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Allegato A
Seduta n. 164 del 5/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 6)
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Interpretazione autentica dell'articolo 22 del R.D. 23 agosto 1890 n. 7088, e adeguamenti normativi a tutela dei clienti finali direttamente connessi alle reti di trasporto di gas naturale).
1. L'articolo 22 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, recante disposizioni sui misuratori di gas, deve intendersi nel senso che i sistemi di misura per le immissioni e le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto del gas naturale, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto, alle reti di distribuzione, nonché agli stoccaggi di gas naturale, non sono soggetti ad approvazione di modello. Il livello di tutela previsto dalle norme di materia di controllo metrologico resta assicurato, a tutti gli effetti di legge, mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo le modalità stabilite nei codici approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che indicano altresì i soggetti incaricati del controllo.
2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con uno o più decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali su sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti finali. I sistemi di misura in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di cinque anni dalla stessa data.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 7.
(Interpretazione autentica dell'articolo 22 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e adeguamenti normativi a tutela dei clienti finali direttamente connessi alle reti di trasporto di gas naturale).
Sopprimerlo.
7. 300. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: un anno.
7. 200. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Disposizioni per l'accelerazione della dismissione delle partecipazioni di Snam Rete Gas). 1. L'articolo 1, comma 906, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: "906. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle società di cui al comma 905 del presente articolo, è anticipato al 31 dicembre 2007. Entro la medesima data sono adottate le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 905.
7. 0200. Villari.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Disposizioni in materia di cessione e fornitura di gas metano per uso domestico). - 1. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL, per qualsiasi uso domestico fatto dai consumatori nella propria abitazione, è applicata nell'unica aliquota agevolata del 10 per cento.
2. L'aliquota di cui al comma 1 è ridotta al 4 per cento per i conduttori di abitazioni il cui reddito netto annuo è pari o inferiore a 12.000 euro, con una maggiorazione di 1.000 euro per ogni persona a carico.
3. Alla tariffa allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 39) della parte II è inserito il seguente:«39-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento dei Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione. Le disposizioni di cui alla prima e seconda parte del numero 39-bis) si applicano in caso di conduttori di abitazioni il cui reddito netto annuo è pari o inferiore a 12.000 euro annui, prevedendo una maggiorazione di 1.000 euro per ogni persona a carico»;
b) al numero 127-bis) della parte III sono aggiunte le seguenti parole: «le disposizioni di cui alla prima e seconda parte dei presente numero si applicano in caso di conduttori di abitazioni con un reddito annuo superiore a 12.000 euro annui;».
4. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 0201. Sgobio, Ferdinando Benito Pignataro.