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Allegato B
Seduta n. 164 del 5/6/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interpellanze urgenti (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
lo stabilimento delle ex Officine Meccaniche Calabresi da tempo declassato a mera unità produttiva della Ansaldo Breda è strutturalmente interessato da processi di riduzione dell'attività e degli addetti;
nonostante l'ampia disponibilità sempre dimostrata dal territorio e dai dipendenti alle richieste dell'Azionista Finmeccanica non risulta che neanche le recenti acquisizioni di nuove commesse ferroviarie da parte dell'Ansaldo Breda, di cui in ultimo alle recenti notizie stampa, abbiano determinato una inversione della ormai decennale tendenza di progressiva dismissione attuata dall'Azionista;
risulta che tali problematiche, peraltro presenti su altri stabilimenti del Gruppo in Italia ivi compresa la sede di Pistoia, non siano dovute a carenze di commesse ma ad errori di politica commerciale che hanno portato alla sottoscrizione da parte del management di accordi commerciali capestro con alcuni clienti ed al pagamento di penali tra l'altro a clienti norvegesi e danesi;
in particolare, lo stabilimento di Reggio Calabria continua ad essere interessato da processi di cassa integrazione ordinaria
e straordinaria e mobilità mentre nel contempo proseguono assunzioni di nuovo personale;
i criteri di selezione adottati per le nuove assunzioni non appaiono completamente trasparenti;
in merito va considerata la particolarità del territorio e la sensibilità ambientale dello stesso per le persistenti infiltrazioni della malavita organizzata;
i processi di riduzione del personale sono in aperta contraddizione con il ricorso crescente alla terziarizzazione dell'attività produttiva -:
quali siano stati, nel corso dell'esercizio 2006 e nei primi cinque mesi dell'attuale, i movimenti di personale in entrata ed in uscita dallo stabilimento di Reggio Calabria, con riferimento a tutte le forme di lavoro dipendente od assimilato;
quali siano le qualifiche professionali dei dipendenti licenziati o posti in CIG o CIGS negli ultimi tre anni e quali siano invece le qualifiche attribuite ai nuovi assunti;
sulla base di quali accordi sindacali tali processi siano gestiti;
quale sia il valore delle lavorazioni esterne e la sua incidenza sul valore della produzione dello stabilimento ed in che termini tale rapporto si sia modificato negli ultimi cinque esercizi;
quali siano le attività di controllo e monitoraggio che il Governo ha in atto sulla situazione del Gruppo Ansaldo Breda di proprietà Finmeccanica;
quale sia in particolare la vigilanza esercitata sul possibile fenomeno di infiltrazione della malavita organizzata in parallelo al crescente ricorso alle lavorazioni esterne che la Società Ansaldo Breda attua nel suo stabilimento di Reggio Calabria.
(2-00573)«Galati, Volontè».
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
le misure adottate durante la scorsa legislatura in materia di contrasto all'evasione fiscale, in particolare a seguito dell'emanazione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, hanno fornito la possibilità alle aziende concessionarie della riscossione dei tributi di utilizzare una serie di strumenti che destano seri dubbi di legittimità, data la loro natura quasi espropriativa;
si tratta di procedure note con il nome di «ganasce fiscali», e vanno dal fermo amministrativo delle auto alle ipoteche sugli immobili, dal pignoramento dello stipendio a quello del conto corrente bancario, applicate da Equitalia, il nuovo concessionario nazionale della riscossione, per il recupero delle imposte non pagate;
se il fine della lotta all'evasione fiscale è certamente lodevole, e anzi doveroso, non altrettanto può dirsi per la prassi invalsa di ricorrere a simili provvedimenti in totale dispregio - ad avviso degli interpellanti - dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza ricavabili dall'articolo 3 della Costituzione;
in realtà, infatti, questo meccanismo ha finora colpito soprattutto situazioni di minima entità: multe non pagate, piccoli errori sulla dichiarazione dei redditi, la tassa sull'immondizia, eccetera. Basti pensare che, secondo notizie diffuse dalla stampa, anche per un debito di soli 264 euro ci si può ritrovare con un'ipoteca sulla prima casa!;
a ciò si aggiunga che spesso si interviene per tributi già pagati, o comunque sospesi, e di cui lo stesso concessionario della riscossione non conosce termini e date di notifica, con grave danno per il cittadino che si trova a dover profondere energie e denaro per errori di cui non ha nessuna colpa!;
secondo i dati diffusi dalla stessa società Equitalia, gli introiti del 2006 conseguenti
a t simili misure hanno raggiunto un ammontare da record, pari a ben 1.816 milioni di euro (il 59 per cento in più rispetto al 2005), e per il 2007 si prevedono incassi ancora più elevati, pari a 2792 milioni di euro. Ciò in quanto dal luglio dello scorso anno si è cominciato a fare un uso sempre più ampio e per così dire spregiudicato di questi strumenti, e nei primi tre mesi di quest'anno il ricorso alle «ganasce fiscali» è praticamente raddoppiato;
ad avviso degli interpellanti una simile situazione non è più tollerabile, per la palese sproporzione tra le presunte evasioni e gli strumenti utilizzati per reprimerle, con conseguente violazione dei diritti dei cittadini alla proprietà privata, alla casa di abitazione e alla mobilità, in quanto i limiti ad essi imposti oltrepassano di parecchio la soglia della ragionevolezza -:
quali iniziative urgenti il Ministro interpellato intenda assumere, alla luce di quanto descritto nella presente interpellanza, al fine di impedire il perpetuarsi di una tale insostenibile situazione, in particolare accertando la correttezza delle procedure utilizzate per la riscossione dei tributi e il rispetto, da parte del concessionario della riscossione, dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza desumibili dall'articolo 3 della Costituzione.
