cui deve uniformarsi l'attività dello Stato nell'esercizio delle proprie funzioni.
(4-03800)