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Allegato A
Seduta n. 165 del 6/6/2007
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(A.C. 2272-bis - Sezione 15)
ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 41.
(Delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento).
1. Al fine di favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino della disciplina in
materia di sistemi di pagamento, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) progressiva introduzione, a carico delle pubbliche amministrazioni e senza ulteriori oneri, dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, nonché attraverso servizi telematici e telefonici, previa stipulazione di convenzioni, tramite procedura competitiva, con banche e loro associazioni, volte ad escludere che dall'applicazione delle disposizioni dei medesimi decreti legislativi derivino oneri o aggravi finanziari per i cittadini e per l'amministrazione;
b) graduale estensione dell'obbligo di cui alla lettera a) ai soggetti incaricati di servizi pubblici, alle banche, alle assicurazioni e ad altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche;
c) introduzione di una soglia massima oltre la quale lo stipendio, la pensione e i compensi comunque corrisposti in via continuativa a prestatori d'opera non possono essere erogati in contanti o con assegni;
d) previsione di misure per agevolare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dal denaro contante e dagli assegni;
e) introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, nell'invarianza del gettito, per favorire l'acquisto, anche da parte dei soggetti privati, di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica;
f) revisione, nell'invarianza del gettito, della disciplina concernente l'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie, rendendo più favorevole il trattamento tributario delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e della tenuta di conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo;
g) superamento progressivo dell'obbligo di trasmissione dell'elenco dei clienti e dei fornitori in ragione della graduale introduzione dell'emissione della fattura in forma elettronica;
h) individuazione di strumenti idonei a ridurre i costi amministrativi a carico degli operatori e i costi amministrativi e finanziari a carico degli utenti, connessi all'utilizzo di moderni sistemi di pagamento, anche mediante la semplificazione delle procedure, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali e in coordinamento con le autorità che regolano il settore;
i) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti;
l) introduzione di una adeguata normativa transitoria volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina;
m) previsione dell'autorizzazione in favore degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale a stipulare, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa o con banche, alle condizioni di cui alla lettera a), per la distribuzione di carte di pagamento che consentano ai titolari delle prestazioni dei medesimi enti la riscossione delle somme loro spettanti presso gli sportelli automatici degli uffici postali e delle banche.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative
e correttive, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.
5. Dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 20 non devono complessivamente derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le regole tecniche per l'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottate con le modalità e secondo le procedure previste dall'articolo 71, commi 1 e 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 41.
(Delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento).
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche con le seguenti: altre categorie al si sopra di una soglia di adeguata consistenza economica.
41. 1. Contento, Raisi.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: purché con ricavi o compensi annualmente superiori a 1 milione di euro.
41. 2. Contento, Raisi.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
41. 50. Fedele, Bernardo, Di Centa, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Bosi, Salerno, Barani, Baldelli.
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) soppressione dell'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie effettuate in via telematica ed elettronica, rendendo più favorevole il trattamento tributario delle operazioni così effettuate e dei conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo;.
41. 51. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) applicazione dei principi e criteri di cui alle lettere b), c) e g) ai contributi di minori dimensioni o ai territori delle zone montane solo se giustificata da valutazioni di adeguatezza e proporzionalità;
41. 3. Contento, Raisi.
Al comma 2, sostituire le parole da: sono trasmessi fino alla fine del comma con le seguenti:, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.
41. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
41. 401. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Al fine di assicurare ai consumatori migliori condizioni di accessibilità al sistema creditizio, è vietata, da parte delle società erogatrici di tale servizio, l'applicazione dei costi fissi di attivazione ed annui delle carte di credito sia classiche che revolving.
41. 4. Franzoso.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Oneri per interesse su revolving cards). - 1. Le carte di credito, che abilitano il titolare ad effettuare prelievi di contante e acquisti di beni e servizi con pagamento differito presso qualsiasi esercizio convenzionato con l'emittente, sono regolate a tassi di interesse effettivi non superiori al prime-rate ABI aumentato di tre punti.
41. 0208. Crisci, Castellani, Buemi.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Semplificazione in materia di versamento dei contributi consortili). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il contributo consortile di cui al regio-decreto 13 febbraio 1933, n. 215, se applicato, viene determinato in base ai seguenti criteri:
a) il contributo consortile è dovuto dal comune in ragione dei benefici ottenuti nel proprio territorio per effetto delle opere di bonifica;
b) a copertura del contributo il comune può definire un aumento dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai contribuenti ovvero dell'addizionale comunale IRPEF;
c) il contributo consortile avuto dal comune non può essere complessivamente superiore a quanto riscosso nel territorio nell'anno 2006 dal consorzio di bonifica, detratti i relativi costi, diretti e indiretti, sostenuti per la gestione e la riscossione degli stessi.
41. 02. D'Agrò.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Semplificazione in materia di versamento dei contributi consortili). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, il contributo consortile di cui al regio-decreto 13 febbraio 1933, n. 215, se applicato, è dovuto dal comune e dai proprietari privati in ragione dei benefici ottenuti nel proprio territorio per effetto delle opere di bonifica.
