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Allegato A
Seduta n. 168 del 12/6/2007
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(A.C. 2272-bis - Sezione 8)
ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 59.
(Collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali).
1. Il Governo e le regioni promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e di tutela dei consumatori, nonché di garantire la piena applicazione e la verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e delle leggi annuali di promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori di cui all'articolo 58.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE
TITOLO V
NORME FINALI
ART. 59.
(Collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali).
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis. (Coordinamento sulla politica energetica). - 1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per l'autorizzazione di nuovi impianti energetici, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili, ed ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla riforma del Titolo V della Costituzione, e per dare attuazione rapida ed efficiente alla ripartizione di funzioni e competenze tra amministrazione centrale e regioni e province autonome, prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, vengono costituiti presso il Ministero dello sviluppo economico un forum permanente ed una unità operativa di supporto con compiti di coordinamento e amministrativo che hanno come obiettivi lo sviluppo delle politiche e dei programmi energetici regionali, il trasferimento delle competenze e il loro sviluppo, la formazione di amministratori, anche con l'apporto di altre istituzioni, la valorizzazione delle sinergie tra uffici regionali esistenti o in fase di avvio e tra le stesse amministrazioni
regionali e l'amministrazione centrale.
59. 01. Saglia, Urso, Raisi.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis. (Abolizione delle comunità montane). - 1. Gli articoli 27, 28, e 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni che costituivano le comunità montane, senza alcun onere finanziario per lo Stato o le regioni, possono dare vita a unioni di comuni a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o a questi conferite.
3. Gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali o regionali sono gestiti dalle province sulla base di intese tra la provincia e i comuni interessati. Ove l'intesa non viene raggiunta, provvede la regione.
4. Le indicazioni urbanistiche sulla montagna concorrono a formare il piano territoriale di coordinamento.
5. Le opere, gli interventi di pianificazione e le infrastrutture che riguardano le zone montane sono inserite nei programmi triennali dei lavori pubblici delle province.
6. Gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico delle zone montane rientrano in un programma pluriennale settoriale della provincia dedicato alla montagna.
7. Gli interventi finanziari disposti a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.
59. 02. Raisi, Urso, Rosso, D'Alia.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis. (Termini della partecipazione di Italia Lavoro s.p.a. nelle società multiservizi). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge Italia Lavoro s.p.a. provvede a richiedere ai comuni interessati la vendita della sua partecipazione nelle società multiservizi, costituite a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, qualora la partecipazione stessa si protragga da più di cinque anni.
2. I comuni sono tenuti ad indire la gara ad evidenza pubblica entro sei mesi dalla richiesta di Italia Lavoro s.p.a. Nel caso in cui i comuni non provvedono nei termini indicati, la competenza a provvedere spetta alla regione nel cui territorio si situa il comune.
3. Qualora anche la regione non provveda nei successivi sei mesi la partecipazione di Italia Lavoro s.p.a. nella società multiservizi è acquisita dal comune interessato che è tenuto a corrispondere l'intero valore dell'investimento sostenuto da Italia Lavoro s.p.a.
59. 04. Urso, Saglia, Raisi.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis. (Soppressione del Caf-dipendenti). - 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è abrogata.
59. 05. Leo, Urso, Saglia, Raisi, Foti, Fava.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis. (Eliminazione di alcuni benefìci fiscali per le società cooperative non a mutualità prevalente). - 1. All'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, dopo le parole: «cooperative» sono aggiunte le seguenti: «a mutualità prevalente».
59. 06. Leo, Urso, Raisi, Saglia, Foti.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis. (Abrogazione dei cosiddetti indici di serietà per l'attività economica). - 1. L'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
59. 07. Urso, Saglia, Raisi, Leo, Salerno, Fugatti, Fava, Uggè, Garavaglia, Ulivi, Della Vedova, Dozzo, Marinello, Romele.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis. (Incentivi alle aggregazioni aziendali). - 1. Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione è attribuito un premio di concentrazione alle seguenti condizioni:
a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del provvedimento e i ventiquattro mesi successivi;
b) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di aggregazione devono aver esercitato attività omogenee nei due periodi d'imposta precedenti alla data in cui è ultimato il predetto processo ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo.
2. Il premio di concentrazione spetta a condizione che la concentrazione o la aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni e consiste in una riduzione della base imponibile rilevante ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società pari al cinquanta per cento dell'importo risultante dalla differenza tra il reddito dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società da parte della risultante dalla concentrazione o dalla aggregazione e la somma dei redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione.
3. Ai fini del comma 2, si fa riferimento al reddito risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l'aggregazione è ultimata.
59. 08. Leo, Urso, Saglia, Raisi, Foti.