Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 166 del 7/6/2007
TESTO AGGIORNATO ALL'11 GIUGNO 2007
...
SALUTE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere- premesso che:
numerosi sono i cittadini italiani, forse addirittura 14.000, i quali a fronte di pratiche trasfusionali effettuate presso Enti ospedalieri pubblici, hanno contratto - con gravissimo danno biologico ed alla loro integrità psico-fisica - il virus HCV che ha di poi cagionato ai medesimi la grave patologia meglio nota come «epatite C»;
molti di essi, sono stati oggetto del riconoscimento del beneficio stabilito dalla legge 25 ottobre 1992, n. 210, con il quale lo Stato ha stabilito di riconoscere un seppure minimo indennizzo a fronte del riconosciuto nesso di causalità fra le trasfusioni effettuate presso le strutture pubbliche ed il contagio verificatosi;
tuttavia, nonostante l'evidente riconoscimento giusta beneficio ex lege 210/1992 da parte del Ministero della sanità del suddetto nesso di causalità fra le trasfusioni effettuate ed il virus contratto, alcun risarcimento del nocumento all'integrità fisica degli aventi diritto è stato erogato dallo Stato pur a fronte della responsabilità da atto illecito ex articolo 2043 del codice civile, e ciò per avere la sanità pubblica omesso colposamente ogni doveroso controllo circa il reperimento del sangue e le trasfusioni contaminanti;
molti sono stati negli ultimi anni i soggetti contagiati da epatite C ad adire l'Autorità giudiziaria al fine di ottenere tale riconoscimento e che in tal senso si è pronunciata più volte sia la Magistratura di merito (vedi Trib. Roma 21060 del 27 novembre 1998; idem sez. II, G.U. Lamorgese, del 4-5 giugno 2001 all.ta e sent. 10
marzo 2004 in Foro It., I, 2893, 2004 ed altre conformi) che la magistratura di legittimità;
a fronte di tali pronunce dell'Autorità giudiziaria, giusta decreto in data 13 marzo 2002 il Ministro interrogato istituiva un apposito «gruppo tecnico» onde fissare i criteri delle transazioni con gli aventi diritto;
con nota protocollo 9266 il Direttore generale del Ministero della salute, Dipartimento della Qualità, dottor Filippo Palombo, rendeva note le somme dovute per il sommario risarcimento del danaro ai soli fini transattivi;
con legge 20 giugno 2003, n. 141, e con il successivo decreto del Ministero della salute in data 3 novembre 2003 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003 - veniva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico a favore degli aventi causa secondo i criteri e le somme di cui alla citata nota prot. 9266;
appare pertanto equo ed opportuno, secondo i principi costituzionali che dovrebbero improntare l'azione del suo Ministero a criteri di giustizia ed equità fra tutti cittadini, applicare tali disposizioni e tali principi risarcitori anche a tutti gli altri soggetti contagiati nelle medesime circostanze dal virus dell'epatite C e che nel frattempo hanno esperito domande giudiziali per il risarcimento del danno biologico innanzi all'Autorità giudiziaria -:
quali siano le intenzioni di codesto spettabile Ministero nei confronti degli aventi dritto al risarcimento per contagio da epatite C da trasfusione ed aventi procedimenti giudiziari pendenti;
se sia intenzione o meno dar corso, secondo criteri di equità e giustizia, a procedure transattive delle cause pendenti secondo i criteri risarcitori già stabiliti con legge 20 giugno 2003, n. 141, con il successivo decreto del Ministero della salute in data 3 novembre 2003 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003 - e con la nota prot. 9266 della Direzione generale del Ministero della salute, Dipartimento della Qualità.
(2-00586)
«Rositani, Giulio Conti, Patarino, Holzmann, Briguglio, Frassinetti, Moffa, Germontani, Scalia, Consolo, Menia, Mancuso, Amoruso, Salerno, Antonio Pepe, Benedetti Valentini, Filipponio Tatarella, Bertolini, Baiamonte, Bellotti, Bocciardo, Adornato, Ricevuto, Di Virgilio, Buontempo, Licastro Scardino, Iannarilli, Tassone, Forlani, Castellani, Porcu, Martinelli, Minasso, Urso, Contento, Leo, Proietti Cosimi, Gamba, Garnero Santanchè, Armani, Lamorte, Ulivi».
Interrogazioni a risposta scritta:
ROTONDO, ZANOTTI e TRUPIA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il «linfedema» è una patologia che colpisce circa il 10 per cento della popolazione italiana ed è dovuta ad un'insufficienza meccanica e/o dinamica della circolazione linfatica;
tale patologia, pur essendo fortemente invalidante, non è inserita nell'elenco delle malattie croniche ed invalidanti (Decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296);
sono a totale carico dei pazienti i costi di tutte le cure previste per il «linfedema»;
è stato istituito nel 2006, presso il Ministero della salute, un tavolo tecnico per la predisposizione di linee guida specifiche per tale patologia;
il sopracitato tavolo tecnico ha concluso i suoi lavori nel novembre dello stesso anno, ma a tutt'oggi non è stato
predisposto alcun provvedimento da parte del Ministero per intervenire a favore dei soggetti affetti -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno emanare al più presto un provvedimento che faccia rientrare il «linfedema» fra le malattie riconosciute come croniche ed invalidanti.
