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Allegato A
Seduta n. 165 del 6/6/2007
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(A.C. 2272-bis - Sezione 4)
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 16.
(Semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento).
1. Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di cui al medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie e allegando la conforme attestazione di un professionista o di un ente tecnico abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati.
2. Ai sensi del comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma attestano l'avvenuta effettuazione delle prove e delle verifiche e il relativo esito, nonché l'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, del professionista o dell'ente tecnico abilitato con il fabbricante, il distributore, l'installatore ed il gestore dell'impianto.
3. L'ASL effettua, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici indipendenti e privi di collegamenti contrattuali, professionali o economici, diretti o indiretti, con gli operatori interessati e muniti di adeguata competenza tecnica, verifiche tecniche a campione, senza preavviso, degli impianti indicati ai commi 1 e 2. In caso di esito negativo, sottopone a verifica tutti gli altri impianti gestiti o verificati dai medesimi soggetti. Ciascuna ASL pubblica periodicamente nel proprio sito internet l'elenco delle verifiche e i relativi esiti.
4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di riqualificazione periodica, di riparazione e di modifica degli impianti.
5. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì alle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento previste dall'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. In tale caso la comunicazione è effettuata all'ASL o al diverso ente individuato dalla legge regionale in materia di prevenzione degli infortuni.
6. Il regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, è abrogato.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 16.
(Semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento).
Sopprimerlo.
*16. 2. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Pagliarini, Cancrini, Burgio, Rocchi.
(Approvato)
Sopprimerlo.
*16. 201. Di Salvo, Buffo, Spini, Leoni, Fumagalli, Bandoli, Zanotti, Nicchi, Sasso, Trupia, D'Antona, Scotto, Aurisicchio, Attili, Baratella, Grillini, Lomaglio, Maderloni, Pettinari, Rotondo.
(Approvato)
Sopprimerlo.
*16. 202. Fava, Allasia.
(Approvato)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16. - (Semplificazioni delle procedure per le verifiche delle attrezzature e degli insiemi a pressioni e degli apparecchi di sollevamento). 1. Il proprietario o il gestore e comunque il responsabile dell'esercizio di impianti a pressione comunica all'Ispesl e all'ASL competente per territorio l'avvenuta installazione nell'impianto di attrezzature a pressione ed insiemi di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, attestando sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che l'installazione è stata effettuata a regola d'arte e in conformità con la normativa vigente. A questo proposito allega una dichiarazione contenente:
a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso;
d) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.
2. Il proprietario o il gestore e comunque il responsabile dell'esercizio delle attrezzature a pressione e degli insiemi chiede all'ASL competente per territorio, alle scadenze previste dalle normative vigenti, l'effettuazione delle prescritte verifiche di riqualificazione periodica.
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 l'Ispesl effettua una verifica finalizzata al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature ed insiemi oggetto della comunicazione.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, l'ASL provvede ad effettuare le verifiche richieste.
5. Trascorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione, le attrezzature e gli insiemi installati nell'impianto possono essere comunque messe in funzione.
6. Ai fini della verifica di cui al comma 5 in caso di indisponibilità di tecnici Ispesl il responsabile dell'impianto può anche servirsi di organismi notificati ovvero, laddove esistano, gli ispettorati degli utilizzatori, per la direttiva 97/23/CE del 29 maggio 1997, che saranno scelti da un apposito elenco predisposto dal Ministero dello sviluppo economico. Sarà facoltà dell'Ispesl disporre controlli a campione sull'attività dei predetti organismi e ispettorati degli utilizzatori.
7. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, in caso di indisponibilità di tecnici ASL il responsabile dell'impianto può anche servirsi di organismi notificati ovvero, laddove esistano, gli ispettorati degli utilizzatori, per la direttiva 97/23 che saranno scelti da un apposito elenco predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero da organismi tecnici autorizzati dalle regioni. Sarà facoltà dell'ASL disporre controlli a campione sull'attività dei predetti organismi e ispettorati degli utilizzatori.
8. Le procedure di cui ai commi 1, 3 e 4 si applicano anche nei casi di riqualificazione periodica, di riparazione e di
modifica degli impianti. In tali casi, è consentita la continuità del funzionamento dell'impianto a condizione che la comunicazione sia presentata nel tempo prescritto.
9. Le procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano altresì alle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 e dall'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
10. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
11. In relazione al disposto degli articoli 6 e 16 del decreto ministeriale 1o dicembre 2004, n. 329, l'Ispesl gestirà un data-base nazionale per le apparecchiature a pressione e per gli apparecchi di sollevamento. In tale data-base verranno registrati anche eventi/incidenti/avarie significativi ai fini della sicurezza degli impianti. Gli utilizzatori forniranno all'Ispesl informativa su detti eventi. I dati contenuti in detto data-base saranno a disposizione delle amministrazioni competenti.
