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Allegato A
Seduta n. 165 del 6/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 21)
ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 43.
(Famiglie di invalidi civili minori).
1. Nell'articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei casi in cui la concessione dell'indennità mensile di frequenza si fonda sulla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, da parte del minore, la domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha comunque l'obbligo di comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'eventuale cessazione della frequenza, ovvero il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni per la fruizione dell'indennità».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 43.
(Famiglie di invalidi civili minori).
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. (Norme per le amministrazioni condominiali). - 1. All'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Qualora l'ammontare delle ritenute operate ai sensi del presente articolo sia pari o inferiore a euro duecento, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale
la somma complessiva da versare sia superiore al predetto importo. Se le ritenute operate nel corso dell'anno non superano l'importo complessivo di duecento euro, il versamento va comunque effettuato alla prima scadenza utile successiva alla fine dell'anno. Il presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007».
43. 01. Saglia, Urso, Raisi.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. (Periodo feriale nei termini processuali). - 1. L'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativo alla sospensione dei termini processuali, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Il decorso dei termini processuali relativi a tutte le giurisdizioni, nonché i termini di impugnativa di qualsiasi natura, è sospeso di diritto dal 1o agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».
43. 02. D'Agrò, Formisano.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. (Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e assistenza sociale). - 1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue purché rispondano ai requisiti indicati nelle lettere b), c) e d) di cui al comma 1 del presente articolo»;
b) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Analoga possibilità, alle medesime condizioni, è concessa ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 2»;
c) all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:
«9-bis. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità, per gli anni 2006, 2007 e 2008, il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto in misura dell'ammontare spettante nel 2005».
43. 03. D'Agrò, Formisano.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. (Gestione e controllo fiscale dei processi verbali di conciliazione). - 1. I dati essenziali relativi agli attori ed al contenuto in termini monetari risultanti nel processo verbale di conciliazione sottoscritto a norma degli articoli 409, 410, 410-bis, e 411, del codice di procedura civile, devono essere inviati, in forma telematica, entro il mese successivo dalla data di sottoscrizione, all'anagrafe tributaria. In caso di mancato invio si applica, a carico del soggetto obbligato alla comunicazione, una sanzione pari a 300 euro per processo verbale. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni attuative. Per gli atti sottoscritti nell'anno 2006, e nel primo semestre 2007, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro il 30 settembre 2007.
43. 04. D'Agrò, Formisano.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. (Indicazioni minime da indicare nel cedolino paga). - 1. Al fine di salvaguardare la trasparenza delle spettanze dei lavoratori, con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le associazioni di categoria, i contenuti dei prospetti paga, comunque denominati. Nei cedolini paga devono essere indicati tutti i dati relativi all'attività del lavoratore, quali: la data di assunzione, l'inquadramento, nonché gli scatti di anzianità. Deve altresì essere specificata la data della maturazione dello scatto successivo, le ferie godute e da godere, la banca ore, la documentazione delle presenze. Inoltre devono essere indicati, specificatamente, tutti i dati contributivi previdenziali e fiscali quali gli imponibili, le aliquote, le ritenute, le detrazioni, le addizionali, i totali imponibili progressivi dell'anno agli effetti previdenziali e fiscali, TFR maturato, l'assegno del nucleo familiare ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria alla chiarezza e trasparenza del cedolino medesimo.
43. 05. D'Agrò, Formisano.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. (Modifiche all'articolo 2120 del codice civile relativo alla disciplina del trattamento di fine rapporto). - 1. All'articolo 2120, comma ottavo, del codice civile, concernente la possibilità del lavoratore di richiedere l'anticipo del trattamento di fine rapporto, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) acquisto o costruzione, risanamento e ristrutturazione in proprio o tramite società cooperativa edilizia della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per i propri genitori; tale anticipo deve essere concesso anche per l'acquisto o costruzione, risanamento e ristrutturazione della prima casa in comproprietà con persone diverse dal coniuge e dai figli, in tal caso l'importo dell'anticipo non può superare l'importo del valore della quota di proprietà».
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è erogata in base all'atto preliminare di acquisto registrato, ovvero con atto notarile a condizione che questo risulti di data non anteriore a tre anni dalla presentazione della domanda; in caso di costruzione, risanamento e ristrutturazione l'anticipazione è erogata sulla base della concessione edilizia rilasciata con scadenza non anteriore al triennio antecedente la domanda di anticipazione. In sede di prima applicazione, il termine è elevato a cinque anni.
43. 07. D'Agrò, Formisano.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Modifiche all'articolo 2120 del codice civile, relativo alla disciplina del trattamento di fine rapporto). - 1. All'articolo 2120, comma ottavo, del codice civile, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile adibito ad abitazione principale per sé o per i figli, documentati con atto notarile ovvero, in caso di costruzione e ristrutturazione, con concessione edilizia».