(4-03905)
RAMPELLI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la Commissione europea ha recentemente pubblicato le statistiche doganali sui sequestri di merci contraffatte;
da quanto si evince dal rapporto pubblicato su internet, nel corso del 2006 è aumentato in modo significativo il numero degli articoli copiati illegalmente o contraffatti sequestrati alle frontiere esterne dell'Unione europea;
il commissario europeo per la fiscalità e l'unione doganale, László Kovács, ha incoraggiato tutte le parti interessate a continuare a collaborare e a intervenire a tutti livelli opportuni: imprese, autorità doganali nazionali, forze di polizia e altre autorità incaricate di fare applicare la legge;
in base alle statistiche pubblicate sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, nel 2006 i funzionari doganali hanno sequestrato oltre 250 milioni di articoli, a fronte dei 75 milioni del 2005 e dei 100 milioni del 2004, con un aumento del trecentotrenta per cento;
l'attività di contrasto svolta dalle dogane non è mai stata così intensa, facendo registrare un aumento del numero dei sequestri di quasi il 40 per cento (circa 36.000 contro i 26.000 del 2005);
sempre dai dati forniti risulta che continuano a essere falsificate grandi quantità di prodotti che possono nuocere seriamente alla salute dei consumatori;
le statistiche europee mostrano che è cresciuto in maniera sensibile il numero di farmaci sequestrati (2,5 milioni nel 2006 contro i 500.000 del 2005);
tra le medicine più frequentemente contraffatte figurano il Viagra, il Cialis e il Levita, ma anche farmaci anticolesterolo, medicine contro l'osteoporosi e antiipertensivi;
la Cina continua a essere il principale paese produttore di merci contraffatte (oltre l'ottanta per cento del totale dei prodotti confiscati proviene da questo paese);
soprattutto nel settore delle medicine, la Repubblica popolare cinese detiene il primato insieme all'India e agli Emirati Arabi Uniti;
a giudizio dell'interrogante i consumatori hanno il diritto di sapere in che modo vengano prodotti i medicinali di origine cinese, da dove arrivino, chi li abbia fabbricati, cosa contengano, come siano stati impacchettati -:
quali urgenti provvedimenti intenda adottare a tutela e garanzia della salute pubblica;
se non ritenga opportuno rafforzare la collaborazione con gli organismi nazionali e internazionali affinché in merito a questo grave fenomeno siano assicurati più efficaci controlli sui medicinali contraffatti;
quali iniziative intendano assumere al fine di assicurare la riconoscibilità da parte dei consumatori dei prodotti farmaceutici provenienti dalla Cina;
se non ritenga opportuno sensibilizzare i consumatori, attraverso un'adeguata campagna informativa, sui gravi rischi connessi all'importazione dei medicinali cinesi privi dei requisiti di sicurezza nel territorio italiano.
(4-03922)
FITTO, FRANZOSO e LAZZARI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso:
nel periodo compreso tra il 20 aprile e il 4 maggio scorsi si sono verificati otto decessi nel reparto Utic di Castellaneta;
la probabile causa dei decessi è da addebitarsi ad un malfunzionamento dell'impianto di distribuzione dei gas medicali;
la Ossitalia, ditta realizzatrice dell'impianto, ai sensi del decreto legislativo n. 46 del 1997, ha certificato la conformità CE dell'impianto una prima volta il 31 luglio 2002 per l'intero presidio ospedaliero e una seconda volta il 15 marzo 2005, proprio per una modifica che riguardava il reparto Utic posto al primo piano della struttura;
dalla stampa si è appreso che in data 12 ottobre 2005 la ditta Ossitalia ha inviato al ministero della Salute ed alla Asl Ta-1 una nota con cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 46 del 1997, denunciava che l'impianto aveva subito alterazioni «in quanto sono state apportate modifiche al reparto di terapia intensiva piano primo, compromettendo la funzionalità dell'impianto, come da progetto»;
con la stessa nota Ossitalia dichiarava di non assumersi responsabilità sul corretto funzionamento dell'impianto, rendendo nulla la dichiarazione di conformità CE rilasciata in data 31 luglio 2002;
la contestazione di Ossitalia è stata inviata proprio ai sensi dell'articolo 10 decreto legislativo n. 46 del 1997 che prescrive l'obbligo del fabbricante di comunicare al ministero ogni anomalia dell'impianto certificato, e si riferisce proprio al primo piano del presidio ospedaliero di Castellaneta, ove è allocato il reparto di terapia intensiva, generale e coronaria;
a fronte di tale iniziativa del fabbricante, il ministero, ad avviso degli interroganti, avrebbe dovuto attivare le procedure previste dall'articolo 17 del più volte citato decreto legislativi -:
quali iniziative il ministero interrogato abbia assunto nel periodo 12 ottobre 2005 (data della segnalazione di Ossitalia) - 20 aprile 2007 (data di attivazione del reparto Utic) per verificare la fondatezza dei rilievi mossi dal fabbricante «al fine di evitare il decesso o il peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un operatore»;
quale sia stata la data della prima ispezione disposta dal ministero nell'ospedale di Castellaneta e quali iniziative intenda assumere per l'accertamento delle responsabilità degli organi interni al ministero, se colpevoli di omissioni.
