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Allegato A
Seduta n. 168 del 12/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 6)
ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 21.
(Delega al Governo in materia di agevolazioni relative all'acquisto di immobili alberghieri).
1. Con riferimento all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo allo scopo di favorire l'acquisto degli immobili alberghieri da parte dei soggetti gestori da almeno cinque anni in regime di locazione immobiliare o di affitto d'azienda, in forma di impresa individuale o di società, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) le plusvalenze generate dalla cessione dei predetti immobili o dalla cessione di aziende comprendenti i predetti immobili possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva, pari al 10 per cento, delle imposte dirette e dell'Irap, se dovuta, e sono assoggettate a tassazione in misura fissa ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e catastale;
b) in corrispondenza alle operazioni di cui alla lettera a), i dividendi distribuiti ai soci da parte della società cedente gli immobili o le aziende di cui alla lettera a) concorrono alla formazione del reddito complessivo dei percipienti nella misura del 5 per cento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) per quanto non previsto espressamente dal presente comma, si applicano gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, in quanto compatibili.
2. Le eventuali minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1228 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 21.
(Delega al Governo in materia di agevolazioni relative all'acquisto di immobili alberghieri).
Sopprimerlo.
*21. 200. Borghesi.
(Approvato)
Sopprimerlo.
*21. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)