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Allegato B
Seduta n. 164 del 5/6/2007
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Pubblicazione di un testo riformulato.
Si pubblica il testo riformulato della risoluzione in Commissione Gianfranco Conte n. 7-00191, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della
seduta n. 163 del 4 giugno 2007;
La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali siano considerate non imponibili ai fini IVA;
tale previsione non tiene tuttavia conto della pratica, sempre più diffusa nel settore del trasporto aereo, secondo la quale i principali vettori aerei non acquistano direttamente gli aeromobili, che vengono invece acquisiti, attraverso operazioni di leasing, da altri operatori, i quali successivamente li concedono in locazione ai medesimi vettori aerei;
la non chiara formulazione della citata norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 comporta la conseguenza che gli operatori i quali acquistano in leasing gli aeromobili per concederli successivamente in locazione ai vettori, sono tenuti a versare l'IVA su tali acquisti, maturando un credito d'imposta che non può essere compensato sui servizi di locazione fatturati nei confronti dei vettori, i quali sono esenti da tale tributo;
in tale situazione gli acquirenti degli aeromobili, di fronte all'estrema difficoltà di recuperare i propri crediti IVA, trasferiscono sostanzialmente il loro maggior onere tributario sui vettori aerei, incrementando le tariffe di locazione degli aerei stessi;
appare di tutta evidenza come l'intero meccanismo impositivo risulti assolutamente inefficiente ed improduttivo, comportando sostanzialmente un incremento delle tariffe del trasporto aereo ed una disparità di trattamento in danno degli operatori aerei nazionali, i quali già versano in una situazione di pesante crisi;
inoltre, la normativa vigente non sembra determinare alcun reale vantaggio in termini di gettito per l'Erario, incrementando solo l'ammontare dei crediti tributari che lo Stato sarà chiamato a rimborsare;
occorre inoltre rilevare come in altri Paesi europei l'esclusione dall'IVA per le cessioni di aeromobili si applica a prescindere dal fatto che esse siano destinate direttamente ad imprese di navigazione aerea, ma sulla sola base del requisito della destinazione degli aeromobili medesimi all'attività di trasporto internazionale;
la normativa comunitaria in materia di IVA non oppone del resto alcun ostacolo a tale soluzione, nella misura in cui prevede che gli Stati membri esentino, tra le altre, le operazioni di cessione e locazione degli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure o iniziative di carattere normativo volte a
modificare l'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di sancire che le cessioni di aeromobili utilizzati, anche in forme diverse dalla proprietà, da imprese di navigazione che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, siano esenti dall'IVA, allineando in tal modo l'ordinamento tributario nazionale a quello degli altri Paesi europei.
(7-00191) «Gianfranco Conte».
Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.
I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:
interrogazione a risposta in Commissione Mereu n. 5-00970 del 24 aprile 2007;
interpellanza Burgio n. 2-00559 del 29 maggio 2007;
interrogazione a risposta scritta Galati n. 4-03787 del 29 maggio 2007.