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Allegato A
Seduta n. 168 del 12/6/2007
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(A.C. 2272-bis - Sezione 11)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
preso atto della comune volontà affinché tutte le imprese di carattere pubblico, che assumono la responsabilità di gestire consorzi, società o enti che trattano concessioni relative alla fornitura di servizi ai cittadini, siano indirizzate alla più oculata gestione possibile, con speciale riguardo alla riduzione dei costi di amministrazione, direzione e consulenze,
impegna il Governo:
a svolgere un monitoraggio al fine di verificare che, nel caso in cui società di carattere pubblico acquisiscano i servizi citati in premessa, siano scrupolosamente seguiti i criteri di buona e corretta amministrazione con impegno da parte di tutte le predette imprese, società, consorzi od enti pubblici;
ad adottare le opportune iniziative volte a:
favorire la tendenziale riduzione dei conti di gestione e di amministrazione;
garantire la massima trasparenza degli appalti e dei lavori relativi ad interventi strutturali o comunque agli investimenti, stabilendo norme di garanzia;
verificare che nella fruizione dei servizi con piani tariffari si tengano in considerazione anche gli aspetti sociali dell'utenza, con particolare riguardo alle famiglie con portatori di handicap o anziani non autosufficienti, nonché alle famiglie residenti in località montane o gravemente disagiate.
9/2272-bis/1.(Testo modificato nel corso della seduta) Zacchera, Briguglio, Rositani, Giulio Conti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del provvedimento in esame reca una norma relativa alla distribuzione di GPL a mezzo di serbatoi;
rispetto al testo inizialmente approvato dal Consiglio dei Ministri, il testo approvato dalla Commissione attività produttive - nel sostituire la disposizione originaria - aveva migliorato notevolmente alcuni aspetti rilevanti, soprattutto per quanto concerne il ripristino delle sanzioni oggi previste per comportamenti illeciti in quanto pericolosi per la pubblica e privata incolumità, quali il riempimento abusivo di serbatoi altrui;
risulta evidente che le attuali norme sanzionatone di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, tendono a tutelare non certamente l'interesse contrattuale, bensì il più ampio interesse generale della collettività a che non vengano realizzati comportamenti che rischiano di provocare eventi incidentali particolarmente gravi in quanto coinvolgono apparecchi a pressione;
non sembra che le norme sanzionatorie sopra indicate possano in alcun modo costituire un freno allo sviluppo della libera concorrenza, ma anzi le stesse sono poste a tutela della sicurezza del consumatore finale di GPL, sopratutto in un settore che vede già oggi un numero elevatissimo di operatori concorrenti tra loro;
nel corso dell'esame in Assemblea è stato approvato un emendamento che reinserisce l'abrogazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 128 del 2006, con ciò eliminando proprio le sanzioni previste per il riempimento abusivo di serbatoi altrui concessi in comodato al consumatore finale e con ciò provocando rischi reali di riduzione dei livelli di sicurezza oggi raggiunti nel settore del GPL,
impegna il Governo
a valutare i delicatissimi aspetti relativi alla sicurezza delle attività in argomento con riferimento ai gravi rischi connessi all'abrogazione delle citate norme sanzionatorie e, conseguentemente, a valutare, in sede di verifica dell'attuazione del provvedimento, l'opportunità di adottare un diverso orientamento regolativo sulla materia, eventualmente rimeditando sull'abrogazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo del 22 febbraio 2006, n. 128.
9/2272-bis/2.Provera, Zipponi, Burgio, Trepiccione, Affronti, Ferdinando Benito Pignataro.
La Camera,
premesso che:
l'emissione di denaro in euro a favore dello Stato da parte della Banca d'Italia avviene dietro corresponsione alla banca stessa di debito pubblico;
la Banca d'Italia è di proprietà di privati che si arricchiscono commerciando i titoli di debito, mentre tale debito è pubblico e quindi a carico di tutti i cittadini;
dunque l'utilizzo della moneta euro rappresenta un costo per i cittadini italiani, che non sono più proprietari dell'istituto di emissione nazionale, come anche sono private le banche nazionali di molti Paesi d'Europa e la Banca centrale europea, le cui quote sono detenute dalle banche nazionali;
non vi è nessun motivo che legittimi questo stato di cose visto che la moneta è inconvertibile e non rappresenta alcuna riserva e si tratta quindi di un mero strumento cartaceo di rappresentazione di valori di scambio;
l'articolo 41 del provvedimento in esame mostra l'impegno del Governo a «favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei» e per questo il Governo chiede la delega a riordinare «la disciplina in materia di sistemi di pagamento»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nell'ambito delle diverse attività di competenza del Governo volte a dare seguito alle previsioni contenute nella presente legge, di affrontare la questione del signoraggio vigente sull'utilizzo della moneta euro adottando i provvedimenti necessari ad eliminare i costi finanziari per i cittadini legati all'emissione di tale moneta.
