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Allegato A
Seduta n. 164 del 5/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 8)
ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 24.
(Disposizioni in materia di società cooperative).
1. All'articolo 2511 del codice civile è aggiunto il seguente comma:
«Le società cooperative devono essere iscritte nell'Albo di cui agli articoli 2512, secondo comma, del presente codice, e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l' attuazione del presente codice».
2. La presentazione all'ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione all'Albo di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l' attuazione del codice civile.
3. Ai fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo di cui al medesimo comma la domanda unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria ai fini della immediata cancellazione dal suddetto Albo.
4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte all'Albo di cui al comma 2, devono chiedere entro il 30 giugno 2008 al registro di provvedere all'iscrizione all'Albo delle società cooperative, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria.
5. Le società cooperative comunicano annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
6. All'articolo 2515 del codice civile il terzo comma è abrogato.
7. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le parole: «depositare i bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «comunicare annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo».
8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è effettuata senza spese ed in forma semplificata dalla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 24.
(Disposizioni in materia di società cooperative).
Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2007.
24. 200. Valducci, Bernardo, Lazzari, Franzoso, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Sopprimere il comma 6.
24. 201. Valducci, Franzoso, Bernardo, Lazzari, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - (Disposizioni per la tutela dei diritti dei consumatori nel settore degli «outlet»). - 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera g), sono inserite le seguenti:
g-bis) per «outlet» si intende un esercizio commerciale nel quale un imprenditore rivende in modo professionale e continuativo al consumatore finale merci appartenenti al settore moda, che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della data di messa in vendita nell'outlet o che presentano difetti non occulti di produzione;
g-ter) per «factory outlet center» si intende un centro commerciale avente le caratteristiche di cui alla lettera g), composto da esercizi commerciali così come definiti dalla lettera a).
24 0200 (già 44. 0200). Fluvi.