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Allegato A
Seduta n. 161 del 30/5/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 9)
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 12.
(Incentivi).
1. Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle regole comunitarie, un regolamento per il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.
2. Dal regolamento di cui al comma 1 non devono derivare maggiori spese o diminuzione di entrate a carico del bilancio dello Stato.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 12.
(Incentivi).
Al comma 2, sostituire le parole: maggiori spese fino alla fine del comma, con le
seguenti: nuove o maggiori spese ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.
12. 400.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, né incremento di costi fissi o maggiori oneri tariffari a carico dell'utenza domestica delle imprese.
12. 200. Gianfranco Conte, Valducci, Lazzari, Bernardo, Franzoso, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Lo schema di regolamento è trasmesso al Parlamento, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
12. 401.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)