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Allegato A
Seduta n. 165 del 6/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 13)
ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 38.
(Disposizioni in materia di mutui e operazioni di finanziamento).
1. All'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento. Non si fa comunque luogo a recuperi o a rimborsi di imposta».
2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Alle operazioni di mutuo finalizzate all'estinzione di mutui stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti ed iscritti, si applica lo stesso trattamento previsto per i mutui oggetto di estinzione.»;
b) nel secondo periodo, le parole: «La disposizione del periodo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei periodi precedenti».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 38.
(Disposizioni in materia di mutui e operazioni di finanziamento).
Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al primo periodo, dopo le parole: «relative all'acquisto» sono aggiunte le seguenti: «o alla ristrutturazione».
38. 200. Antonio Pepe.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. (Estensione delle norme sulla estinzione anticipata dei mutui immobiliari). - 1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai contratti di mutuo sottoscritti da persone giuridiche, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, o stipulati successivamente».
38. 050. Lazzari, Valducci, Bernardo, Di Centa, Fedeli, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. (Estensione delle norme sulla estinzione anticipata dei mutui immobiliari). - 1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai contratti di mutuo sottoscritti da persone giuridiche, anche per l'acquisto di beni strumentali, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
38. 0200. Giudice.
All'articolo aggiuntivo della Commissione 38.0201, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Ai sensi dei commi 1 e 2, al decorso del periodo di tempo di cui al comma 1, la banca comunica all'intestatario del deposito la disponibilità delle somme e dei titoli e, decorso un anno senza risposta o
nuove operazioni, procede alle ulteriori comunicazioni ai sensi dei medesimi commi.
0. 38. 0201. 1. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Obbligo di comunicazione sui depositi giacenti). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti di deposito titoli, richiedono all'intestatario del deposito di indicare le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.
2. Entro il 31 dicembre 2007, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente e di deposito titoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito giacente ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria circolare, definisce criteri e modalità per l'integrazione dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine.
38. 0201. Crisci.
(Approvato)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Scadenza della garanzia fideiussoria). - 1. Nei contratti di fideiussione relativi ad aperture di credito concesse a tempo indeterminato, è obbligatoria l'indicazione di una scadenza definita dell'impegno fideiussorio, che non può, comunque, essere stabilita ad una data successiva ai cinque anni dalla data di sottoscrizione della garanzia fideiussoria.
38. 0202. Crisci.
(Approvato)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Norme in materia di agenzia in attività finanziaria). - 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di iscrizione nell'elenco è vietato esercitare l'agenzia in attività finanziaria»;
b) al comma 3, lettera a), dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
«4-bis) possesso di apposito patentino da rilasciarsi a cura di uno degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi della articolo 106 del testo unico bancario, secondo programmi e procedure stabilite con apposito provvedimento dall'UIC. Al pari dei requisiti di cui ai numeri da 1) a 4) il patentino costituisce, in particolare, titolo abilitativo indispensabile per lo svolgimento dell'attività di »money transfer«: la formazione degli operatori deve essere finalizzata a verificare la conoscenza della lingua italiana, della normativa antiriciclaggio e delle altre disposizioni che regolano lo specifico settore»;
c) al comma 3, lettera b), dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
«4-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso di apposito patentino da rilasciarsi a cura di uno degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi
della articolo 106 del testo unico bancario, secondo programmi e procedure stabilite con apposito provvedimento dall'UIC. Al pari dei requisiti di cui ai punti da 1) a 4) il patentino costituisce, in particolare, titolo abilitativo indispensabile per lo svolgimento dell'attività di »money transfer«: la formazione degli operatori deve essere finalizzata a verificare la conoscenza della lingua italiana, della normativa antiriciclaggio e delle altre disposizioni che regolano lo specifico settore»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. A tal fine, può richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e documenti fissando i relativi termini, anche prevedendo specifiche procedure informatiche finalizzate alla costruzione di un'apposita banca dati, nonché dettare disposizioni volte a disciplinare l'obbligo e le modalità di segnalazione delle operazioni sospette ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio. Esso può, altresì, chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza».
38. 0203. (già 44. 0201) Sanga, Burchiellaro, Chicchi, Lionello Cosentino, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.