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Allegato A
Seduta n. 164 del 5/6/2007
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(A.C. 2272-bis - Sezione 9)
ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 25.
(Interventi a favore delle imprese di spettacolo e di cultura).
1. Gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori, di attività cinematografiche, teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché quelli che operano nel campo dei servizi, o beni, culturali, costituiti in forma di impresa sono considerati piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria.
2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in applicazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
3. Il Governo, con apposito provvedimento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta ai decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, le modificazioni necessarie per adeguare gli stessi alle disposizioni del presente articolo e per trasferire al Ministerodello sviluppo economico le competenze in materia di attività circensi e di spettacoli viaggianti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337.
4. Il decreto del capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153, è abrogato.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 25.
(Interventi a favore delle imprese di spettacolo e di cultura).
Al comma 1, premettere le parole: Ai soli fini di cui al presente articolo.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: per le piccole e medie imprese, aggiungere le seguenti: per le quali sia previsto un limite di spesa.
25. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere le parole: di circhi e.
25. 2. Allasia, Fava.
Al comma 1, dopo le parole: spettacoli viaggianti aggiungere le seguenti: che non facciano uso di animali.
25. 1. Burgio, Provera, Zipponi, Ferrara.
Al comma 1, dopo le parole: costituiti in forma di impresa aggiungere le seguenti:, nonché in forma di impresa artigiana ai sensi delle disposizioni vigenti,
*25. 5. D'Agrò, Formisano.
Al comma 1, dopo le parole: costituiti in forma di impresa aggiungere le seguenti:, nonché in forma di impresa artigiana ai sensi delle disposizioni vigenti,
*25. 7. Fava, Allasia.
Al comma 1, dopo le parole: costituiti in forma di impresa aggiungere le seguenti:, nonché in forma di impresa artigiana ai sensi delle disposizioni vigenti,
*25. 57. Mazzocchi, Urso, Raisi.
Al comma 1, dopo le parole: costituiti in forma di impresa aggiungere le seguenti:, nonché in forma di impresa artigiana ai sensi delle disposizioni vigenti,
*25. 200. Milanato.
Al comma 1, dopo le parole: costituiti in forma di impresa aggiungere le seguenti:, nonché in forma di impresa artigiana ai sensi delle disposizioni vigenti,
*25. 202. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 1, dopo le parole: sono considerati aggiungere la seguente: anche.
25. 6. Allasia, Fava.
Sopprimere il comma 3.
25. 4. Contento, Raisi.
Al comma 3, sopprimere le parole da: e per trasferire al Ministero dello sviluppo economico fino alla fine del comma.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di trasferimento, nonché di tenuta ed aggiornamento dell'elenco, sono disposte con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dall'entrata in vigore del pre
detto decreto, è abrogato l'articolo 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, recante criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento.
25. 201. Burchiellaro, Chicchi, Lionello Cosentino, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.
(Approvato)
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. I rapporti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato «foglio d'ingaggio», in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore se esistente, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché il riferimento alla disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
3-ter. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, ai contratti di cui al comma 3-bis sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.
3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono individuate le tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 3-ter. Ai lavoratori di cui al comma 3-ter non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 3147.
25. 52. Carlucci.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. È istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, il registro dei lavoratori dello spettacolo cui possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di spettacolo.
3-ter. L'iscrizione al registro è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, o che possano dimostrare l'esercizio di tali attività tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione del registro di cui al comma 3-bis, di singole parti di esso, da parte di soggetti pubblici e privati abilitati a tale funzione sulla base di apposite convenzioni.
25. 53. Carlucci.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per la valutazione ai fini del conseguimento della pensione, possono versare in maniera volontaria le giornate mancanti. I contributi versati per la pensione dallo stesso lavoratore all'ENPALS ed all'INPS sono ricongiungibili secondo la normativa vigente.
25. 51. Carlucci, Rositani, Salerno, Bono, Patarino, Brigandì, Formisano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), dopo le parole: «per l'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «, alla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano, alla Fondazione La Triennale di Milano, all'Ente teatrale italiano».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:, nonché di istituti culturali.