(2-00574)«Rossi Gasparrini, Fabris».
Interrogazione a risposta orale:
CAPITANIO SANTOLINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'emergenza educativa che il nostro Paese sta vivendo impone che la famiglia, soggetto primario dell'educazione, sia messa in condizione di poter svolgere il suo ruolo originario ed originale;
la libertà di scelta educativa è un diritto civile fondamentale, riconosciuto dall'articolo 3 della Costituzione italiana, pertanto essa non costituisce un tema di politica scolastica ma è primariamente un tema di politica sociale, in quanto condiziona il diritto al pieno sviluppo della persona;
nel nostro Paese non si sono realizzate le condizioni economiche per rendere effettiva la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonostante la legge n. 62 del 2000, riconosca che il sistema pubblico dell'istruzione è costituito dalle scuole statali e paritarie;
gli ingenti tagli operati dalla Finanziaria 2007 al sistema paritario ed il mancato finanziamento del contributo statale alle famiglie a parziale sgravio degli oneri sostenuti per l'iscrizione alle scuole paritarie, hanno aggravato ulteriormente la situazione -:
se non ritenga, attraverso idonei provvedimenti e iniziative, di reperire, in tempi rapidi, le risorse necessarie a consentire al sistema pubblico paritario dell'istruzione di poter svolgere pienamente la sua insostituibile funzione sociale.
(3-00934)
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
GIANFRANCO CONTE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il settore degli apparecchi da intrattenimento soffre da tempo di taluni fenomeni di irregolarità che pregiudicano gravemente il rispetto della disciplina vigente;
recenti notizie apparse sulla stampa nazionale, ultima in ordine di tempo l'inchiesta pubblicata nei giorni scorsi sul quotidiano Il Secolo XIX a firma dei
giornalisti Menduini e Sansa, segnalano un fenomeno di evasione fiscale di ingente quantità;
la legge 14 maggio 2006, n. 80, all'articolo 7, comma 3, prevede che sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, vengano utilizzati specifici sistemi elettronici di identificazione e controllo tali da assicurare la controllabilità a distanza, indipendentemente dal posizionamento e dal materiale che si frappone fra chi è preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso;
da almeno tre anni SOGEI S.p.A., per conto dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in collaborazione con aziende altamente specializzate del settore, sta studiando e testando diverse tipologie di dispositivi per la controllabilità a distanza degli apparecchi da intrattenimento e dei relativi nulla osta a mezzo di sistemi in radio frequenza (RFID);
in data 24 novembre 2005 è stata presentata dalla SOGEI all'alta dirigenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato una soluzione tecnologica RFID che utilizzava sia all'interno sia all'esterno degli apparecchi Tag RFID di tipo passivo, soluzione quest'ultima che non è stata ritenuta sufficiente a soddisfare tutte le esigenze per un completo controllo degli apparecchi;
in data 10 aprile 2006 la dirigenza della SOGEI ha presentato ufficialmente ai vertici dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato il risultato del nuovo sistema di identificazione e controllo elettronico a mezzo radio frequenza (Tag RFID) per gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS;
gli esiti della nuova presentazione effettuata dalla SOGEI all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato hanno indicato che l'unica soluzione in grado di garantire la perfetta leggibilità dei dati, in qualunque condizione e posizione si trovino gli apparecchi, è data dall'utilizzo di Tag passivi RFID per l'esterno degli apparecchi e per i nulla osta e di Tag attivi per l'iterno;
a fronte della soluzione indicata dalla SOGEI all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, quest'ultima ha provveduto, come indicato nella circolare n. 2/giochi/ADI/2005 del 18 novembre 2005, successivamente integrata con la nota n. 13276 del 21 aprile 2006, ad emettere una nota ove venivano comunicati i costi relativi al rilascio dei nulla osta di distribuzione e messa in esercizio provvisti di relativi dispositivi RFID indicati in euro 50,00/cad. per i Tag RFID attivi interni ed euro 10,00/cad. per i Tag RFID passivi esterni;
in data 29 marzo 2007 SOGEI ha emesso un bando di gara, gara BS 703 per l'acquisizione di n. 12.100 Tag RFID interni e n. 12.100 Tag RFID esterni, tutti di tipo passivo, oltre novanta terminali palmari e sette lettori da tavolo per la lettura e scrittura solo di Tag RFID di tipo passivo, con base d'asta euro 510.000;
presso i pubblici esercizi sono stati installati oltre 200.000 apparecchi da divertimento a premio individuati dall'articolo 110, comma 6, del TULPS, ed oltre 200.000 apparecchi da divertimento individuati all'articolo 110, comma 7, del TULPS;