(4-03925)
FABRIS, CIOFFI, SATTA, D'ELPIDIO, ROSSI GASPARRINI, PICANO, ROCCO PIGNATARO, GIUDITTA, DEL MESE, ADENTI LI CAUSI, CAPOTOSTI, MORRONE e AFFRONTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 40 del 2004, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», è stata approvata in data 19 febbraio 2004 e pubblicata il 24 febbraio 2004 nella Gazzetta Ufficiale;
in seguito all'approvazione della citata legge sono stati emanati i seguenti atti: decreto del Ministro della salute 9 giugno 2004 per l'individuazione dei criteri di ripartizione delle somme, di cui all'articolo 18 della legge n. 40 del 2004; le linee guida, di cui all'articolo 7 della legge n. 40 del 2004, emanate con decreto del Ministro della salute del 21 luglio 2004 e pubblicate il 16 agosto 2004 nella Gazzetta Ufficiale; i decreti n. 200 del 4 agosto 2004, pubblicato il 26 agosto 2004, che individua le tipologie di embrioni crioconservati, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 40 del 2004, e il decreto 16 dicembre 2004, n. 336 (regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005, di cui all'articolo 6 della stessa legge; infine il 7 ottobre 2005 il decreto ministeriale recante l'istituzione del Registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
il 12 e 13 giugno 2005 si è svolto il referendum abrogativo di alcuni articoli della citata legge n. 40 del 2004, che ha
visto riconfermare la legge attraverso l'astensione del 75 per cento dei cittadini italiani;
da una serie di testimonianze rilasciate da circa 500 coppie che sono ricorse alla procreazione medicalmente assistita registrate sul sito Internet www.cercounbimbo.net, emerge che nei casi in cui si sono prelevati solo tre ovociti (esattamente il numero massimo che la legge impone siano inseminati, ovverosia quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 della legge n. 40 del 2004) solo nel 10 per cento dei casi si è ottenuta la fertilizzazione di tutti e tre gli ovociti prelevati; mentre qualora siano prelevati più di 3 ovociti, risulta possibile ottenere tre embrioni fertilizzati circa nel 50 per cento dei casi;
la discrepanza di risultato che emerge dai dati previamente illustrati dimostra che nella seconda ipotesi, ovvero quando siano prelevati più di tre ovociti, la percentuale dei casi nei quali si ottengono 3 embrioni è 5 volte più elevata;
dal 2004, ovverosia dall'entrata in vigore della legge 40 ad oggi, sono stati espletati mediamente 25.000 cicli di fertilizzazione all'anno -:
se il ministro interrogato sia a conoscenza dei dati riportati in premessa e quali siano le sue valutazioni al riguardo, considerato che nel segreto dei laboratori di embriologia, se si hanno a disposizione più di tre ovociti, si potrebbe indisturbatamente fecondarne di più allo scopo di aumentare il numero di embrioni fino a tre e procedere successivamente all'impianto;
se il ministro interrogato sia a conoscenza della sorte di tutti gli embrioni che durante le pratiche di pro reazione assistita risultino fertilizzati ma non impiantati poiché in eccesso rispetto al numero di embrioni previsto dalla legge;
quali iniziative si intendano assumere per controllare che la legge n. 40 del 2004 sia pienamente rispettata dal punto di vista dell'osservanza del numero degli ovociti che devono essere fertilizzati ai fini dell'impianto;
se il ministro interrogato non concordi nel ritenere che, alla luce di quanto descritto dalla presente interrogazione, la legge n. 40 del 2004, così come concepita, non funzioni di fatto, con tutte le conseguenze aberranti ed eticamente inammissibili che si possono immaginare;
se corrisponda al vero che negli istituti in cui si pratica la procreazione medicalmente assistita non sono stati effettuati adeguati controlli da parte dei NAS su ben 25.000 cicli di fertilizzazione che mediamente si svolgono all'anno dal momento dell'entrata in vigore della legge n. 40 del 2004;
se presso tali istituti detti controlli siano svolti dai NAS nel momento in cui avviene la fertilizzazione dei tre ovociti destinati all'impianto;
se inoltre ritenga possibile, stante il numero di circa 25/30.000 cicli di fertilizzazione anno, atteso che controlli a «campione» non avrebbero ovviamente alcun senso giacché l'embriologo, al momento del controllo ovviamente rispetterebbe le disposizioni, avere a disposizione un congruo numero di biologi NAS, esperti in tecniche di riproduzione, che possano entrare nei laboratori di fertilizzazione nel momento della inseminazione degli ovociti in modo da controllare, caso per caso, che la legge venga applicata correttamente.
(4-03930)