25. 3. Folena, Burgio, Provera, Zipponi, Ferrara, Leone, Lazzari, Aprea, Frassinetti, Fumagalli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. (Misure in materia di riproduzione di opere protette da diritto d'autore). - 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detti limiti non si applicano alle biblioteche pubbliche con riferimento alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.»;
2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Le riproduzioni per uso personale delle opere possono essere effettuate ai sensi del comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli autori ed editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che vengono riprodotte per gli usi previsti dal comma 3. La ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto è effettuata sulla base di rilevazioni, anche a campione, realizzate in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative dei punti o centri di riproduzione e delle biblioteche.
5. Il compenso di cui al comma 4 è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato carta idonea per uso di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione. La misura di detto compenso, nonché i criteri e le modalità per la
riscossione e la ripartizione sono determinati sulla base degli accordi di cui all'articolo 181-ter della presente legge. La misura del compenso, salvo diverso accordo preventivo tra le parti, viene aggiornata, ogni tre anni, tenuto conto del prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri e della quantità di carta utilizzabile per l'uso medesimo, immessa sul mercato nazionale nell'anno precedente. Con riferimento alle modalità di riscossione, sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 71-septies.»
b) all'articolo 171, ultimo comma, le parole: «attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione» sono sostituite dalle seguenti: «attività commerciale»;
c) all'articolo 181-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I compensi per le riproduzioni di cui all'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La misura e le modalità di pagamento di detti compensi sono stabilite in base ad accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate degli autori, degli editori, dei produttori e degli importatori di carta. I criteri e le modalità di ripartizione di detti compensi sono stabiliti in base ad accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate degli autori e degli editori, sentite quelle delle biblioteche e dei punti o centri di riproduzione, coinvolte nell'attività di rilevazione di cui all'articolo 68, comma 4. La misura della provvigione spettante alla SIAE è stabilita in base ad accordi tra la Società e le categorie interessate degli autori e degli editori, tenuto conto delle spese e degli oneri sostenuti, anche in relazione alle attività da porre in essere per la rilevazione dei dati e per il controllo. In mancanza di tali accordi si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. Fino all'entrata in vigore dei detti accordi ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, resta operativo il sistema determinatosi sotto la disciplina previgente.»;
d) all'articolo 182-bis:
1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione della carta destinata agli usi consentiti dall'articolo 68, nonché sull'attività di riproduzione per uso personale prevista nel medesimo articolo 68»;
2) al comma 3 , secondo periodo, le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere d) e d-bis)».
*25. 053. Tomaselli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis - (Misure in materia di riproduzione di opere protette da diritto d'autore) - 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 68:
1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I suddetti limiti non si applicano alle biblioteche pubbliche con riferimento alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.»;2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Le riproduzioni per uso personale delle opere possono essere effettuate ai sensi del comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli autori ed editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che vengono riprodotte per gli usi previsti dal comma 3. La ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto è effettuata sulla base di rilevazioni, anche a campione, realizzate
in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative dei punti o centri di riproduzione e delle biblioteche.
