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Allegato A
Seduta n. 165 del 6/6/2007
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(A.C. 2272-bis - Sezione 7)
ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. - (Liberalizzazione della riproduzione per uso personale, senza fini di lucro, di software, libri di testo e brani musicali). - 1. Al fine di liberalizzare la riproduzione per uso personale, senza fini di lucro, di software, libri di testo e brani musicali, alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di diritto d'autore, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68:
1) al comma 3, le parole: «, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascio di periodico, escluse le pagine di pubblicità,» sono soppresse;
2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 5:
3.1) al primo periodo, le parole: «nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3» sono soppresse;
3.2) il terzo periodo è soppresso;
b) all'articolo 171-bis:
1) al comma 1, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fine di lucro»;
2) al comma 2, le parole: «al fine di trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fine di lucro».
c) all'articolo 174-ter, comma 1, sono premesse le parole: «Ad eccezione dell'uso personale senza fine di lucro».
25. 021. Fava, Maroni, Folena, Vacca.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. (Disposizioni per le attività di produzione cinematografica). - 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2004, n. 28, sono concessi i contributi previsti dal presente articolo.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2004, n. 28, nella misura del 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. La restituzione del contributo deve essere effettuata in grado successivo rispetto ai finanziamenti che hanno contribuito alla copertura del costo del film.
Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo
12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, una volta trascorsi cinque anni dall'erogazione dei contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.
5. È concesso un acconto sui contributi di cui al comma 2, non subordinato all'effettivo reperimento delle risorse necessarie alla copertura della quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa. Tale acconto, garantito dal patrimonio aziendale, è commisurato all'entità dei capitale sociale, del patrimonio aziendale e degli altri criteri di classificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle imprese di produzione, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
6. Variazioni sostanziali nel cast tecnico-artistico dei film realizzato, rispetto al progetto già valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), in base al quale è stato ottenuto il contributo, che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca o la modifica del contributo concesso.
7. Sono corrisposti annualmente contributi agli autori per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
8. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione per lo sviluppo di un progetto filmico sulla base delle sceneggiature che hanno ricevuto il contributo di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3.
9. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della professione e della cultura cinematografica, designate dal Ministro per i beni e le attività culturali, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17.
25. 0200. Ferdinando Benito Pignataro, Tranfaglia, Vacca.