41. 05. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Semplificazione in materia di imposta di bollo). - 1. L'imposta di bollo in misura fissa è elevata da euro 1,81 a euro 2,50 e l'importo per cui l'imposta non è dovuta è elevato da euro 77,47 ad euro 500,00.
2. Il contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale sostitutivo delle azioni di rivalsa di cui all'articolo 334, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non è deducibile dal reddito a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
41. 03. D'Agrò, Formisano.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Tassa annuale passaporto). - 1. L'articolo 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente l'obbligo della tassa annuale sulle concessioni governative
per il passaporto, non si applica anche per l'espatrio verso i Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea, se previsto l'uso della carta di identità.
*41. 04. D'Agrò, Formisano.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Tassa annuale passaporto). - 1. L'articolo 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente l'obbligo della tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto, non si applica anche per l'espatrio verso i Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea, se previsto l'uso della carta di identità.
*41. 0201. Franzoso, Di Centa, Fratta Pasini, Milanato, Fedele, Bernardo, Valducci, Luciano Rossi, Alfredo Vito, Lazzari.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Ricomposizione fondiaria). - 1. Nei trasferimenti di terreni agricoli aventi valore catastale inferiore a 5.000 euro, gli oneri per le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono corrisposti nella misura fissa di 100 euro.
41. 0202. Milanato, Laurini, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Fava.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Ricomposizione fondiaria). - 1. Nei trasferimenti fondiari di terreni agricoli aventi valore commerciale inferiore a 5.000 euro, gli oneri notarili sono corrisposti nella misura fissa di 100 euro.
41. 0203. Giudice.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Tariffe dell'energia elettrica per utenze domestiche). - 1. A decorrere dal 1o luglio 2007, per la definizione della tariffa di vendita di energia elettrica ai clienti con contratti per utenza domestica in bassa tensione, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas applica le componenti della tariffa denominata D1, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2004, e successive modificazioni, previa determinazione delle fasce sociali bisognose individuate con decreto legislativo su proposta del Ministero degli Affari sociali.
41. 052. Saglia, Raisi, Fava.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Tariffe dell'energia elettrica per utenze domestiche). - 1. A decorrere dal 1o luglio 2007, per la definizione della tariffa di vendita di energia elettrica ai clienti con contratti per utenza domestica in bassa tensione, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas applica le componenti della tariffa denominata D1, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2004, e successive modificazioni.
41. 0206. Gianfranco Conte, Consolo.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Tariffe dell'energia elettrica per le piccole imprese). - 1. A decorrere dal 1o luglio 2007, per la definizione della tariffa di vendita di energia elettrica ai clienti non domestici con contratti in bassa-media tensione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina il corrispettivo
di potenza da addebitare all'utenza come prodotto della potenza mediamente prelevata, con riferimento all'anno solare, per il relativo corrispettivo unitario espresso in euro/kW.
*41. 053. Saglia, Raisi.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Tariffe dell'energia elettrica per le piccole imprese). - 1. A decorrere dal 1o luglio 2007, per la definizione della tariffa di vendita di energia elettrica ai clienti non domestici con contratti in bassa-media tensione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina il corrispettivo di potenza da addebitare all'utenza come prodotto della potenza mediamente prelevata, con riferimento all'anno solare, per il relativo corrispettivo unitario espresso in euro/kW.
*41. 0205. Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Delega al Governo in materia di limitazioni al recupero dei crediti). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte a limitare la lievitazione degli oneri connessi al recupero dei crediti di qualsiasi natura e la durata delle procedure di recupero.
2. Il decreto legislativo deve essere emanato sulla base dei seguenti principi criteri direttivi;
a) in base alle diverse tipologie di recupero sia individuata una data ultima per l'esercizio del diritto, in ogni caso non superiore a cinque anni dalla data di accensione dello stesso;
b) in ogni caso di applicazione di procedure cautelari o esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie o sanzionatorie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese;
c) avverso il fermo amministrativo dei beni mobili, sia ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo;
d) nel caso in cui i beni mobili o immobili oggetto di gravame siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi;
e) il debitore non può essere ceduto se non è precedentemente informato della cessione dal creditore;
f) sia fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso di mancato pagamento, con espressa indicazione atta a identificare la natura del debito e dei diversi oneri aggiuntivi;
g) sia in ogni caso consentito al debitore di regolarizzare il dovuto, anche nell'imminenza delle procedure cautelare o espropriative.
3. Per i crediti in corso di recupero alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto cessa non oltre i dieci anni dalla data di accensione del debito originario.
41. 0204. Giudice.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Delega al Governo in materia di limitazioni al recupero dei crediti). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte a limitare la lievitazione degli oneri connessi al recupero dei crediti di qualsiasi natura e la durata delle procedure di recupero.
