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Allegato B
Seduta n. 161 del 30/5/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta immediata:
ARMOSINO e LEONE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il «codice in materia di protezione dei dati personali», istituito con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è ispirato alla tutela della riservatezza, dell'identità, della dignità e delle libertà fondamentali dei cittadini, attraverso la protezione dei loro dati personali;
l'esposizione dei risultati scolastici di fine anno nei cosiddetti «quadri» rappresenta attualmente la modalità con cui sono resi di pubblico dominio i risultati finali e le ammissioni all'esame di maturità, conseguiti dagli studenti;
la notizia di una non ammissione o di una bocciatura crea nello studente un sentimento di grave disagio e frustrazione e, dalla sua pubblicità, ne deriva un'umiliazione maggiore legata, non solo all'insuccesso in sé, ma anche al fatto di essere esposto al giudizio o peggio alla derisione pubblica;
la pubblicazione dei quadri rappresenta un'evidente violazione dei principi ispirativi delle norme che tutelano la privacy, fatto reso ancora più grave se si considera che si riferisce prevalentemente a minorenni;
tale modus operandi delle scuole di ogni ordine e grado provoca evidenti disagi e sofferenze gratuite, che possono portare anche a gesti inconsulti, come testimoniano episodi dolorosi registrati tra il 2005 e il 2006, periodo in cui due minori si tolsero la vita dopo l'uscita dei quadri scolastici;
anche i voti positivi non andrebbero resi pubblici, poiché i confronti generano spesso conflitti, termini di paragone non necessari e inutili frustrazioni -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno disporre da subito, anche con modifiche normative, il divieto di esposizione dei quadri di fine anno scolastico, nell'ottica della tutela della riservatezza degli studenti, specie di minore età, prevedendo, invece, che ogni comunicazione relativa al voto finale o all'ammissione agli esami di maturità sia effettuata direttamente e personalmente agli studenti ed ai loro genitori o, in casi specifici, ai loro tutori.
(3-00919)
Interrogazioni a risposta in Commissione:
CORDONI e MARIO RICCI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
nella provincia di Massa Carrara rispetto al numero dei docenti sono previste 69 unità in meno tra il primo e secondo grado della secondaria;
nella formazione degli organici si è registrata una grave sofferenza nella scuola primaria (Comano e Massa) per coprire il tempo scuola e le esigenze di incremento di tempo pieno richiesto ed accordato dalla Regione Toscana ma non realizzato a causa della negazione dell'insegnante;
nella scuola secondaria di secondo grado è stato incrementato il numero di alunni per classe, accorpando classi intermedie, eliminando alcuni indirizzi negli istituti professionali, con un taglio sull'organico in corso di 35 unità; addirittura, di fronte alla possibilità di realizzare 2 prime dei corsi di meccanica di 35 alunni all'Istituto «Barsanti» di Massa è stata negata la possibilità di formare una prima classe di questo tipo (35 alunni) con la conseguenza che i ragazzi non sanno dove andare a scuola;
nella scuola secondaria di primo grado a Massa è stato previsto l'accorpamento di 2 seconde medie che hanno indirizzi linguistici differenti, contrariamente a quanto previsto dalla normativa;
presso il carcere di Massa un corso di durata triennale per il conseguimento della qualifica di Operatore per la Gestione Aziendale con tre classi (prima, seconda e terza): per l'anno scolastico 2007-2008 è prevista la fusione delle classi 2 e 3 in un'unica pluriclasse, costringendo i docenti a svolgere contemporaneamente programmi diversificati e rivolgendosi a più persone all'interno di un unico ambiente, con un numero di ore limitato; va poi ricordato che il tipo di utenza cui si rivolge la scuola all'interno del carcere è nella maggior parte dei casi di provenienza extracomunitaria, con evidenti problemi legati alla scarsa conoscenza della lingua italiana e anche di natura psicologica;
per quanto concerne gli insegnanti di sostegno, il numero dei posti in organico di diritto è fermo a 155 nonostante l'aumento del numero degli alunni diversamente abili che avrebbe richiesto un incremento di almeno 20 unità;
sono previsti altresì tagli agli organici di diritto del personale A.T.A. che l'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero avrebbe così ripartito: due unità in meno per i Collaboratori Scolastici; tre unità in meno per gli Assistenti Amministrativi; diciassette unità in meno per gli Assistenti Tecnici;
in particolare, rispetto agli Assistenti Tecnici si tratta di un taglio pari al 18,28 per cento dell'organico di diritto riferito a questa figura professionale che, rispetto al taglio previsto a livello regionale - sessanta unità - costituisce quasi un terzo (28,33 per cento) della riduzione complessiva;
applicando le nuove tabelle nel personale ATA vengono meno 30 posti nell'organico che sommati ai 69 in meno del personale docente portano ad un totale di circa cento posti di lavoro in meno rispetto il precedente anno scolastico;
nella provincia di Massa Carrara su 16 Istituzioni di Secondaria Superiore (37 tipologie di Istituti Superiori) esistono 13 Istituti Professionali e un Liceo Artistico, con 5 corsi serali le cui prime classi non sono state comprese nell'organico di diritto;
gli Assistenti Tecnici svolgono un indispensabile supporto nei Laboratori, sempre più diffusi e importanti per la didattica di tutti gli Istituti secondari di secondo grado e in particolare per gli Istituti Tecnici e Professionali;
a causa della mancata assegnazione di personale, non sarà possibile l'avvio presso l'Istituto Professionale per l'Artigianato del Marmo «P. Tacca» di Carrara del convitto, che consentirebbe invece a questo Istituto unico nel suo genere in tutta la Regione, di allargare il proprio bacino di utenza -:
se non reputi utile una diversa e più equilibrata gestione del personale docente ed A.T.A. nella scuola, che tenga conto dell'incidenza delle riduzioni sul totale degli organici per ciascuna figura professionale e della grande presenza di Istituti Professionali nella nostra provincia, annullando gli accorpamenti previsti, istituendo corsi di strumento musicale e prevedendo un aumento del numero degli insegnanti di sostegno, operando attraverso la determinazione dell'organico di fatto più rispondente alle reali esigenze degli Istituti Scolastici.
