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Allegato A
Seduta n. 168 del 12/6/2007
(A.C. 2272-bis - Sezione 7)
ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 43.
(Famiglie di invalidi civili minori).
1. Nell'articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei casi in cui la concessione dell'indennità mensile di frequenza si fonda sulla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, da parte del minore, la domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha comunque l'obbligo di comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'eventuale cessazione della frequenza, ovvero il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni per la fruizione dell'indennità».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE
TITOLO III
CITTADINO E CONSUMATORE
ART. 43.
(Famiglie di invalidi civili minori).
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Misure a favore della concorrenza nel mercato delle connessioni Internet) - 1. Al fine di garantire l'effettiva concorrenza nel mercato delle connessioni Internet a larga banda con tecnologia ADSL e derivate, l'organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato è tenuto ad applicare agli operatori in possesso di autorizzazione generale ai sensi della legge 1o agosto 2003, n. 259, in sede di vendita all'ingrosso delle connessioni dati, un prezzo non superiore ad un terzo del canone per il servizio telefonico residenziale.
2. I contratti di vendita all'ingrosso di cui al comma 1, stipulati in data antecedente quella di entrata in vigore della presente legge, sono rinegoziati entro trenta giorni da tale data. Successivamente, entro quindici giorni dalla rinegoziazione di cui al periodo precedente, i contratti di rivendita al pubblico delle connessioni di cui al comma 1 sono rinegoziati dagli operatori in possesso di autorizzazione generale ai sensi della citata legge n. 259 del 2003 con i propri clienti in modo tale che il prezzo di vendita delle connessioni al pubblico sia ridotto nella misura della riduzione di cui al primo periodo del presente comma.
3. Al fine di garantire la complessiva efficacia della norma, l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applica anche ai contratti stipulati dagli operatori di cui al comma 1 con l'organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato.
43. 021. Folena, Burgio, Provera, Acerbo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Misure a favore della concorrenza nel mercato delle connessioni Internet). - 1. Al fine di garantire l'effettiva concorrenza nel mercato delle connessioni Internet a larga banda anche con tecnologia ADSL e derivate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica adotta ogni iniziativa affinché l'organismo di telecomunicazioni notificato quale avente si significativo potere di mercato assicuri una paritaria fornitura dei
servizi di vendita all'ingrosso delle connessioni dati, volta a garantire agli utenti finali il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità.
43. 0305. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Liberalizzazione del prezzo dei libri). - 1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dal decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 335, sono abrogati.
43. 019. Della Vedova, Del Bue, Fava.
(Approvato)