43. 010. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. (Acquisto di allacci a reti telefoniche). - 1. Il titolare di un contratto di utenza telefonica, in alternativa al noleggio, può acquistare, secondo modalità da concordare con gli operatori telefonici, la proprietà della tratta di cavo che connette le centrali telefoniche all'utente
stesso, sia nel caso in cui si tratti di vecchi o di nuovi allacciamenti. I corrispettivi della cessione della tratta che sono concordati devono tener conto dell'anzianità del contratto. L'acquisto può essere effettuato anche in caso di trasferimento dell'utenza e nuovo allacciamento e le eventuali trasformazioni sono a carico del proprietario.
43. 09. D'Agrò.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Esenzioni fiscali sui mutui sulla prima casa). - 1. Per i finanziamenti relativi all'acquisto della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è fissata allo 0 per cento.
2. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
«22-bis. Contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa;».
3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 750 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali.
43. 011. Della Vedova, Verro, Fava.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Esenzioni fiscali sui mutui sulla prima casa). - 1. Per i finanziamenti relativi all'acquisto della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è fissata allo 0 per cento.
2. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
«22-bis. Contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa;».
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei comma 1 e 2, pari a 750 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
43. 012. Della Vedova, Barani.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Redditi derivanti da locazioni di immobili ad uso abitativo). - 1. Al reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo, determinato sulla base del canone annuo, ai sensi dell'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al reddito da immobili concessi in locazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
si applica, fermo restando l'obbligo di dichiarazione, una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche in misura pari al 20 per cento.
3. I percettori di reddito da fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione per effetto di contratti registrati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono optare per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 qualora riconoscano al conduttore del fabbricato una riduzione del canone annuo, quale risultante dal contratto di locazione in essere, in misura non inferiore al 5 per cento.
4. Alla rideterminazione del canone annuo di cui al comma 3 le parti provvedono con scrittura privata non autenticata, da cui risulti espressamente che essa è disposta ai sensi della presente legge. La rideterminazione del canone annuo determina la modifica del rapporto contrattuale a tutti gli effetti di legge. La scrittura privata è depositata in allegato al contratto di locazione cui si riferisce, senza ulteriori spese o tasse.
5. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
7. Al fine di evitare che le disposizioni della presente legge provochino un aggravio fiscale per i contribuenti a basso reddito, è fatta salva la facoltà di includere il reddito di cui all'articolo 1 nella base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
43. 014. Della Vedova, Fava, Armani.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Redditi derivanti da locazioni di immobili ad uso abitativo). - 1. Al reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo, determinato sulla base del canone annuo, ai sensi dell'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al reddito da immobili concessi in locazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si applica, fermo restando l'obbligo di dichiarazione, una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche in misura pari al 20 per cento.
3. I percettori di reddito da fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione per effetto di contratti registrati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono optare per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 qualora riconoscano al conduttore del fabbricato una riduzione del canone annuo, quale risultante dal contratto di locazione in essere, in misura non inferiore al 5 per cento.
4. Alla rideterminazione del canone annuo di cui al comma 3 le parti provvedono con scrittura privata non autenticata, da cui risulti espressamente che essa è disposta ai sensi della presente legge. La rideterminazione del canone annuo determina la modifica del rapporto contrattuale a tutti gli effetti di legge. La scrittura privata è depositata in allegato al contratto di locazione cui si riferisce, senza ulteriori spese o tasse.
5. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
7. Al fine di evitare che le disposizioni della presente legge provochino un aggravio fiscale per i contribuenti a basso reddito, è fatta salva la facoltà di includere il reddito di cui all'articolo 1 nella base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
43. 015. Della Vedova.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile). - 1. È abrogato l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali.
43. 016. Della Vedova, Garavaglia.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile). - 1. È abrogato l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
43. 017. Della Vedova.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile). - 1. È abrogato l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante
utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
43. 018. Della Vedova.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Divieto di attivazione di servizi non richiesti di telefonia mobile e maggiore trasparenza). - 1. Al fine di garantire ai consumatori finali un'adeguata tutela rispetto agli effettivi prezzi del servizio è vietata, da parte degli operatori di telefonia, l'attivazione di servizi non richiesti non contenuti nei contratti stipulati tra operatori e cliente.
2. L'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni è autorizzata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare un regolamento che introduca una fatturazione completamente separata fra telefonia di base e servizi a sovrapprezzo, nonché a definire una disciplina organica del blocco selettivo di chiamata.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso apposito regolamento, le fasce orarie ed i limiti delle proposte nel settore delle attività di call center.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
*43. 030. Saglia, Urso, Raisi.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Divieto di attivazione di servizi non richiesti di telefonia mobile e maggiore trasparenza). - 1. Al fine di garantire ai consumatori finali un'adeguata tutela rispetto agli effettivi prezzi del servizio è vietata, da parte degli operatori di telefonia, l'attivazione di servizi non richiesti non contenuti nei contratti stipulati tra operatori e cliente.
