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Allegato B
Seduta n. 161 del 30/5/2007
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SVILUPPO ECONOMICO
Interrogazione a risposta orale:
D'AGRÒ. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
recenti notizie apparse sulla stampa parlano del coinvolgimento dei vertici di alcuni gruppi energetici nazionali nell'inchiesta dei magistrati milanesi per un'ipotesi di truffa e di violazione in materia di accise;
parrebbero esserci danni al consumatore finale per aggravi contabili sulle bollette del gas dovute a contatori che misurerebbero quantitativi superiori all'effettivo consumo;
la legge n. 236 del 1991 reca disposizioni in materia di contatori domestici al fine di adeguare tali apparecchiature di misura ai migliori standard tecnologici esistenti, ma queste norme non sono attuabili in assenza del previsto regolamento del Ministero dello sviluppo economico -:
quali iniziative intenda adottare per consentire l'adeguamento dei contatori domestici del gas e se conosca quali siano, se accertati, i reali danni subiti dai clienti finali.
(3-00923)
Interrogazione a risposta scritta:
PISICCHIO. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 45 della Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e prevede che la legge assicuri gli opportuni controlli;
la vigilanza sulle società cooperative, in ossequio al dettato costituzionale, a partire dal D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e sino al decreto legislativo n. 220 del 2002, è stata affidata al Ministero del Lavoro il quale ha assicurato lo svolgimento di tale importante compito attraverso le ispezioni ordinarie e straordinarie affidate ad un proprio corpo di ispettori appositamente formati;
le società cooperative sono tenute per legge ad un versamento biennale detto «contributo di revisione», attraverso il quale godono anche di un'opera di assistenza ed indirizzo;
ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1992, n. 59, le entrate di bilancio dello Stato, conseguenti il versamento del contributo di revisione, devono essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli di spesa previsti per la copertura delle spese relative allo svolgimento delle ispezioni ordinarie;
a seguito dell'applicazione della legge n. 300 del 1999 la Direzionegenerale dellacooperazione è stata scorporata dal Ministero del lavoro ed inserita presso il Ministero delle Attività Produttive ma senza che, come avvenuto per tutti i riordini già effettuati, si sia provveduto anche al trasferimento del personale in possesso delle specifiche professionalità, unitamente alle risorse finanziarie e strumentali assegnate per lo svolgimento di tali compiti;
al riguardo giova anche rammentare che l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 12 giugno 2001, convertito nella legge n. 317 del 3 agosto 2001, ribadisce che «spettano inoltre al M.A.P. le risorse e il personale (...) del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale concernenti le funzioni assegnate al M.A.P. dal presente decreto legislativo;
con il passaggio al ministero delle attività produttive (oggi sviluppo economico) la suddetta Direzione generale della operazione, per poter continuare a svolgere il proprio importante compito istituzionale, ovvero ottemperare al dettato legislativo della vigilanza, ha dovuto stipulare, con il Ministero del lavoro e delle politiche locali, un'apposita convenzione;
il fulcro della suddetta convenzione sta nell'utilizzo delle professionalità dipendenti del Ministero del lavoro, con particolare riferimento ai revisori di società cooperative;
la convenzione, oggi esistente tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, sta portando, alblocco delle attività di controllo sulle società cooperative in quanto il Ministero dello sviluppo economico non è ancora pronto per una gestione così articolata del servizio, tanto è vero che ad oggi l'attribuzione degli incarichi da Roma non è ripresa a distanza di cinque mesi;
si registrano difficoltà di diretta interlocuzione tra il centro e la periferia in quanto anche le ultime circolari emanate dalla Direzione generale dello sviluppo economico e l'ultimo modello del verbale di revisione non vengono comunicate agli ispettori con grave omissione da parte del Ministero del lavoro che per convenzione ne è tenuto;
l'azione istituzionale di vigilanza alle società cooperative al momento è di fatto ferma dal gennaio 2007 a causa della totale assenza di incarichi ispettivi da parte del Ministero dello sviluppo economico, con tutte le conseguenze che, come è facile immaginare, insorgono e che sono legate sia a violazioni di legge che a mancata assistenza agli enti cooperativi stessi, i quali versano nelle casse dello Stato somme considerevoli a titolo di «contributo di revisione», nonché al mancato recupero dei contributi ispettivi non versati dalle stesse cooperative;
si rende necessario sanare una tale situazione, sconfiggendo resistenze immotivate e illegittime probabilmente esistenti all'interno delle burocrazie di vertice dei due Ministeri;
resta essenziale, in capo ad organi statali, l'azione di vigilanza in termini di prevenzione e repressione di possibili violazioni d'ordine fiscale, contributivo e di altra natura e tale essenzialità in particolar modo anche il Ministro del Lavoro si è fatto più volte interprete, in quanto non è ipotizzabile una «delega» tout-court a soggetti terzi privati, estranei al funzionale ruolo della P.A. in tale ambito (in termini di trasparenza, autonomia e indipendenza
da qualsivoglia interesse economico), poiché, così facendo, si realizzerebbe un eccezionale e gigantesco «conflitto di interessi» (controllore che è anche il controllato) -:
se alla luce di quanto esposto in premessa gli onorevoli Ministri dello sviluppo economico e del Lavoro non ritengano opportuno ed urgente adottare iniziative normative o di revisione della vigente convenzione in atto, al fine di ripristinare al più presto l'azione di vigilanza che, come è oggi sospesa nei fatti comporta l'interruzione di una funzione pubblica la cui continuità è invece essenziale.
(4-03802)