Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 162 del 31/5/2007
...
SALUTE
Interrogazione a risposta orale:
SANNA, BIANCHI, CANCRINI e ASTORE. - Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
in Italia circa 300.000 persone soffrono di una patologia chiamata Sindrome da Stanchezza Cronica (CFS, o cronique fatique sindrome) che gruppi di studio internazionali hanno definito come una malattia caratterizzata da una fatica cronica persistente accompagnata per oltre 6 mesi da disturbi della memoria e della concentrazione, inabilità all'attività fisica e occupazionale, dolori muscolari e articolari, faringite, linfoadenopatia, cefalea e insonnia ricorrenti;
la CFS è stata riscontrata in tutto il mondo e nonostante gli studi e le ricerche promosse dalla comunità scientifica internazionale non sono stati ancora chiariti tutti gli aspetti eziopatogenetici della malattia;
i dati più recenti e più rilevanti emersi dalla ricerca sembrano prefigurare una correlazione tra anomalie genetiche presenti nei pazienti colpiti da CFS e disturbi del sistema immunitario e aprono prospettive interessanti per pervenire a esami diagnostici specifici e a terapie mirate della malattia;
la normativa sanitaria e previdenziale in vigore nel nostro Paese, nonostante alcune puntuali e documentate iniziative istituzionali e parlamentari, non riconosce la CFS come entità clinica specifica e ancor meno come malattia rara e di conseguenza i cittadini che ne sono affetti non usufruiscono di adeguate forme di sostegno sociale e medico -:
se il Ministro della Salute intende promuovere efficaci e risolutive iniziative, sollecitando in primo luogo l'Istituto Superiore della Sanità, per l'inquadramento della CFS nell'elenco delle malattie rare e nominando contemporaneamente una qualificata commissione tecnico-scientifica col compito di definire la CFS come entità, nosografia e come patologia invalidante con significativa incidenza sulla popolazione italiana, da affrontare con specifici protocolli diagnostici e terapeutici, valutando anche l'opportunità di inserire la malattia tra i LEA (livelli essenziali di assistenza) del SSN;
se il Ministro del Lavoro, e quello della Solidarietà Sociale intendano definire un programma di interventi a favore dei cittadini colpiti da questa patologia ed esposti con le loro famiglie a situazioni di grave sofferenza sociale e finanziaria.
(3-00926)
Interrogazioni a risposta scritta:
LEOLUCA ORLANDO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 203 del 2000 ha istituito l'Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta;
nella legislazione del Servizio Sanitario Regionale siciliano tale normativa non è stata recepita, mancando l'opportunità di un adeguamento favorevole per i cittadini siciliani aventi diritto;
gli invalidi civili di guerra in Sicilia pagano di tasca propria i «farmaci da banco», attualmente classificati nella fascia C di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 537 del 1993, anche nel caso in cui questi gli siano prescritti dal medico -:
se non intenda chiarire che la disposizione in esame costituisce norma di principio applicabile anche nella regione siciliana.
(4-03840)
GRIMOLDI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in data 10 novembre 2006 il sottoscritto ha presentato un'interrogazione a risposta scritta (n. 4-01589), nella quale si sollecitava il Ministro della salute ad una verifica dei provvedimenti adottati dal Comune di Sesto Fiorentino e dalla Regione competente in materia di chiusura del canile di Sesto Fiorentino;
in data 16 marzo 2007, è stata pubblicata la risposta scritta fornita dal Ministro della salute all'interrogazione di cui sopra; nel testo della risposta, in particolare, si dà conto dell'esito delle verifiche svolte dall'Amministrazione statale presso il Dipartimento della prevenzione dell'Azienda sanitaria di Firenze e dal Comune di Sesto Fiorentino;
molti dei dati forniti dal Ministro nella sua risposta all'interrogazione in titolo appaiono non veritieri, come certificato da alcuni atti di competenza del Comune di Sesto Fiorentino e dall'Azienda sanitaria di Firenze;
in primo luogo, va precisato che come testimoniato dall'ordinanza del Comune di Sesto Fiorentino del 10 aprile 1997 «l'esecuzione di alcune opere» che il Comune, nel 1997, avrebbe richiesto al canile riguardano non già ristrutturazioni interne, bensì l'organizzazione di «una struttura provvisoria attigua al vecchio canile di via del Termine, finalizzata esclusivamente all'accoglimento di animali provenienti dalla struttura sanitaria»;
in secondo luogo, si evidenzia come nell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Azienda sanitaria 10 di Firenze in data 6
aprile 2004 sia stata richiesta la presenza massima di 350 cani con riferimento alla sola struttura autorizzata; in tale parte autorizzata, il numero dei cani non ha mai superato le 250 unità;
in terzo luogo, si fa osservare come dei 500 cani presenti ad ottobre 2005 nel canile di via del Termine solo 90 non erano ancora anagrafi, perché di età ormai anziana o arrivati da poco nel canile;
in quarto luogo, nel testo della risposta si fa riferimento al provvedimento emesso in data 17 maggio 2006 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze, il quale stabiliva l'obbligo di dismettere il canile di via del Termine, in quanto struttura non sanabile perché eseguita in area di rispetto aeroportuale nella quale è inibita la presenza di qualsiasi manufatto edilizio;
in risposta a tale sollecitazione, l'amministrazione del canile ha provveduto tempestivamente a contattare l'ENAC, che ha confermato che il canile non rappresenta un ostacolo per la navigazione aerea, in quanto il livello massimo degli edifici del canile è comunque inferiore al livello della strada adiacente alla struttura e il canile appare adeguatamente segnalato, in quanto in linea con il cono di atterraggio della pista;
in quinto luogo, solleva numerose perplessità la decisione del Comune di Sesto Fiorentino di stipulare una convenzione con il canile rifugio «Casa Marchese» situato nel Comune di Montespertoli, considerato che la legge della Regione Toscana 8 aprile 1995, n. 43 non consente ai Comuni toscani di stipulare convenzioni con canili di privati;
in sesto luogo, è agevole accertare come il Protocollo di intesa stipulato in data 16 gennaio 2006 fra i Comuni di Campi Bisenzio, Cadenzano, Sesto Fiorentino e Signa per la realizzazione di un nuovo canile non abbia, ad oggi, prodotto alcun risultato, trovandosi in una condizione di assoluta giacenza;
infine, destano quanto meno stupore le dichiarazioni della Regione, la quale ritiene che «il canile del Termine non rivesta un ruolo attivo e specifico nel controllo del randagismo nell'area fiorentina», considerato che il canile ha dato in adozione circa 1.750 cani in 5 anni di attività (con una media di 1 cane al giorno) e che, quindi, rappresenta un punto di riferimento per tutto il comprensorio fiorentino -:
sulla base di quali fonti di informazione e/o di documentazione il Ministro interrogato abbia provveduto a predisporre la sua risposta all'interrogazione a risposta scritta 4-01589;
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno svolgere ulteriori verifiche per accertare eventuali responsabilità del Comune di Sesto Fiorentino e della Regione competente nella compiuta attuazione delle finalità e degli interventi di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.
(4-03842)