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Allegato A
Seduta n. 168 del 12/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 3)
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 17.
(Agevolazioni per i prodotti del commercio equo e solidale).
1. Al fine di favorire uno sviluppo sociale ed economico durevole a beneficio dei piccoli produttori e dei lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, è introdotto un regime fiscale agevolato dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie e le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1, nel rispetto delle norme comunitarie e nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 3.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
TITOLO II
IMPRESA PIÙ FACILE
ART. 17.
(Agevolazioni per i prodotti del commercio equo e solidale).
Sopprimerlo.
17. 200. Borghesi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17. - (Agevolazioni per i prodotti del commercio equo e solidale). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare, in via sperimentale, per l'anno 2008, un regime fiscale agevolato ai fini delle imposte dirette per favorire la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.
2. Ai fini di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la natura e la misura del regime fiscale agevolato di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina comunitaria e nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 3.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
17. 301. La Commissione.
(Approvato)