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Allegato A
Seduta n. 165 del 6/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 9)
ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 33.
(Interventi per lo sviluppo delle piccole imprese).
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per l'incentivazione
di servizi associati per lo sviluppo delle piccole imprese che operano nel campo delle biotecnologie, della biologia avanzata e che utilizzano piattaforme tecnologiche dei centri di ricerca pubblici, con una dotazione finanziaria per l'anno 2007 pari a 5,5 milioni di euro. La finalità del Fondo è quella di favorire, ai fini della competitività dei settori interessati, l'acquisizione in forma associata di servizi nei campi della ricerca e dell'analisi dei mercati, della promozione e della comunicazione.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità, i criteri e i limiti del contributo.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 33.
(Interventi per lo sviluppo delle piccole imprese).
Sopprimerlo.
33. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di promuovere gli investimenti nel settore dell'efficienza energetica attraverso il meccanismo del Finanziamento tramite terzi di cui alla direttiva 32/2006/CE, una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per gli interventi effettuati dalle società di servizi energetici e dalle piccole e medie imprese.
Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nonché la quota delle risorse destinata alle finalità di cui al comma 1-bis.
33. 200. Realacci, Mariani, Benvenuto.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. (Delega al Governo in materia di microcredito). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto della normativa comunitaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riassetto delle norme dirette a favorire lo sviluppo del lavoro autonomo e dell'attività delle microimprese, con particolare riguardo alle iniziative finalizzate alla produzione e al consumo di beni e servizi a carattere sociale o avente prevalente carattere di promozione e integrazione sociale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare e coordinare la normativa in materia al fine di individuare e razionalizzare le caratteristiche tecniche delle operazioni di microcredito;
b) definire i requisiti dei soggetti autorizzati per effettuare l'attività di microfinanza.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
3. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
33. 0300. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. (Trasparenza ecologica dei mercati). - 1. Al fine di favorire la trasparenza ecologica dei mercati, aumentando la consapevolezza e riducendo i costi ambientali del ciclo di vita dei prodotti finali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la diffusione della «dichiarazione ambientale di prodotto» istituita dalle norme ISO serie 14020, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valutazione e certificazione da parte terza indipendente degli aspetti ambientali e degli impatti potenziali lungo tutto il ciclo di vita del prodotto (fase di produzione, fase d'uso, fase di fine vita);
b) comunicazione rivolta ai consumatori, individuali e collettivi, di informazioni dettagliate circa le prestazioni ambientali dei prodotti e dei servizi;
c) ampia campagna di sensibilizzazione rivolta al mercato per la diffusione della dichiarazione ambientale del prodotto.
33. 03. Bonelli, Trepiccione.