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Allegato B
Seduta n. 166 del 7/6/2007
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SVILUPPO ECONOMICO
Interrogazione a risposta scritta:
LI CAUSI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso:
la legge 27 dicembre 2006 n. 296, all'articolo 1, commi dal 271 al 279, ha previsto a favore delle imprese localizzate nelle cosiddette «aree svantaggiate» del
Mezzogiorno il credito di imposta per nuovi investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013;
il nuovo regime agevolativo sostituisce, anche se con alcune differenze sostanziali e procedurali, quello precedente di cui agli articoli 8 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e 62 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che avevano previsto l'attribuzione di un credito di imposta a favore delle imprese che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, avessero effettuato nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea. In riferimento a tale credito d'imposta il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (legge 26 febbraio 2007, n. 17), ha disposto per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento al diritto del predetto credito di imposta negli anni 2005 e 2006, la proroga del termine per il completamento degli investimenti, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 ed al 31 dicembre 2008;
il beneficio del credito d'imposta è subordinato, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, all'autorizzazione della Commissione europea diretta a valutarne la compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato;
l'Agenzia delle entrate, con proprio comunicato del 21 marzo scorso, ha indicato che il credito d'imposta relativo ad investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2006 non può essere fruito in assenza della specifica autorizzazione da parte della Commissione europea, ricomprendendo così sia le imprese operanti nel nuovo regime sia quelle che hanno beneficiato di una proroga per il termine degli investimenti;
la impossibilità di utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti ultimati successivamente al 31 dicembre 2006 appare ancora più paradossale ove si consideri che tale sospensione opera anche per le imprese che sono già state riconosciute titolari del diritto al credito d'imposta, ed hanno maturato un legittimo affidamento sulla base delle scelte compiute dal legislatore -:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda assumere affinché si possa consentire la piena applicazione del predetto regime agevolativo, inclusa la modifica al regime di fruibilità, ed entro quali termini si ritenga che si potrà giungere ad una soluzione definitiva e chiara della questione in modo da dare precise indicazioni alle numerose imprese che si trovano in stato di incertezza.
(4-03915)