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Allegato A
Seduta n. 168 del 12/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 5)
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 10.
(Misure in materia di trasporto ferroviario).
1. La disciplina del settore del trasporto ferroviario è informata ai seguenti princìpi: separazione fra autorità regolatrice e gestore della rete; efficiente gestione della rete, anche attraverso l'allocazione non discriminatoria della capacità di rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri; professionalità e capacità organizzativa degli operatori privati che intendono prestare il servizio di trasporto pubblico di passeggeri e di merci su rotaia e utilizzare le infrastrutture in possesso del gestore, sulla base di contratti di servizio a condizioni uniformi e non discriminatorie; destinazione di quota parte dei proventi dei contratti di servizio relativi all'utilizzo della rete ferroviaria alla manutenzione del materiale rotabile.
2. Il Ministero dei trasporti avvia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'indagine conoscitiva per l'individuazione delle misure idonee a incentivare l'efficienza del gestore della rete ferroviaria e a garantire l'allocazione non discriminatoria della capacità della rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri, nonché sul mercato del materiale rotabile. A seguito dell'indagine conoscitiva, da concludere entro sei mesi dall'avvio, il Ministero dei trasporti adotta i provvedimenti amministrativi necessari a garantire l'effettiva liberalizzazione del settore e ordina al gestore della rete di porre in essere tutti gli atti organizzativi necessari a garantire l'accesso alla rete da parte di soggetti terzi aventi i requisiti imprenditoriali occorrenti e prefissati per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto.
3. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dei trasporti, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dei titolari dei contratti di servizio e i requisiti organizzativi minimi che connotano le imprese di trasporto ferroviario. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale che i componenti degli organi di amministrazione e di gestione devono possedere, quando le imprese esercenti i servizi sono costituite in forma societaria.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 10.
(Misure in materia di trasporto ferroviario).
Sopprimerlo.
10. 8. Contento, Raisi.
All'emendamento 10. 300 (nuova formulazione) della Commissione, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione.
*0. 10. 300. 7. Adenti.
All'emendamento 10. 300 (nuova formulazione) della Commissione, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il servizio sulle relazioni che presentano o
sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione.
*0. 10. 300. 8. Zanetta.
All'emendamento 10. 300. (Nuova formulazione) della Commissione, comma 3, capoverso 3-bis, primo periodo, aggiungere, infine, le parole:, previa intesa con le stesse.
0. 10. 300. 10. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 10. 300. (nuova formulazione) della Commissione, comma 3, capoverso 3-ter, sostituire la parola: concordate con la seguente: stabilite.
0. 10. 300. 3. Burgio, Provera, Ferrara, Zipponi, Falomi.
All'emendamento 10. 300. (Nuova formulazione) della Commissione, comma 7, lettera a), sostituire le parole: attraverso l'individuazione di corrispettivi pluriennali da iscrivere nel bilancio dello Stato, nell'ambito del limite di spesa degli stanziamenti iscritti in bilancio con le seguenti: nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato.
Conseguentemente, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) ai commi 2, 3 e 4, le parole: nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato sono sostituite dalle seguenti: nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato.
0. 10. 300. 11. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 10. 300. (Nuova formulazione) della Commissione, comma 13, aggiungere, infine, le parole: rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge 1 agosto 2002, n. l66.
0. 10. 300. 12. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 10. 300. (nuova formulazione) della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente comma:
16. Al fine di garantire le condizioni necessarie per l'effettiva liberalizzazione dei servizi ferroviari regionali, i finanziamenti pubblici vengono assegnati alle regioni, che direttamente, o tramite soggetto concessionario, acquistano il materiale rotabile garantendo che lo stesso sia disponibile alle imprese ferroviarie che stipulano contratti di servizio con le regioni stesse.
0. 10. 300. 5. Zanetta.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. - (Misure in materia di trasporto ferroviario). - 1. Fino alla costituzione dell'Autorità dei trasporti e all'adozione da parte di quest'ultima dei criteri di indirizzo e dei parametri di valutazione in materia di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come da ultimo modificato dal presente articolo, il Ministero dei trasporti, nell'ambito dei compiti istituzionali e delle risorse umane, finanziarie e strumentali presenti a legislazione vigente, vigila sul rispetto delle condizioni di non discriminazione e apertura alla concorrenza da parte del gestore nell'assegnazione di capacità ferroviaria ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003.
2. Il Ministero dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva, nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui al comma 1, sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare
l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, attraverso le possibili azioni di efficientamento da attuare. Entro novanta giorni dal termine sopra indicato, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa audizione delle parti sociali e sindacali che lo richiedono e acquisito il parere che le competenti Commissioni parlamentari possono rendere entro trenta giorni dalla richiesta, individua i contratti comportanti oneri di servizio e le ulteriori misure necessarie ad assicurare il carattere di universalità del servizio di trasporto ferroviario. Il Ministero dei trasporti affida i contratti di servizio pubblico secondo le modalità e le procedure definite dall'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, come da ultimo modificato dal presente articolo. Per l'anno 2007 si intende prorogato l'attuale regime contrattuale.
3. All'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida mediante procedure concorsuali, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, nonché le compensazioni spettanti alla società fornitrice. In applicazione dello schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999, i contratti prevedono altresì determinati livelli di performance del servizio, e modalità di compensazione in caso di mancato raggiungimento degli stessi, tenendo conto dei valori medi applicati in sede internazionale.
3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: «i contratti di servizio» sono soppresse.
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti, in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, alla competenza delle medesime regioni e province. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse di cui al fondo previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3-ter. I contratti di cui al comma 2 devono recare in allegato una carta dei revisori, con l'indicazione dei livelli quantitativi e qualitativi minimi, la cui violazione deve comportare forme di ristoro a favore degli utenti, e devono prevedere lo svolgimento di indagini di mercato sulla soddisfazione degli utenti, svolte a cura e spese del gestore secondo modalità concordate con il Ministero dei trasporti».
4. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le imprese ferroviarie di cui al comma 1 sono libere di disciplinare le modalità di fornitura e commercializzazione dei servizi con esclusione dei servizi forniti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno
1969, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni».
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. La valutazione della capacità finanziaria è condotta sulla base di un piano pluriennale di attività che specifica il programma degli investimenti e le risorse finanziarie che li sostengono. Il piano è corredato dalle informazioni previste dalla normativa comunitaria.
5-ter. Ai fini della valutazione della capacità finanziaria dei nuovi operatori l'Autorità dei trasporti, nell'ambito dei compiti istituzionali, a seguito di un'indagine conoscitiva di mercato, disciplina le modalità attraverso cui gli stessi devono dimostrare di essere in grado di fare fronte agli investimenti previsti dal piano pluriennale di attività, potendo anche prevedere, ove ritenuto necessario, che il capitale sociale dell'impresa richiedente debba essere almeno pari a una quota del valore degli investimenti previsti per il primo anno di operatività dal piano pluriennale di attività di cui al comma 5-bis».
6. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministro dei trasporti verifica altresì la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o di loro controllate».
7. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni, attraverso l'individuazione di corrispettivi pluriennali da iscrivere nel bilancio dello Stato, nell'ambito del limite di spesa degli stanziamenti iscritti in bilancio»;
b) ai commi 2, 3 e 4, le parole: «nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato» sono soppresse.
8. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro dei trasporti, acquisita un motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, sono stabiliti il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale e i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «di circolazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti»;
c) al comma 10, le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006» sono soppresse.
9. All'articolo 23 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle tracce orarie richieste» sono aggiunte le seguenti: «e dei servizi connessi»;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «a ciascuna tratta o linea ferroviaria» sono aggiunte le seguenti: «o impianto»;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «, e comunque non superiore a dieci anni,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un periodo superiore ai dieci anni è possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali»;
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono aggiunte le seguenti: «e dei servizi connessi».
10. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: «sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 20 necessari all'effettivo espletamento del servizio».
11. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, comma 3, dopo le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono aggiunte le seguenti: «e dei servizi connessi».
12. All'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui siano sopravvenute modifiche nella configurazione societaria dei soggetti di cui al primo periodo e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo da parte di un altro soggetto, il Ministro verifica la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui al precedente periodo, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o di loro controllate».
13. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2005, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili.
14. Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 13. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al comma 13.
15. Le somme di cui al fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo 38 sono utilizzate ai fini di quanto disposto al comma 13 del presente articolo.
10. 300. (nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, dopo le parole: allocazione non discriminatoria aggiungere la seguente:, in capo all'autorità regolatrice.
10. 50. Zanetta.
Al comma 1, sopprimere le parole: e dei passeggeri.
10. 1. Burgio, Provera, Zipponi, Ferrara.
Al comma 1, dopo le parole: dei passeggeri; aggiungere la seguente: dimostrata;
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La capacità e professionalità organizzativa degli operatori privati va dimostrata attraverso
un attestato di servizio in carta semplice comprovante le esperienze richieste. In mancanza o in difetto dei documenti comprovanti tali requisiti, il gestore della rete richiede di avviare una valutazione ex ante della gestione del servizio svolta dagli operatori privati, fissando degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
10. 7. Urso, Saglia, Raisi.
Al comma 1, sostituire le parole: operatori privati con le parole: operatori diversi dall'operatore nazionale.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo:; coordinamento con le disposizioni dei decreti legislativi 8 luglio 2003, n. 188, e 19 novembre 1997, n. 422.
10. 51. Zanetta.
Al comma 1, sopprimere le parole: di passeggeri e.
10. 2. Burgio, Provera, Zipponi, Ferrara.
Al comma 1, sostituire le parole da: di quota parte dei proventi fino alla fine del comma, con le seguenti: della quota dei proventi dei contratti di servizio relativi all'utilizzo della rete ferroviaria alla manutenzione della stessa e al suo ampliamento.
10. 3. Burgio, Provera, Zipponi, Ferrara.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: tutela dell'accesso al servizio ferroviario per le fasce sociali più deboli attraverso particolari esenzioni ed agevolazioni tariffarie.
10. 202. Acerbo, Caruso.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e dei passeggeri.
10. 4. Provera, Zipponi, Ferrara.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
10. 5. Burgio, Provera, Zipponi, Ferrara.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'effettiva liberalizzazione del settore aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi di cui al comma 1.
10. 201. Acerbo, Caruso.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'effettiva liberalizzazione del settore aggiungere le seguenti: secondo criteri di reciprocità.
10. 6. Fava, Allasia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Al fine di garantire le condizioni necessarie per l'effettiva liberalizzazione dei servizi ferroviari regionali, i finanziamenti pubblici vengono assegnati alle regioni, che direttamente, o tramite soggetto concessionario, acquistano il materiale rotabile garantendo che lo stesso sia disponibile alle imprese ferroviarie che stipulano contratti di servizio con le regioni stesse.
*10. 204. Adenti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Al fine di garantire le condizioni necessarie per l'effettiva liberalizzazione dei servizi ferroviari regionali, i finanziamenti pubblici vengono assegnati alle regioni, che direttamente, o tramite soggetto concessionario, acquistano il materiale rotabile garantendo che lo stesso sia disponibile alle imprese ferroviarie che stipulano contratti di servizio con le regioni stesse.
*10. 205. Zanetta.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. A decorrere dal 1o gennaio 2008 i servizi ferroviari di interesse locale di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuiti, in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli Statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, alla competenza delle medesime regioni e province. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse di cui al Fondo previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
10. 203. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.