2. L'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni è autorizzata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare un regolamento che introduca una fatturazione completamente separata fra telefonia di base e servizi a sovrapprezzo, nonché a definire una disciplina organica del blocco selettivo di chiamata.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso apposito regolamento, le fasce orarie ed i limiti delle proposte nel settore delle attività di call center.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
*43. 0207. Fratta Pasini, Milanato, Fedele, Bernardo, Valducci, Franzoso, Di Centa, Luciano Rossi, Alfredo Vito, Lazzari.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Divieto di attivazione di servizi non richiesti di telefonia mobile e maggiore trasparenza) - 1. Al fine di garantire ai consumatori finali un'adeguata
tutela rispetto agli effettivi prezzi del servizio l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può prevedere il divieto, da parte degli operatori di telefonia, dell'attivazione di servizi non richiesti non contenuti nei contratti stipulati tra operatori e cliente.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è autorizzata, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ad adottare un regolamento che introduca una fatturazione completamente separata fra telefonia di base e servizi a sovrapprezzo nonché a definire una disciplina organica del blocco selettivo di chiamata.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, attraverso apposito regolamento, le fasce orarie ed i limiti delle proposte nel settore delle attività di call center.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1ì agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
43. 0211. Testa, Tomaselli, Burchiellaro, Chicchi, Lionello Cosentino, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Tomaselli, Tuccillo, Vico.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. (Interventi volti ad impedire che siano imposti costi aggiuntivi per le segreterie telefoniche). - 1. All'articolo 13, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) vigilando sui costi dei servizi di segreteria telefonica, al fine di evitare che tali costi siano fatti gravare sugli utenti per il lasso di tempo antecedente al segnale acustico che precede la registrazione del messaggio».
43. 0208. Galante, Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. All'articolo 1, decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 2-bis è abrogato.
43. 0209. Lazzari.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis (Tariffe roaming internazionale). - 1. Ai fini della sollecita applicazione delle decisioni dell'Unione Europea in materia di riduzione e trasparenza delle tariffe di roaming per l'uso dei telefoni cellulari all'estero, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, numeri 7), 8), 9) e 11) della legge 31 luglio 1997, n. 249, avvia apposite consultazioni con gli operatori di telefonia mobile operanti sul territorio nazionale.
43. 0210. Gianfranco Conte, Valducci, Lazzari, Bernardo, Franzoso, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Misure a favore della concorrenza nel mercato delle connessioni Internet) - 1. Al fine di garantire l'effettiva concorrenza nel mercato delle connessioni Internet a larga banda con tecnologia ADSL e derivate, l'organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato è tenuto ad applicare
agli operatori in possesso di autorizzazione generale ai sensi della legge 1o agosto 2003, n. 259, in sede di vendita all'ingrosso delle connessioni dati, un prezzo non superiore ad un terzo del canone per il servizio telefonico residenziale.
2. I contratti di vendita all'ingrosso di cui al comma 1, stipulati in data antecedente quella di entrata in vigore della presente legge, sono rinegoziati entro trenta giorni da tale data. Successivamente, entro quindici giorni dalla rinegoziazione di cui al periodo precedente, i contratti di rivendita al pubblico delle connessioni di cui al comma 1 sono rinegoziati dagli operatori in possesso di autorizzazione generale ai sensi della citata legge n. 259 del 2003 con i propri clienti in modo tale che il prezzo di vendita delle connessioni al pubblico sia ridotto nella misura della riduzione di cui al primo periodo del presente comma.
3. Al fine di garantire la complessiva efficacia della norma, l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applica anche ai contratti stipulati dagli operatori di cui al comma 1 con l'organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato.
43. 021. Folena, Burgio, Provera, Acerbo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Liberalizzazione del prezzo dei libri). - 1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dal decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 335, sono abrogati.
43. 019. Della Vedova.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Costituzione di una società di controllo di natura pubblica della rete di telecomunicazione fissa). - 1. La rete di telecomunicazioni fissa è infrastruttura di interesse nazionale di valore strategico per lo sviluppo economico, per la sicurezza nazionale nel settore delle comunicazioni, per l'attuazione del diritto all'accesso dei cittadini alla società dell'informazione. La rete di telecomunicazioni deve garantire parità di accesso ai fornitori di servizi sia vocali che multimediali nonché parità di accesso ai clienti su tutto il territorio nazionale.
2. La proprietà delle rete viene affidata ad apposita società per azioni, denominata «società di controllo» al cui interno ciascun soggetto di natura privata non può superare il limite del 2 per cento dell'intero pacchetto azionario. Per i suddetti soggetti non sono consentiti patti di sindacato per un valore complessivo superiore al 4 per cento. Alla società partecipano soggetti di natura pubblica con capitale pari almeno al 51 per cento elle azioni.
3. La società di controllo ha il compito di vigilare sulla corretta ed efficiente utilizzazione delle rete da parte dei fornitori di servizi affinché tali servizi, nel rispetto della libertà di impresa, siano compatibili con l'interesse generale dello sviluppo del Paese, della sicurezza nazionale e del diritto all'accesso al sistema globale dell'informazione. In caso di individuazione di anomalie nel funzionamento della rete la società di controllo provvede ad apposita segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
43. 023. Sgobio, Diliberto, Ferdinando Benito Pignataro.