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Allegato A
Seduta n. 164 del 5/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 5)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo I
IMPRESE E PROFESSIONI PIÙ LIBERE
Art. 1.
(Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali e alle prestazioni di servizi).
1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e di servizi sul territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, tributarie in materia di accisa, igienico-sanitarie, di quelle a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza e di sicurezza stradale, ambientale, di prevenzione incendi e nei luoghi di lavoro, nonché la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti. Negli orari di apertura dell'esercizio è comunque sempre consentita la vendita di tutti i prodotti e servizi abbinati.
2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i princìpi della concorrenza, nonché una maggiore possibilità di accesso al servizio da parte del consumatore, l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima tra impianti ed a contingentamenti numerici.
3. Le regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti e una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Al fine di agevolare l'utilizzo del gas metano per autotrazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante tenendo conto della sua specificità.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
All'articolo aggiuntivo 1.0300, comma 1, sostituire le parole: possono essere con la seguente: vengono.
0. 1. 0300. 1. Nannicini.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 1.0300, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: di oltre 2 punti fino alla fine della lettera con le seguenti: in misura superiore all'inflazione programmata.
0. 1. 0300. 2. Saglia, Armani, D'Agrò.
All'articolo aggiuntivo 1.0300, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: di oltre 2 punti fino alla fine della lettera con le seguenti: in misura superiore all'inflazione registrata dall'ISTAT su base trimestrale.
0. 1. 0300. 3. Saglia, Armani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Per la tutela del cittadino consumatore, senza oneri per il bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili possono essere diminuite al fine di compensare le maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del greggio.
2. Il decreto di cui al comma 1:
a) è adottato se il prezzo internazionale del petrolio greggio aumenta di oltre 2 punti percentuali rispetto al valore di riferimento previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria;
b) non può essere adottato se il prezzo internazionale del petrolio greggio abbia avuto, nel bimestre precedente, una diminuzione nei limiti previsti dalla lettera a);
c) prevede che la eventuale compensazione non si applica in tutti quei settori che applicano l'accisa in regime agevolato;
d) assicura che le eventuali variazioni di cui al comma 1 siano effettuate nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
1. 0300. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Per la tutela del cittadino consumatore, senza oneri per lo Stato, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di compensare con la diminuizione delle accise sui carburanti le maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento del prezzo del greggio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'applicazione della normativa di cui al comma 1 avvenga ogni volta che il prezzo del greggio aumenta di 2 punti percentuali oltre il tasso d'inflazione programmata;b) qualora i prezzi dei carburanti abbiano avuto, nel bimestre precedente, una diminuzione del prezzo nei limiti previsti dalla lettera a), la diminuzione non si applica;c) la compensazione di cui al comma 1 avviene per l'IVA applicata ai valori eccedenti il tasso programmatico d'inflazione, è fatto salvo il calcolo delle entrate IVA per la UE;d) tale compensazione non si attua a tutti quei settori che applicano l'accisa in regime agevolato.
1. 0205. Nannicini.