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Allegato A
Seduta n. 165 del 6/6/2007
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(A.C. 2272-bis - Sezione 5)
ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 19.
(Delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza
per la collettività e della tutela dell'ambiente, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, realizzando un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa;
b) diversificazione delle procedure e dei tempi in relazione alle attività disciplinate da norme tecniche, rispetto a quelle che, in relazione alla loro peculiare natura, non sono riconducibili ad una espressa disciplina tecnica;
c) disciplina dell'istituto di inizio attività di cui al comma 5 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;
e) individuzione di un costo forfetario massimo sia per le attività semplici e assoggettate a norme tecniche, sia per quelle complesse.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 19.
(Delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi).
Sopprimerlo.
*19. 1. Burgio, Provera, Zipponi, Ferrara.
Sopprimerlo.
*19. 2. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Pagliarini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) introduzione di un regime di autocertificazione asseverata da tecnici competenti per i materiali utilizzati negli impianti esistenti, qualora non sia più possibile risalire alle originarie certificazioni.
19. 201. Gianfranco Conte, Franzoso, Lazzari, Di Centa, Fratta Pasini, Milanato, Fedele, Bernardo, Valducci, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) contestuale rafforzamento delle competenze e implementazione delle attività di vigilanza e controllo di prevenzione degli incendi, con particolare riferimento agli accertamenti ed alle ispezioni dell'autorità pubblica all'interno dei
luoghi di lavoro, mediante riconoscimento e rafforzamento dei poteri ispettivi dell'Ispesl.
19. 200. Bandoli, Lomaglio, Di Salvo, Buffo, Spini, Leoni, Fumagalli, Zanotti, Nicchi, Sasso, Trupia, D'Antona, Scotto, Aurisicchio, Attili, Baratella, Grillini, Maderloni, Pettinari, Rotondo.
All'emendamento 19. 301. della Commissione, sostituire le parole: dell'autorità pubblica con le seguenti: da parte dei Vigili del fuoco.
0. 19. 301. 1. Burgio, Provera, Zipponi, Ferrara, Affronti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) contestuale rafforzamento delle competenze e implementazione delle attività di vigilanza e controllo di prevenzione degli incendi, con particolare riferimento agli accertamenti ed alle ispezioni dell'autorità pubblica all'interno dei luoghi di lavoro.
19. 301. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
19. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con i medesimi decreti legislativi si provvede al coordinamento della nuova disciplina con le precedenti disposizioni in materia di procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, indicando espressamente le disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.
19. 300. La Commissione.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.
19. 401. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Abrogazione dell'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di installazione di impianti termici civili). 1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.
*19. 01. D'Agrò, Formisano.
(Approvato)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Abrogazione dell'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di installazione
di impianti termici civili). 1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.
*19. 02. Fava, Allasia.
(Approvato)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Abrogazione dell'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di installazione di impianti termici civili). 1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.
*19. 0200. Milanato.
(Approvato)