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Allegato A
Seduta n. 166 del 7/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 7)
ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 43.
(Famiglie di invalidi civili minori).
1. Nell'articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei casi in cui la concessione dell'indennità mensile di frequenza si fonda sulla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, da parte del minore, la domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha comunque l'obbligo di comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'eventuale cessazione della frequenza, ovvero il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni per la fruizione dell'indennità».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 43.
(Famiglie di invalidi civili minori).
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile). - 1. È abrogato l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
43. 017. Della Vedova.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali
di comunicazione mobile). - 1. È abrogato l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
43. 018. Della Vedova.
Art. 43-bis. - (Divieto di attivazione di servizi non richiesti di telefonia mobile e maggiore trasparenza) - 1. Al fine di garantire ai consumatori finali un'adeguata tutela rispetto agli effettivi prezzi del servizio l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può prevedere il divieto, da parte degli operatori di telefonia, dell'attivazione di servizi non richiesti non contenuti nei contratti stipulati tra operatori e cliente.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è autorizzata, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ad adottare un regolamento che introduca una fatturazione completamente separata fra telefonia di base e servizi a sovrapprezzo nonché a definire una disciplina organica del blocco selettivo di chiamata.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, attraverso apposito regolamento, le fasce orarie ed i limiti delle proposte nel settore delle attività di call center.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
* 43. 030. (Testo modificato nel corso della seduta) Saglia, Urso, Raisi.
(Approvato)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Divieto di attivazione di servizi non richiesti di telefonia mobile e maggiore trasparenza) - 1. Al fine di garantire ai consumatori finali un'adeguata tutela rispetto agli effettivi prezzi del servizio l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può prevedere il divieto, da parte degli operatori di telefonia, dell'attivazione di servizi non richiesti non contenuti nei contratti stipulati tra operatori e cliente.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è autorizzata, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ad adottare un regolamento che introduca una fatturazione completamente separata fra telefonia di base e servizi a sovrapprezzo nonché a definire una disciplina organica del blocco selettivo di chiamata.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, attraverso apposito regolamento, le fasce orarie ed i limiti delle proposte nel settore delle attività di call center.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
* 43. 0207. (Testo modificato nel corso della seduta) Fratta Pasini, Milanato, Fedele, Bernardo, Valducci, Franzoso, Di Centa, Luciano Rossi, Alfredo Vito, Lazzari.
(Approvato)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Divieto di attivazione di servizi non richiesti di telefonia mobile e maggiore trasparenza) - 1. Al fine di garantire ai consumatori finali un'adeguata tutela rispetto agli effettivi prezzi del servizio l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può prevedere il divieto, da parte degli operatori di telefonia, dell'attivazione di servizi non richiesti non contenuti nei contratti stipulati tra operatori e cliente.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è autorizzata, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ad adottare un regolamento che introduca una fatturazione completamente separata fra telefonia di base e servizi a sovrapprezzo nonché a definire una disciplina organica del blocco selettivo di chiamata.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, attraverso apposito regolamento, le fasce orarie ed i limiti delle proposte nel settore delle attività di call center.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
* 43. 0211. Testa, Tomaselli, Burchiellaro, Chicchi, Lionello Cosentino, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Tuccillo, Vico.
(Approvato)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. (Interventi volti ad impedire che siano imposti costi aggiuntivi per le segreterie telefoniche). - 1. All'articolo 13, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) vigilando sui costi dei servizi di segreteria telefonica, al fine di evitare che tali costi siano fatti gravare sugli utenti per il lasso di tempo antecedente al segnale acustico che precede la registrazione del messaggio».
43. 0208. Galante, Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio.
(Approvato)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. All'articolo 1, decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 2-bis è abrogato.
43. 0209. Lazzari.
(Approvato)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis (Tariffe roaming internazionale). - 1. Ai fini della sollecita applicazione delle decisioni dell'Unione Europea in materia di riduzione e trasparenza delle tariffe di roaming per l'uso dei telefoni cel lulari
all'estero, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, numeri 7), 8), 9) e 11) della legge 31 luglio 1997, n. 249, avvia apposite consultazioni con gli operatori di telefonia mobile operanti sul territorio nazionale.
43. 0210. Gianfranco Conte, Valducci, Lazzari, Bernardo, Franzoso, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
(Approvato)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Misure a favore della concorrenza nel mercato delle connessioni Internet) - 1. Al fine di garantire l'effettiva concorrenza nel mercato delle connessioni Internet a larga banda con tecnologia ADSL e derivate, l'organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato è tenuto ad applicare agli operatori in possesso di autorizzazione generale ai sensi della legge 1o agosto 2003, n. 259, in sede di vendita all'ingrosso delle connessioni dati, un prezzo non superiore ad un terzo del canone per il servizio telefonico residenziale.
2. I contratti di vendita all'ingrosso di cui al comma 1, stipulati in data antecedente quella di entrata in vigore della presente legge, sono rinegoziati entro trenta giorni da tale data. Successivamente, entro quindici giorni dalla rinegoziazione di cui al periodo precedente, i contratti di rivendita al pubblico delle connessioni di cui al comma 1 sono rinegoziati dagli operatori in possesso di autorizzazione generale ai sensi della citata legge n. 259 del 2003 con i propri clienti in modo tale che il prezzo di vendita delle connessioni al pubblico sia ridotto nella misura della riduzione di cui al primo periodo del presente comma.
3. Al fine di garantire la complessiva efficacia della norma, l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applica anche ai contratti stipulati dagli operatori di cui al comma 1 con l'organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato.
43. 021. Folena, Burgio, Provera, Acerbo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Liberalizzazione del prezzo dei libri). - 1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dal decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 335, sono abrogati.
43. 019. Della Vedova.