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Allegato A
Seduta n. 161 del 30/5/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 7)
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 9.
(Trasparenza delle tariffe nel settore trasporti).
1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, alla rubrica la parola: «aeree» è sostituita dalle seguenti: «di trasporto»; al comma 1 la parola: «aeree» è sostituita dalle seguenti: «di contratti di trasporto» e le parole: «di voli aerei» sono sostituite dalle seguenti: «di servizi di trasporto».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 9.
(Trasparenza delle tariffe nel settore dei trasporti).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 3 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. È consentito alla compagnie aeree di vendere all'interno delle aree aeroportuali i biglietti invenduti delle proprie tratte utilizzando la formula commerciale denominata last minute, garantendo adeguata informazione all'utenza»
9. 200. Gianfranco Conte.
(Approvato)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. (Norme in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie aree). - 1. Dopo l'articolo 25 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis. - (Pubblicità delle tariffe aeree). - 1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie aeree che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi separatamente il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia aerea dagli oneri accessori, dalle tasse aeroportuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo
la compagnia pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci».
9. 0200. Galante, Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio.
(Approvato)