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Allegato B
Seduta n. 167 dell'11/6/2007
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DIFESA
Interrogazione a risposta orale:
DELFINO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
sembrerebbe prossimo il cambiamento di destinazione o la chiusura della scuola allievi Carabinieri «Piemonte» di Moncalieri, tanto che l'attuale corso potrebbe essere l'ultimo;
in alternativa, si ipotizza il futuro trasferimento del Battaglione Carabinieri da Moncalieri a Fossano, anche se poco credibile, in considerazione del fatto che i militari del Battaglione in questione vengono impiegati prevalentemente nel capoluogo regionale per servizi di ordine pubblico e vigilanza ad obiettivi fissi, inoltre, la sua dislocazione a Fossano sarebbe antieconomica e dispendiosa in risorse umane e materiali;
la scuola allievi impiega numeroso personale civile del Comune di Fossano e dei comuni vicini (circa 50 dipendenti) per le proprie esigenze logistiche;
alcune strutture militari della provincia di Cuneo, come la scuola allievi della guardia di Finanza di Mondovì e la scuola dei Marescialli della Guardia di Finanza di Cuneo sono già state soppresse -:
quali le iniziative urgenti adottate al fine di evitare la chiusura della Scuola Allievi considerato che la presenza degli allievi carabinieri è una risorsa rilevante in termini umani ed economici, che ha risvolti positivi su tutto il tessuto sociale.
(3-00962)
Interrogazioni a risposta scritta:
GALANTE, DEIANA e CREMA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle forze armate sono regolati dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
tale decreto legislativo individua tramite apposite tabelle i volumi dei singoli ruoli e dei singoli gradi degli ufficiali, da cui si deduce il volume totale attualmente valido in quanto confermato dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
per la dirigenza (Colonnelli, Generali di Brigata, di Divisione e di Corpo d'Armata) sussiste un «numero chiuso» ovvero il citato decreto legislativo prevede il numero massimo consentito di Ufficiali per ogni singolo grado in virtù del quale è altresì prevista per legge l'entità degli Ufficiali che annualmente devono essere promossi (da Tenente Colonnello a Colonnello, da Colonnello a Generale di Brigata eccetera);
per armonizzare la suddetta dinamica e per dare certezza di diritto al personale nell'avanzamento ai singoli gradi della dirigenza sono stati previsti determinate permanenze nei singoli gradi e determinati limiti di età (oltre i quali l'ufficiale è collocato in ausiliaria) e che il numero massimo non può mai essere superato prevedendo per gli eventuali esuberi una specifica posizione di stato chiamata ARQ (Aspettativa per riduzione Quadri);
l'entità totale dei singoli gradi è commisurata ovviamente oltre che alla possibilità di avanzamento dei singoli anche al sussistere di precise esigenze ordinative;
qualsiasi Ufficiale ove venga trattenuto oltre il proprio limite di età, provoca una innaturale alterazione del sistema in quanto continua a ricoprire o va a ricoprire una posizione destinata a personale
più giovane destinando quest'ultimo ad essere sottoimpiegato e comunque a essere frustrato nelle sue aspirazioni;
la pratica di trattenere Generali di Corpo d'Armata oltre il limite naturale, peraltro seguita finora in modo discontinuo, ha già prodotto forti malumori nel personale atteso che vi sono diverse cariche, anche di assoluta rilevanza, assegnate a personale in ausiliaria e che pertanto interi Corsi di Accademia non riescono a pervenire a tali cariche;
sembra male interpretata l'unica disposizione normativa esistente in materia che al comma 4 dell'articolo 37 del citato Decreto legislativo n. 490 del 1997 (limiti di età per il congedo. Gradi di vertice) indica unicamente che i Capi di Stato Maggiore della Difesa ed il Segretario Generale degli Armamenti devono durare in carica non meno di due anni, ovviamente per dare una continuità istituzionale;
la suddetta «pratica» genera nel personale a qualsiasi livello sfiducia nei confronti di chi decide nonché dei «beneficiari», rischia di creare i pericolosi presupposti per cui si debba ritenere essenziale che per conseguire determinate mete occorra essere vincolati a parti politiche o a gruppi di potere e soprattutto sembra quasi delineare in certi momenti l'incompetenza o l'incapacità a ricoprire determinate cariche da parte del personale in servizio -:
se non ritenga necessario e doveroso, in un ottica di trasparenza, imparzialità e attenzione al personale interessato, seguire d'ora in poi linee d'azione volte ad impiegare nelle cariche nazionali ed internazionali all'interno ed all'esterno delle Forze armate, solo personale militare in servizio permanente effettivo che non abbia superato il limite di età previsto dal proprio grado.