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha dichiarato che sono stati rilasciati n. 4.333 nulla osta di distribuzione con relativo Tag RFID interno di tipo passivo e n. 2.044 nulla asta di esercizio con relativo Tag RFID passivo esterno, pari solo all'1 per cento degli apparecchi installati nei pubblici esercizi -:
quali provvedimenti siano stati assunti al fine di dotare, così come previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 80 del 2006, tutti gli apparecchi da intrattenimento individuati all'articolo 110 del TULPS, commi 6 e 7, delle attrezzature elettroniche a radio frequenza RFID, e quale sia la motivazione per la quale la SOGEI, per conto dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, abbia indetto una gara per l'acquisizione di sistemi a radio frequenza, RFID, di tipo solamente passivo, laddove invece i test e le prove effettuate hanno dimostrato che la tecnologia con Tag interno ed esterno passivo non risponde alle esigenze, e non è sempre utilizzabile sugli apparecchi da intrattenimento, mentre è necessario utilizzare all'esterno Tag RFID di tipo passivo ed all'interno Tag RFID di tipo attivo, come evidenziato durante la dimostrazione effettuata nel mese di aprile 2006 presso la Direzione Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato.
(5-01097)
LEO e CATANOSO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il comma 1011 dell'articolo 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» stabilisce che ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione;
il comma citato, nel secondo periodo, sancisce - per il ritardato versamento dei tributi e contributi - l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali;
nel corso dell'iter normativo della sospensione, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate - sulla base di interpretazioni poi rivelatesi errate come chiarito dalla Direzione normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate - ha disposto moltissime iscrizioni a ruolo provocando una grande quantità di problemi ai contribuenti;
non è chiaro perché l'Agenzia delle entrate - al di là della volontà del legislatore - chieda di calcolare l'importo da dimezzare ai fini della definizione considerando comunque come dovute per intero anche le rate in corso di scadenza sino al 30 giugno 2007 e, in compenso, detraendo oltre agli importi versati dai contribuenti successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria (mentre la stessa indicava solo quelli già versati) gli stessi versamenti dimezzati, effettuati, dal primo di gennaio al 30 giugno 2007, con l'intento di aderire alla definizione;
in questo modo si rinvia sostanzialmente l'entrata in vigore dell'agevolazione prevista dalla legge finanziaria consistente nel dimezzamento del residuo dovuto con effetto già dal primo di gennaio del 2007;
non si comprende, inoltre, su quali basi giuridiche l'Amministrazione Finanziaria fondi la pretesa del pagamento di sanzioni ed interessi a carico di soggetti, già vessati da una economia in disastro, sulla base di ruoli erroneamente emessi su tributi sospesi e comunque superate da un sistema definitorio voluto dal legislatore;
sarebbe opportuna una modifica normativa che consentisse all'Amministrazione di poter effettuare il controllo dei versamenti per tutto il periodo della rateazione; questo agevolerebbe una proroga dei termini per la definizione agevolata ed automaticamente consentirebbe lo sgravio delle cartelle emesse;
l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 20 del 2007, ha proposto ai contribuenti un modello da presentare per comunicare l'adesione alla definizione, ma tale modello, da un lato, non è accompagnato da alcuna istruzione esplicativa, dall'altro si
presenta insufficienti per esplicare in tutte le casistiche la voluta comunicazione;
a questi inconvenienti si potrebbe ovviare nel senso di prevedere che tale comunicazione possa essere gestita in via telematica come una normale dichiarazione fiscale, il che consentirebbe una enorme facilitazione per i contribuenti, i consulenti e per gli stessi uffici; la soluzione di tali questioni consentirebbe non solo di soddisfare gli interessi dei contribuenti ma andrebbe nella direzione di un più equo funzionamento della definizione agevolata giustificando una richiesta di rinvio dei termini -:
in che modo intenda intervenire per risolvere le numerose problematiche esposte in premessa e, in particolare se non intenda attivarsi presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate affinché gli uffici periferici dispongano in autotutela l'annullamento dei ruoli erroneamente emessi, emettendo in alternativa,un provvedimento di sospensione generalizzata relativamente ai ruoli riguardanti imposte scadenti nel periodo interessato dalla sospensione, non pagate da contribuenti residenti alla data del 29 ottobre 2002 nei comuni della Provincia di Catania interessati dagli eventi eccezionali.