(5-01067)
CORDONI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
all'Istituto di Istruzione Superiore «Barsanti» di Massa per l'anno scolastico 2007-2008 sono stati previsti tagli ed accorpamenti di classi, anche ad indirizzo diverso;
a fronte di 56 iscrizioni per la classe prima della sede «Barsanti», distinte in 35 per il corso meccanico termico e 21 per il corso elettrico, si è prevista la creazione di 2 classi prime di 28 alunni ciascuna 1 ad indirizzo termico e 1 ad indirizzo elettrico negando pertanto la possibilità di scelta a sette alunni che, pur avendo preferito frequentare il corso di meccanico termico dovranno frequentare quello per meccanico elettrico; questa decisione non tiene conto del DMI 26 agosto 1992 «Norme per l'edilizia scolastica» che prevede un massimo di 26 persone/aula, del decreto legislativo n. 626 del 1994 «Norme per la sicurezza sui posti di lavoro» in quanto il numero delle postazioni di lavoro nei laboratori risulterebbe nettamente insufficiente e non rispondente e alle esigenze didattiche e alla normativa vigente, né dell'elevato numero di alunni stranieri e diversamente abili, della percentuale di abbandoni e di insuccessi scolastici, destinata sicuramente ad aumentare nelle condizioni preconizzate, né del numero di domande di iscrizione di alunni provenienti da altri istituti, che vedono un incremento considerevole nel periodo successivo alla pubblicazione dell'esito degli scrutini finali;
per la sede «Salvetti», l'Istituto della Provincia di Massa Carrara col più alto numero di alunni diversamente abili (in totale 27 di cui 7 nelle classi terze e 6 nelle classi quarte), è prevista l'articolazione di due classi terze e di due classi quarte a diverso indirizzo con la conseguente formazione di una classe composta di n. 35 alunni di cui 5 diversamente abili;
ciò provocherà, soprattutto in una classe terminale quale è la classe terza, che conclude la sua attività didattica con l'esame di qualifica una difficile gestione
degli alunni nelle materie di area comune nonché una complicata e impossibile integrazione degli stessi col gruppo classe; lo stesso dicasi per le classi IV in cui si avrà la formazione di una classe di 29 alunni con 4 diversamente abili;
tutto ciò appare in contrasto con la Circolare Ministeriale n. 19 del 13 febbraio 2007 che prevede che negli Istituti Professionali con indirizzi diversi le classi prime vengano calcolate separatamente per ciascun indirizzo di qualifica e per le situazioni a rischio e in presenza di alunni diversamente abili si debbano costituire classi con un numero di alunni inferiore a 25, fino a 20 evitando la formazioni di classi con più di due alunni diversamente abili;
rispetto all'attività didattica l'elevato numero di alunni per classe impedirà un efficace apprendimento ai discenti;
la riduzione del numero delle classi iniziali renderà necessario rifiutare numerose domande di iscrizione con inevitabile compromissione del diritto allo studio di numerosi studenti, costretti a rivolgersi ad altri Istituti situati anche fuori Provincia;
è inoltre prevista anche una consistente riduzione anche nell'organico del personale ATA, operante nelle segreterie didattiche, amministrative e nei laboratori;
quanto sopra esposto è in netto contrasto con gli obiettivi strategici che la Commissione europea ha stabilito per il 2010 (cosiddetta Strategia di Lisbona) e che i capi di Stato e di Governo europei hanno ribadito nel vertice di Varsavia del 16-17 maggio 2005 e con gli indirizzi nazionali. Ostacola, inoltre la piena realizzazione dell'autonomia scolastica (decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1995) e quanto previsto nella legge n. 59 del 1997 e ripreso nella legge n. 53 del 2003 (Riforma Moratti) e successive -:
se non reputi necessario assumere le opportune iniziative volte a modificare l'Organico di Diritto previsto per le sedi «E. Barsanti» e «A. Salvetti» dell'Istituto d'Istruzione Superiore «E. Barsanti» nel rispetto di quanto previsto dalla normativa ministeriale e in particolare dalla succitata circolare n. 19 del 13 febbraio 2007 relativa alla formazione delle classi.