5. Il compenso di cui al comma 4 è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato carta idonea per uso di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione. La misura di detto compenso, nonché i criteri e le modalità per la riscossione e la ripartizione sorto determinati sulla base degli accordi di cui all'articolo 181-ter della presente legge. La misura dei compenso, salvo diverso accordo preventivo tra le parti, viene aggiornata, ogni tre anni, tenuto conto del prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri e della quantità di carta utilizzabile per l'uso medesimo, immessa sul mercato nazionale nell'anno precedente. Con riferimento alle modalità di riscossione, sono applicabili, in quanto compatibile, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 71-septies.»;
b) all'articolo 171, ultimo comma, le parole: «attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione» sono sostituite dalle seguenti: «attività commerciale»;
c) all'articolo 181-ter il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I compensi per le riproduzioni di cui all'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La misura e le modalità di pagamento dei detti compensi sono stabilite in base ad accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate degli autori, degli editori, dei produttori e degli importatori di carta. I criteri e le modalità di ripartizione di detti compensi sono stabiliti in base ad accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate degli autori, sentite quelle delle biblioteche e dei punti o centri di riproduzione coinvolte nell'attività di rilevazione di cui all'articolo 68, comma 4. La misura della provvigione spettante alla SIAE è stabilita in base ad accordi tra la Società e le categorie interessate degli autori e degli editori, tenuto conto delle spese e degli oneri sostenuti, anche in relazione alle attività da porre in essere per la rilevazione dei dati e per il controllo. In mancanza di tali accordi si provvede con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. Fino all'entrata in vigore dei detti accordi ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, resta operativo il sistema determinatosi sotto la disciplina previgente.»;
d) all'articolo 182-bis:
1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione della carta destinata agli usi consentita dall'articolo 8, nonché sull'attività di riproduzione per uso personale prevista nel medesimo articolo 68»;
2) al comma 3, secondo periodo le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere d) e d-bis)».
*25. 056. Fava, Allasia.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. - (Liberalizzazione della riproduzione per uso personale, senza fini di lucro, di software, libri di testo e brani musicali). - 1. Al fine di liberalizzare la riproduzione per uso personale, senza fini di lucro, di software, libri di testo e brani musicali, alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di diritto d'autore, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68:
1) al comma 3, le parole: «, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascio di periodico, escluse le pagine di pubblicità,» sono soppresse;
2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 5:
3.1) al primo periodo, le parole: «nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3» sono soppresse;
3.2) il terzo periodo è soppresso;
b) all'articolo 171-bis:
1) al comma 1, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fine di lucro»;
2) al comma 2, le parole: «al fine di trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fine di lucro».
c) all'articolo 174-ter, comma 1, sono premesse le parole: «Ad eccezione dell'uso personale senza fine di lucro».
25. 021. Trepiccione, Bonelli, Fava, Maroni, Folena.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. (Disposizioni per le attività di produzione cinematografica). - 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2004, n. 28, sono concessi i contributi previsti dal presente articolo.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2004, n. 28, nella misura del 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. La restituzione del contributo deve essere effettuata in grado successivo rispetto ai finanziamenti che hanno contribuito alla copertura del costo del film. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, una volta trascorsi cinque anni dall'erogazione dei contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.
5. È concesso un acconto sui contributi di cui al comma 2, non subordinato all'effettivo reperimento delle risorse necessarie alla copertura della quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa. Tale acconto, garantito dal patrimonio aziendale, è commisurato all'entità dei capitale sociale, del patrimonio aziendale e degli altri criteri di classificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle imprese di produzione, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
6. Variazioni sostanziali nel cast tecnico-artistico dei film realizzato, rispetto al progetto già valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), in base al quale è stato ottenuto il contributo, che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca o la modifica del contributo concesso.
7. Sono corrisposti annualmente contributi agli autori per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
8. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione per lo sviluppo di un progetto filmico sulla base delle sceneggiature che hanno ricevuto il contributo di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3.
9. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della professione e della cultura cinematografica, designate
dal Ministro per i beni e le attività culturali, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17.
25. 0200. Ferdinando Benito Pignataro, Tranfaglia, Vacca.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. (Eliminazione di vincoli all'apertura di sale cinematografiche). - 1. L'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - 1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di apertura, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento di sale e arene già in attività.
2. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, l'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche è svolta senza i seguenti limiti e prescrizioni: a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività; b) una programmazione della distribuzione territoriale delle sale, in rapporto alla popolazione, al numero degli schermi presenti nel territori regionale, provinciale o comunale, all'ubicazione delle sale in rapporto a quelle operanti in comuni limitrofi, a distanze minime obbligatorie tra sale, al livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature.
3. Ai fini di cui al comma 1, si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.»
25. 0202. Della Vedova.