se non ritenga opportuno valutare la possibilità di prorogare di qualche mese il termine previsto per la presentazione del modello, adeguando lo stesso alla variabilità delle casistiche e rendendolo più completo di informazioni e di istruzioni - possibilmente informatizzandolo - ciò al fine di permettere ai cittadini e ai commercialisti della zona di affrontare con maggiore serenità il problema che cade proprio nel periodo delle dichiarazioni dei redditi.
(5-01098)
FUGATTI e GARAVAGLIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che «fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene, altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima legge;
i nuovi indicatori di normalità economica non fotografano adeguatamente la realtà dei diversi settori economici;
per effetto del citato comma, come esposto anche da autorevoli rappresentanti di categoria, le piccole imprese non riescono a rientrare nei parametri fissati dagli studi di settore, in quanto gli incrementi dei ricavi medi che scaturiscono dalle elaborazioni risultano spropositati rispetto alla reale attività aziendale, e una percentuale comprese tra il 40 e il 70 per cento delle piccole imprese risulterebbe incoerente rispetto agli studi di settore;
l'aumento della soglia di congruità potrebbe addirittura provocare una diminuzione del gettito, per la riduzione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti;
questo «regime transitorio» penalizza, in misura variabile, tutti i settori, con punte di crescita dell'indice di congruità nel settore artigianale, immobiliare ed edilizio;
la circolare 31 del 22 maggio chiarisce alcuni problemi tecnici, ma lascia aperta, la questione fondamentaledella gestione del contradditorio da parte degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate; i rischi sono quelli di avere difformità di comportamenti all'interno del territorio nazionale e di lasciare una discrezionalità eccessiva in capo ai singoli uffici;
alcune associazioni di categoria stanno addirittura valutando iniziative provocatorie, come l'indicazione ai propri associati di non adeguarsi agli studi e l'assistenza gratuita durante il contenzioso con l'amministrazione finanziaria -:
se ed in quale modo il Governo intenda intervenire a salvaguardia di intere categorie produttive, che vedono seriamente compromessa la propria attività dall'applicazione degli indici di normalità economica ed, in particolare, se intenda valutare di non applicare, per le dichiarazioni 2007, i predetti indici, in attesa della revisione prevista dal comma 13 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.
(5-01099)
GALLETTI e D'AGRÒ. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in data 26 luglio 2006 il Sottosegretario Grandi, rispondendo ad una interrogazione riguardante i ritardi registrati dai contribuenti nella restituzione di somme incassate dal Fisco per errore, aveva affermato che l'erogazione dei rimborsi a persone fisiche avviene con procedure automatizzate, e che erano stati erogati i rimborsi di tutti i periodi d'imposta fino ali anno d'imposta 2002;
nel corso del 2007, una volta definitivamente decaduto il termine per le operazioni di liquidazione automatizzata previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 600/73, 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e per i controlli documentali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 600/73, il Sottosegretario Grandi dichiarò che era legittimamente possibile procedere all'erogazione dei rimborsi richiesti con le dichiarazioni unificate presentate nel 2004 per i redditi del 2003 e, subito dopo, all'erogazione dei rimborsi richiesti con le dichiarazioni unificate presentate nel 2005 per i redditi del 2004;
infine, il Sottosegretario Grandi, precisò che, prima che intervenga il termine di decadenza per l'azione di controllo da parte dell'Agenzia, non è possibile definire come certo e liquido il credito vantato dal contribuente che, pertanto, non può essere erogato;
recentemente, analizzando lo stato di attuazione dello Statuto del Contribuente a sette anni dalla sua introduzione, la Corte dei Conti ha sottolineato la presenza di «manifestazioni di disfunzioni e disservizi», quali le cartelle pazze o le errate notifiche degli avvisi degli uffici e delle commissioni tributarie, rilevando in particolare, i «ritardi nell'erogazione dei rimborsi e la presenza di un cospicuo stock di crediti da rimborsare» -:
se non intenda adottare provvedimenti atti a fornire una risposta celere e certa ai cittadini che attendono i rimborsi fiscali, così come sottolineato dalla Corte dei Conti.
(5-01100)