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Allegato A
Seduta n. 165 del 6/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 19)
ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo III
CITTADINO E CONSUMATORE
Art. 34.
(Nullità della clausola di massimo scoperto).
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE
Titolo III
CITTADINO E CONSUMATORE
ART. 34.
(Nullità della clausola di massimo scoperto).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «salvo che il corrispettivo per il
servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento».
34. 300. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, salvo che la remunerazione per il servizio di messa a disposizione delle somme sia determinata proporzionalmente all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificamente denominata e rendicontata.
*34. 1. D'Agrò.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, salvo che la remunerazione per il servizio di messa a disposizione delle
somme sia determinata proporzionalmente all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificamente denominata e rendicontata.
*34. 2. Lazzari, Giudice.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, salvo che la remunerazione per il servizio di messa a disposizione delle somme sia determinata proporzionalmente all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificamente denominata e rendicontata.
*34. 200. Armani.
Al comma 2, dopo le parole: da parte del cliente aggiungere le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.
34. 202. Ruggeri, Burchiellaro, Chicchi, Lionello Cosentino, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.
(Approvato)
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, a decorrere dal trimestre successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, effettuata anche ai sensi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, emana disposizioni transitorie ai fini dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
*34. 3. Lazzari.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, a decorrere dal trimestre successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, effettuata anche ai sensi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, emana disposizioni transitorie ai fini dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
*34. 201. Armani.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. (Riorganizzazione e privatizzazione della società SOGIN SpA). - 1. Al fine di ridurre la componente tariffaria della bolletta elettrica determinata dal costo di smaltimento dei rifiuti radioattivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'am biente
e della tutela del territorio e del mare, vengono riorganizzate le attività della società Sogin SpA con separazione amministrativa e gestionale delle attività di servizio di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli oneri concernenti le attività di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vengono individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto degli obiettivi di uso efficiente delle risorse in condizioni di economicità e redditività, e fissando un limite massimo ai costi da sostenere, eventualmente incrementato dal tasso di variazione medio annuo riferito a dodici mesi precedenti dei prezzi alla produzione per le imprese rilevati dall'ISTAT e dai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali o da mutamenti del quadro normativo.
3. Le azioni della società Sogin SpA sono cedute sul mercato azionario fino al 40 per cento del capitale sociale, con limite di possesso azionario e di diritti di voto pari al 10 per cento. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce con proprio decreto le modalità di cessione e collocazione sul mercato finanziario delle quote azionarie.
34. 01. Saglia, Urso, Raisi.