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Allegato A
Seduta n. 164 del 5/6/2007
(A.C. 2272-bis - Sezione 13)
ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 30.
(Posta elettronica certificata).
1. Le imprese, costituite in forma societaria, indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall' imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
2. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
4. Le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, sono inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
5. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi od elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 30.
(Posta elettronica certificata).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. L'uso della posta elettronica certificata è comunque facoltativo.
30. 200. Acerbo, Fava, Della Vedova, Mario Pepe, Uggè.