2. Il decreto legislativo deve essere emanato sulla base dei seguenti principi criteri direttivi;
a) in base alle diverse tipologie di recupero sia individuata una data ultima per l'esercizio del diritto, in ogni caso non superiore a sette anni dalla data di accensione dello stesso;
b) in ogni caso di applicazione di procedure cautelari o esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie o sanzionatorie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese;
c) avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sia ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo;
d) nel caso in cui i beni mobili o immobili oggetto di gravame siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi;
e) il debitore non può essere ceduto se non è precedentemente informato della cessione dal creditore;
f) sia fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso di mancato pagamento, con espressa indicazione atta a identificare la natura del debito e dei diversi oneri aggiuntivi;
g) sia in ogni caso consentito al debitore di regolarizzare il dovuto, anche nell'imminenza delle procedure cautelare o espropriative.
3. Per i crediti in corso di recupero alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto cessa non oltre i dieci anni dalla data di accensione del debito originario.
*41. 055. Luciano Rossi, Milanato, Bernardo, Valducci, Di Centa, Alfredo Vito, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Delega al Governo in materia di limitazioni al recupero dei crediti). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte a limitare la lievitazione degli oneri connessi al recupero dei crediti di qualsiasi natura e la durata delle procedure di recupero.
2. Il decreto legislativo deve essere emanato sulla base dei seguenti principi criteri direttivi;
a) in base alle diverse tipologie di recupero sia individuata una data ultima per l'esercizio del diritto, in ogni caso non superiore a sette anni dalla data di accensione dello stesso;
b) in ogni caso di applicazione di procedure cautelari o esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie o sanzionatorie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese;
c) avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sia ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo;
d) nel caso in cui i beni mobili o immobili oggetto di gravame siano necessari
e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi;
e) il debitore non può essere ceduto se non è precedentemente informato della cessione dal creditore;
f) sia fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso di mancato pagamento, con espressa indicazione atta a identificare la natura del debito e dei diversi oneri aggiuntivi;
g) sia in ogni caso consentito al debitore di regolarizzare il dovuto, anche nell'imminenza delle procedure cautelare o espropriative.
3. Per i crediti in corso di recupero alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto cessa non oltre i dieci anni dalla data di accensione del debito originario.
*41. 0100. D'Agrò, Formisano.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Disposizioni in materia bancaria) - 1. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di mutuo» sono aggiunte le seguenti: «stipulato o accollato»;
all'articolo 13, comma 8-novies, primo periodo, la parola: «scadenza» è sostituita dalla seguente: «estinzione».
2. All'articolo 118, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la parola: «conseguenti» è sostituita dalle seguenti: «adottate in previsione o in conseguenza».
41. 0200. Testa, Burchiellaro, Chicchi, Lionello Cosentino, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Tomaselli, Tuccillo, Vico.
(Approvato)
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I pagamenti ai fornitori di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni devono avvenire entro il termine di novanta giorni, elevabile a centottanta giorni, salvo che non sia diversamente pattuito nel contratto di fornitura o di appalto.
41. 06. Lazzari, Bernardo, Di Centa.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione, comma 1, sopprimere le parole: la cessione o.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 100 mila euro con le seguenti: 5 euro.
0. 41. 0300. 2. Azzolini, Alfredo Vito.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: immobili, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale con le seguenti: mobili di valore.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
0. 41. 0300. 3. Azzolini, Alfredo Vito.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: 100 mila euro con le seguenti: 200 mila euro.
0. 41. 0300. 1. Buffo, Nicchi, Scotto.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: 100 mila euro con le seguenti: 1 euro.
0. 41. 0300. 4. Alfredo Vito, Azzolini.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: 100 mila euro con le seguenti: 10 mila euro.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da:, anche dai dirigenti fino alla fine del comma.
0. 41. 0300. 10. Mura, Borghesi.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: 100 mila euro con le seguenti: 10 mila euro.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
0. 41. 0300. 6. Mura, Borghesi.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: 100 mila euro con le seguenti: 10 mila euro.
0. 41. 0300. 7. Mura, Borghesi.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione, comma 1, sopprimere le parole da:, anche dai dirigenti fino alla fine del comma.
0. 41. 0300. 8. Mura, Borghesi.
All'articolo aggiuntivo 41. 0300. della Commissione sopprimere il comma 3.
0. 41. 0300. 9. Mura, Borghesi.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili). - 1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente, salvo le spese, anche dai dirigenti del comune di residenza del venditore o, nei comuni nei quali non sia previsto il dirigente, dal funzionario di qualifica più elevata, nonché dagli avvocati abilitati al patrocinio da almeno cinque anni muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto.
2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.
3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Le clausole in contrasto con le disposizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
41. 0300. La Commissione.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Trasparenza nei trasferimenti immobiliari). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la tutela dei consumatori in ambito di trasferimento dei beni immobili, è inopponibile qualsiasi ipoteca, gravame o vincolo
comunque definito su beni immobili, se non iscritto presso la conservatoria dei registri immobiliari competente.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
41. 0252. (già 42. 052. nuova formulazione) Turco.