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Allegato B
Seduta n. 164 del 5/6/2007
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UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta orale:
LA RUSSA, FILIPPONIO TATARELLA, BONO, FRASSINETTI, PROIETTI COSIMI, LAMORTE, ANTONIO PEPE, BUONTEMPO, GAMBA, GERMONTANI, HOLZMANN, LISI, MENIA, MIGLIORI, MOFFA, PEDRIZZI, SALERNO e SILIQUINI. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il Ministro Mussi, in questo primo anno di attività ministeriale, si è caratterizzato
per aver esercitato un forte controllo sul sistema universitario non statale che, nella passata legislatura, è stato oggetto di importanti interventi normativi;
in particolare, il grande sviluppo delle nuove tecnologie ha facilitato l'evoluzione di nuove forme di didattica a vantaggio degli studenti, dell'apprendimento e della diffusione della cultura in Italia e nel mondo;
per soddisfare le predette finalità, accanto alle tradizionali istituzioni didattiche, se ne sono sviluppate altre rappresentate soprattutto dalle università telematiche on line;
tutte le Università telematiche non statali, in base alle norme dei propri Statuti, hanno l'obbligo di assicurare il tempestivo funzionamento dei cosiddetti «organi centrali» (Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, eccetera), al fine di assicurare una gestione democratica delle stesse istituzioni accademiche;
alcune università on line ritardano l'applicazione delle norme statutarie, il che consente, di fatto, ai rispettivi Rettori di esercitare quello che gli interroganti reputano un incontrastato potere monocratico -:
se risponda al vero che alcune Università telematiche on line abbiano ottenuto, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, specifiche deroghe con riferimento all'obbligo di applicare le relative norme statutarie finalizzate a garantire, nel più breve tempo possibile, l'assetto pluralistico delle Università di cui trattasi.
(3-00935)
Interrogazioni a risposta scritta:
PEDICA. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con il bando emanato in data 4 maggio 2007 è stato indetto il concorso per titoli ed esami per l'ammissione al primo anno delle scuole di specializzazione mediche anno accademico 2006-2007;
in particolare l'articolo 3 del sopra citato bando, declina i requisiti per l'ammissione; in tale articolo viene enunciato quale requisito indispensabile, a differenza e discrepanza di tutti gli altri bandi, il possesso dell'abilitazione alla professione di medico per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; la sessione dell'esame di Stato è stata fissata al 18 luglio 2007, quarantotto giorni dopo il termine ultimo per l'iscrizione e quindici giorni dopo l'inizio del concorso relativo alla Scuola di Specialità;
tali termini comportano l'impossibilità materiale per circa milleottocento studenti di Atenei italiani, diplomati nelle sessioni di laurea di dicembre 2006 e marzo 2007, a differenza di quanti hanno ottenuto il titolo precedentemente, pur risultando tutti diplomati nell'anno accademico 2005-2006, di partecipare al concorso in oggetto;
inoltre ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale del 27 aprile «la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione mediche per l'anno accademico 2006-2007 ... è il 30 luglio 2007» e tutti i diplomati nelle sessioni di laurea di dicembre 2006 e di marzo 2007 otterranno, verosimilmente, l'abilitazione necessaria;
l'incipit dell'articolo 3 di tale bando che fa riferimento all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 172 del 6 marzo 2006, che testualmente recita «Ammissione alla scuola: alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami, indetto con decreto del rettore dell'università, per il numero di posti determinati con decreto del Ministro, di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame di Stato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo»;
anche il precedente regolamento emanato con decreto 25 febbraio 2003, n. 99, che prevedeva emanazione di concorsi con scansione annuale e le medesime modalità di espressione dei requisiti richiesti;
inoltre, il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 (citato nel preambolo del bando del 4 maggio 2007) prevedeva peraltro testualmente all'articolo 36, c. a) che «le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato»;
in effetti la scansione annuale dei bandi non è oggettivamente garantita e le modalità riportate nel bando del 4 maggio 2007 risultano altamente discriminatori per coloro che, laureatisi nell'anno accademico 2005-2006, stanno effettuando il tirocinio obbligatorio post laurea e hanno già presentato richiesta per sostenere l'esame di Stato alla data del 18 luglio 2007, per cui, pur possedendo di fatto i requisiti richiesti per la data del 30 luglio 2007 (data di inizio delle attività didattiche), non potrebbero accedere al concorso per una discrepanza tra le date dei diversi bandi relative alla scadenza del termine di presentazione della domanda per le scuole di specializzazione (4 giugno 2007), nonché alla sessione di esami di Stato (18 luglio 2007), ed alla mancata previsione nel bando della clausola di salvaguardia di conseguimento del titolo abilitante entro la data di inizio delle attività (30 luglio 2007);
l'Amministrazione Universitaria dovrebbe realisticamente considerare che le date delle diverse operazioni dovrebbero essere maggiormente coerenti e così da evitare che laureati dell'anno accademico 2005-2006 debbano attendere di fatto l'anno accademico 2007-2008 per iniziare le scuole di specializzazione -:
se, alla luce di quanto sopra esposto, il Ministro non ritenga di poter intervenire perché sia inserita nel bando la norma di salvaguardia precedentemente sempre prevista che permetta di presentare la domanda con riserva del conseguimento dei requisiti necessari, successivamente alla data di scadenza delle domande, ma comunque entro la data di inizio delle attività didattiche senza dover aspettare inutilmente altri quindici mesi rimanendo inattivi con spreco di risorse economiche e professionali;
se non reputi di poter provvedere all'emanazione di una norma transitoria integrativa specifica che garantisca a tutti i laureati dell'anno accademico 2005-2006 le medesime possibilità di accesso al concorso per le scuole di specializzazione.
(4-03865)
FOTI. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'equiparazione del diploma Isef alla laurea breve disposta dalla legge 18 giugno 2002, n. 136 vale ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e alle attività professionali e non anche all'ammissione ai concorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario per i quali è richiesta la specifica laurea in scienze delle attività motorie e sportive (articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 12 aprile 2006);
quest'ultima previsione normativa si applica anche a coloro che negli anni precedenti abbiano conseguito il diploma Isef, con norme di legge vigenti di contenuto diverso, sicché - ad esempio - un diplomato Isef nell'anno 1998 che nell'anno 2000 avrebbe potuto accedere alla Ssis e che per ragioni proprie non l'ha fatto si vede preclusa tale possibilità, prevista invece e per contro al momento del conseguimento del diploma stesso -:
se non ritenga di dovere assumere un provvedimento normativo volto a superare questa palese discriminazione, quantomeno di fatto, al di là delle possibili pronunce
in merito da parte degli organi giurisdizionali eventualmente aditi.
(4-03871)