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Allegato A
Seduta n. 165 del 6/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 6)
ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 23.
(Misure di semplificazione in materia di cooperazione).
1. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l' attuazione del codice civile. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 23.
(Misure di semplificazione in materia di cooperazione).
Sopprimerlo.
23. 200. Di Centa, Fratta Pasini, Milanato, Fedele, Bernardo, Valducci, Franzoso, Luciano Rossi, Alfredo Vito, Lazzari.
(Approvato)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 2545-octies del codice civile, primo comma, le parole: «, per due esercizi consecutivi,» sono soppresse.
Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso, primo comma, sopprimere il primo periodo.
23. 201. Valducci, Lazzari, Bernardo, Franzoso, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 2545-octies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per
il mancato rispetto della condizione di cui all'articolo 2513, l'obbligo previsto dal secondo comma del presente articolo è sospeso per il primo biennio successivo a tale perdita».
2. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è abrogata.
23. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere il primo periodo.
23. 202. Valducci, Lazzari, Bernardo, Franzoso, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 13, comma 10, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, la lettera c) è abrogata.
23. 203. Tomaselli, Burchiellaro, Chicchi, Lionello Cosentino, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. (Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana). - 1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
*23. 01. D'Agrò, Formisano.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. (Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana). - 1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1,
sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
*23. 02. Fava, Allasia.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. (Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana). - 1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
*23. 051. Mazzocchi, Urso, Raisi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. (Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana). - 1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
*23. 0200. Milanato.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. (Cooperative con qualifica artigiana). - 1. I soci partecipanti al lavoro delle cooperative iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscano o abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in
conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce, fermo restando il minimale contributivo, base imponibile per la contribuzione previdenziale nella gestione suddetta, mentre, ai fini dell'imposta sul reddito, costituisce reddito di partecipazione.
3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui ai commi 1 e 2, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
23. 050. Tomaselli.