(5-01076)
Interrogazioni a risposta scritta:
GREGORIO FONTANA e JANNONE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
diversi istituti scolastici in provincia di Bergamo hanno denunciato una grave e preoccupante situazione finanziaria causata dall'ineguatezza del budget assegnato per la predisposizione del programma annuale;
tali istituti lamentano in particolare le scarse risorse a disposizione per le supplenze brevi;
in alcuni casi la spesa sostenuta per le supplenze svolte ha già superato il budget assegnato e il raddoppio previsto dai fondi perequativi;
al fine di poter assicurare il corretto svolgimento dell'attività didattica gli istituti stanno facendo fronte a tale emergenza anticipando le risorse disposte dal Ministero per altre finalità;
in data 1o marzo 2007 è stato emanato il decreto ministeriale n. 21 che stabilisce, a decorrere dall'anno 2007, che il «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche statali autonome e delle scuole annesse ai convitti ed agli educandati;
con l'emanazione di tale decreto, che prevede una nuova metodologia per l'assegnazione dei fondi alle scuole, senza più
vincoli di destinazione, dovrebbero risolversi, almeno in parte, i problemi di liquidità -:
quale sia l'effettiva situazione economica degli istituti scolastici in provincia di Bergamo in cui, secondo notizie apparse sulla stampa (L'Eco di Bergamo del 4 maggio 2007), si registra, un passivo di circa 6 milioni di euro e, se tale notizia fosse confermata, come intenda procedere il Ministro per risanare tale deficit;
se il Ministro ritenga che le misure contenute nel decreto ministeriale n. 21 possano essere efficaci per risolvere la grave situazione finanziaria degli istituti scolastici in provincia di Bergamo;
se il Ministro, con i poteri che gli sono propri, non ritenga di rivedere i criteri di assegnazione alle scuole delle risorse destinate al pagamento delle supplenze relative a lunghi periodi;
se il Ministro, con i poteri che gli sono propri, non ritenga opportuno aumentare l'organico dei docenti in provincia di Bergamo anche in considerazione della geografia locale (60 per cento di territorio montano).
(4-03793)
PISCITELLO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in tutte le regioni d'Italia si sono concluse le fasi relative alla procedura concorsuale riservata ai presidi incaricati, con particolare riferimento agli esiti della prova colloquio, prevista dal decreto ministeriale 3 ottobre 2006, contenente il bando del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi dell'articolo 1-sexies legge 31 marzo 2005, n. 43 e dell'articolo 3-bis legge 17 agosto 2005, n. 168;
la prova colloquio - per il cui superamento è richiesta una votazione di almeno 14/20 - tende ad accertare le conoscenze e le competenze concernenti alcune aree tematiche, indicate nel suddetto bando, relative al ruolo del dirigente scolastico, all'organizzazione e autonomia scolastica, al coordinamento delle risorse e gestione dei conflitti, all'efficienza ed efficacia dell'azione formativa e alla qualità del servizio scolastico, fino alle problematiche relative all'utenza e alla promozione dello sviluppo della scuola;
la verifica dell'avvenuto apprendimento di siffatte nozioni è per lo più pacifico e scontato per dirigenti che hanno già svolto la funzione di preside incaricato, spesso già da alcuni anni, tanto che gli esiti delle prove, confermati dai dati fino ad ora pervenuti da ogni regione, dimostrano che la quasi totalità dei candidati sono stati ammessi a partecipare al corso-concorso. Fanno eccezione, incomprensibilmente, i dati di due sole regioni. Risulta, infatti, che le percentuali più alte di non ammessi alla prova colloquio provengono dal Lazio e dalla Sicilia, con una percentuale di non ammessi del 20-25 per cento; in Sicilia in particolare su 243 esaminati, 51 non sono stati ammessi, con una percentuale superiore al 20 per cento, mentre nella maggioranza delle regioni italiane si va da un massimo del 100 per cento di ammessi ad un minimo del 95 per cento; una difformità di dati concentrata solo in talune regioni che non è possibile certo ricondurre a minori capacità dei candidati di determinate situazioni territoriali;
uno sbarramento così selettivo in un concorso ordinario può risultare normale, mentre desta perplessità in un concorso riservato, per il quale già sono intervenuti in precedenza criteri selettivi ai fini del reclutamento della dirigenza scolastica;
coloro che hanno effettivamente ed utilmente svolto la funzione di preside incaricato, anche per diversi anni, non possono vedere deluse le legittime aspettative, peraltro, ingenerate dalla stessa indizione di un corso-concorso riservato, ai fini del definitivo reclutamento della dirigenza scolastica; aspettative che in alcuni casi, sembrano essere frustrate da circostanze
casuali, relative a scelte incomprensibilmente rigide compiute da alcune commissioni esaminatrici, più che da una reale e comprovata idoneità di alcuni candidati a svolgere l'incarico, peraltro già svolto in precedenza -:
se non ritenga di dover intervenire, anche mediante provvedimenti normativi di propria competenza o in sede di predisposizione della prossima legge finanziaria, per sanare le situazioni di tutti coloro che, pur avendo ricoperto a tutti gli effetti il ruolo di Dirigente scolastico e in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 3 ottobre 2006, si vedono privare di un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e della loro qualifica.