16. 1. Mazzocchi, Urso, Saglia, Raisi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16. - (Semplificazioni delle procedure per le verifiche delle attrezzature e degli insiemi a pressioni e degli apparecchi di sollevamento). 1. Il proprietario o il gestore e comunque il responsabile dell'esercizio di impianti a pressione comunica all'Ispesl e all'ASL competente per territorio l'avvenuta installazione nell'impianto di attrezzature a pressione ed insiemi di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, attestando sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che l'installazione è stata effettuata a regola d'arte e in conformità con la normativa vigente. A questo proposito allega una dichiarazione contenente:
a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso;
d) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 l'Ispesl effettua una verifica finalizzata al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature ed insiemi oggetto della comunicazione.
3. Trascorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione, le attrezzature e gli insiemi installati nell'impianto possono essere comunque messe in funzione.
4. Ai fini della verifica di cui al comma precedente in caso di indisponibilità di tecnici Ispesl il responsabile dell'impianto può anche servirsi di organismi notificati ovvero, laddove esistano, gli ispettorati degli utilizzatori, per la direttiva 97/23/CE del 29 maggio 1997, che saranno scelti da un apposito elenco predisposto dal Ministero dello sviluppo economico. Sarà facoltà dell'Ispesl disporre controlli a campione sull'attività dei predetti organismi e ispettorati degli utilizzatori.
5. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di riqualificazione periodica, di riparazione e di modifica degli impianti. In tali casi, è consentita la continuità del funzionamento dell'impianto a condizione che la comunicazione sia presentata nel tempo prescritto.
6. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì alle verifiche periodi
che degli apparecchi di sollevamento previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 e dall'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
7. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
11. In relazione al disposto degli articoli 6 e 16 del decreto ministeriale 1o dicembre 2004, n. 329, l'Ispesl gestisce un data-base nazionale per le apparecchiature a pressione e per gli apparecchi di sollevamento. In tale data-base vengono registrati anche eventi/incidenti/avarie significativi ai fini della sicurezza degli impianti. Gli utilizzatori forniranno all'Ispesl informativa su detti eventi. I dati contenuti in detto data-base saranno a disposizione delle amministrazioni competenti.
16. 203. Affronti, D'Elpidio.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis - (Estensione della metrologia legale a tutti gli strumenti di determinazione di quantità dal quale si ricavino prezzi, tariffe o sanzioni e riassetto in materia di metrologia legale) - 1. L'articolo 22 del Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 è sostituito dal seguente:
«Art. 22 - 1. I misuratori di gas, dell'acqua, i contatori dell'elettricità e degli scatti telefonici, nonché ogni nuovo strumento di determinazione di quantità dal quale si ricavino prezzi, tariffe o sanzioni, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE, sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.
2. Salvo fatto più grave, i fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori di servizi che si avvalgano dei misuratori o contatori per determinare le tariffe dei servizi medesimi, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:
a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;
b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;
c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori o contatori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;
d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori o contatori, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;
e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle
prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti».
16. 050. Turco.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Delega al Governo in materia di riassetto della metrologia legale). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia di tutela della fede pubblica, anche consentendo ai consumatori la possibilità di predisporre proprie verifiche aventi valore legale e riconoscendo agli stessi l'accesso alle informazioni sulle attività svolte in materia dalle camere di commercio;
b) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
c) sottoposizione a verifica tecnica iniziale e periodica, nonché legale di qualsiasi nuovo strumento di determinazione di quantità dal quale si ricavino prezzi, tariffe o sanzioni, ivi compresi, i misuratori del consumo di gas e dell'acqua, i contatori dell'elettricità e degli scatti telefonici e gli autovelox;
d) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;
e) armonizzazione della disciplina con le disposizioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.
16. 054. Fratta Pasini, Lazzari, Bernardo, Milanato, Di Centa, Luciano Rossi, Fedele, Valducci, Franzoso, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis - (Poteri delle associazioni riconosciute dei consumatori) - 1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. In materia di metrologia legale le associazioni di cui al comma 1 possono richiedere verificazioni di urgenza o a campione, eseguite dai laboratori accreditati di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182 o costituire propri laboratori secondo le procedure previste dal citato decreto n. 182 del 2000. Alle associazioni è riconosciuto un potere di accesso ai luoghi ove si trovano gli strumenti da verificare. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a carico del Fondo di cui al comma 5-bis»
16. 0200. Turco.