(4-03939)
PISCITELLO. - Al Ministro della difesa, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la Croce Rossa Italiana è un Ente di diritto pubblico che per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali si avvale, tra l'altro, di un Corpo militare con un organico di circa 1300 unità, tra personale in servizio e quello ciclicamente richiamato;
il corpo militare CRI è anche corpo ausiliario delle Forze armate, dalle quali viene impiegato in importanti attività di supporto alle missioni internazionali; secondo la normativa vigente (Regio decreto n. 484 del 1936 e decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980) è assoggettato allo «status militare»; è infatti sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari in base all'articolo 29 del Regio decreto n. 484 del 1936 e, sia da prassi oramai consolidata che sulla base delle previsioni di cui all'articolo 116 del predetto Regio decreto e all'articolo 10 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, al suddetto personale viene esteso il trattamento stipendiale previsto per i pari grado delle Forze armate; a confermare l'estensione analogica al corpo militare CRI delle norme in vigore sullo stato del personale militare delle Forze armate, contribuisce anche l'organizzazione interna di tipo piramidale, con a capo un Ispettore azionale e una propria rappresentanza militare (COBAR-COCER);
al personale militare della CRI non è stata, tuttavia, riconosciuta l'estensione dei contratti delle Forze armate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005, al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2006, nonostante sia nel settembre 2006 che a gennaio 2007, siano stati predisposti gli atti formali necessari per la copertura economica, quantificata in circa 1.500.000 euro, comprensivi delle competenze arretrate;
risulta all'interrogante che l'attuale Direttore generale della CRI, nel ribadire all'Organo di rappresentanza l'espressa contrarietà all'estensione del contratto delle FF.AA. al proprio personale militare non direttivo, avrebbe sostenuto che i
suddetti militari siano privi di un contratto di lavoro; successivamente, con nota prot. n. CRI/CC/036960/2007 del 31 maggio 2007, il Dirigente del Servizio 7o amministrazione e finanza del Comitato centrale CRI ha annullato, senza alcuna giustificazione, gli impegni di spesa all'uopo assunti nel dicembre 2006 per il pagamento derivante dall'estensione contrattuale;
le suddette decisioni e i relativi gravi atti su esposti rischiano di creare un notevole contenzioso, come già avvenuto nel periodo 1993-2003 tra il personale militare CRI e l'Ente, prefigurando costi onerosi e danni erariali a carico dell'Ente CRI;
il corpo militare CRI, nell'assenza di decisioni sul punto e in attesa di un incerto riordino della normativa vigente, si trova nei fatti privato del diritto fondamentale a vedersi riconosciuto un contratto di lavoro, con gravi ripercussioni sia per ciò che riguarda il trattamento economico e i relativi arretrati maturati, sia per ciò che concerne il profilo normativo, creando ciò un evidente disparità di trattamento tra i lavoratori e in particolare tra personale militare non direttivo delle Forze armate e CRI -:
quali provvedimenti urgenti i ministri interrogati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare per evitare l'insorgere di un contenzioso circa l'applicazione contrattuale e per salvaguardare i diritti maturati e acquisiti dei militari della CRI.
(4-03953)