(4-03797)
CARDANO, MASCIA, DIOGUARDI, FRIAS e GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
lo scorso 15 marzo 2007 è stata emanata l'ordinanza ministeriale n. 26 con la quale sono state dettate le istruzioni operative per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole secondarie di secondo grado;
il TAR del Lazio, con l'Ordinanza 2408, ha accolto favorevolmente un ricorso proposto da numerose associazioni laiche e confessioni religiose qui di seguito elencate: Consulta romana per la laicità delle istituzioni, Comitato Insegnanti Evangelici (CIEI), Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Comitato torinese per la Laicità della scuola, Tavola Valdese, CRIDES-Centro romano d'iniziativa per la difesa dei diritti nella scuola, Democrazia Laica, Associazione Scuola Università Ricerca (As.SUR), Associazione XXXI Ottobre per una scuola laica e pluralista (promossa dagli evangelici italiani), Associazione Nazionale del Libero Pensiero «Giordano Bruno», Chiesa Evangelica Luterana in Italia, UAAR-Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, Consulta Torinese per la laicità delle Istituzioni, Unione Italiana delle Chiese Avventiste del 7o Giorno, Federazione delle Chiese Pentecostali, Unione Evangelica Battista d'Italia, Comitato bolognese Scuola e Costituzione, Associazione Nazionale «Per la scuola della Repubblica», Alleanza Evangelica Italiana (AEI), CIDI - Centro d'iniziativa democratica degli insegnanti, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane; questo ricorso è stato promosso anche da alcuni studenti che si trovavano nella situazione di svantaggio determinatasi con l'O.M. n. 26;
il suddetto ricorso, contro l'Ordinanza Ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 (articolo 8 - credito scolastico, par. 13, 14) riguarda le indicazioni relative all'attribuzione del credito scolastico per l'insegnamento della religione cattolica o per le attività alternative (modificate rispetto al precedente anno scolastico), che secondo i ricorrenti potrebbero portare a discriminare gli allievi che non hanno scelto l'insegnamento della religione cattolica (IRC), ai quali sarebbero riconosciuti crediti di rango diverso, e solo sulla base di un loro presunto impegno (tanto da stravolgere lo «stato di non obbligo» riconosciuto dalle sentenze 203/89 e 13/91 della Corte costituzionale);
le motivazioni con cui il Tar Lazio ha accolto nell'immediato la richiesta di ricorso sono:
a) violazione del T.U. della legislazione scolastica (decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994, articolo 309) che dispone che l'insegnamento della religione cattolica non fa parte della pagella scolastica e il profitto e l'impegno degli alunni viene comunicato ad alunni e famiglie con una «speciale nota» a parte, a cura del docente;
b) sul piano didattico l'insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del «credito scolastico» per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l'insegnamento religioso e né usufruiscono di «attività sostitutive»;
il Ministro Fioroni ha dichiarato che è sua intenzione non far pervenire alle scuole le disposizioni in merito alla suddetta ordinanza del Tar Lazio «che esclude gli insegnanti di religione cattolica dall'attribuzione del credito scolastico»;
l'ordinanza del Tar Lazio segna un importante passo avanti nella difesa della laicità dello Stato e della libertà di coscienza, basi fondamentali per la costruzione di una scuola democratica -:
se non ritenga necessario e doveroso inviare tempestivamente alle scuole la circolare relativa all'ordinanza del Tar Lazio per far sì che vengano rispettate le leggi vigenti ed i principi costituzionali ribaditi dall'ordinanza 2408, e perché sia riconosciuto il diritto di chi non sceglie l'insegnamento dell'IRC a non essere discriminato sulla base di ciò che fa in quell'ora.
(4-03806)