9/2272-bis/3.Buontempo.
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame del provvedimento è stato approvato un emendamento che consente agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, (supermercati, centri commerciali e parafarmacie) di dispensare i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (cosiddetti farmaci di classe C, con obbligo di ricetta medica);
sono in corso i lavori, presso il Ministero della salute, di un tavolo di confronto con gli operatori del settore per rendere il servizio farmaceutico sempre più rispondente ai bisogni dei cittadini, attraverso la graduale introduzione della nuova disciplina sulla liberalizzazione della vendita di farmaci,
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte ad eliminare eventuali incongruità tra il lavoro ed i risultati conseguiti in seno al tavolo di confronto presso il Ministero della salute con l'autorizzazione ad estendere la vendita anche dei farmaci con obbligo di ricetta nelle parafarmacie e presso gli esercizi commerciali.
9/2272-bis/4.(Testo modificato nel corso della seduta) Cancrini, Sanna, Bianchi, Zanotti, Lomaglio, Astore, Dioguardi, Ulivi, Marino, Merlo, Grassi.
La Camera,
premesso che:
è necessario favorire gli scambi commerciali con i Paesi esteri e in generale il commercio internazionale;
ai confini settentrionali sono presenti difficoltà e strozzature delle comunicazioni per le difficili caratteristiche orografiche che rendono poco agevole il transito delle merci anche per l'insufficienza ormai grave dei trafori e dei valichi alpini;
il commercio internazionale è essenziale per l'economia del Paese, che è prevalentemente di trasformazione e di grande beneficio per le aree del Paese contigue ai confini con Stati esteri, e sarebbe reso più agevole con la istituzione di punti franchi nelle province dell'Italia settentrionale confinanti con Stati esteri o con regioni ad autonomia speciale;
tali punti franchi dovrebbero essere istituiti in corrispondenza di scali merci di grandi dimensioni situati sulle principali linee ferroviarie internazionali; l'amministrazione dei punti franchi dovrebbe essere attribuita a consorzi formati dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio nel cui territorio essi sono situati, nonché dalla società Rete ferroviaria italiana Spa;
è opportuno determinare un regime doganale fiscale di punti franchi con:
1) facoltà di compiere nel punto franco tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazioni di servizi;
2) assimilazione delle merci sottoposte nel punto franco a operazioni di manipolazione e trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, alle merci in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti normativi di propria competenza volti ad istituire i punti franchi
secondo i criteri e le caratteristiche indicati in premessa, al fine di favorire sia gli scambi commerciali con l'estero sia le condizioni economiche e sociali dei comuni contigui o vicini alla frontiera settentrionale che hanno, per le loro caratteristiche intrinseche, necessità di sostegni e occasioni di sviluppo economico-sociale.
9/2272-bis/5.Zanetta.
La Camera,
premesso che:
la limitazione al solo Mezzogiorno, disposta dalla legge finanziaria per l'anno 2007, in ordine alla possibilità di costituire zone franche urbane è illogica ed incongrua in quanto non tiene conto del fatto che nel Centro-Nord sono presenti aree urbane degradate che necessitano di interventi per favorire lo sviluppo economico e sociale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere anche alle regioni del Centro-Nord la possibilità di istituire zone franche urbane con particolare riferimento ad aree e quartieri degradati situati nelle province confinanti con Stati esteri.
9/2272-bis/6.Rosso, Zanetta.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del provvedimento in esame reca una norma relativa alla distribuzione di GPL a mezzo di serbatoi;
rispetto al testo inizialmente approvato dal Consiglio dei Ministri, il testo approvato dalla Commissione attività produttive - nel sostituire la disposizione originaria - aveva migliorato notevolmente alcuni aspetti rilevanti, soprattutto per quanto concerne il ripristino delle sanzioni oggi previste per comportamenti illeciti in quanto pericolosi per la pubblica e privata incolumità, quali il riempimento abusivo di serbatoi altrui;
risulta evidente che le attuali norme sanzionatone di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, tendono a tutelare non certamente l'interesse contrattuale, bensì il più ampio interesse generale della collettività a che non vengano realizzati comportamenti che rischiano di provocare eventi incidentali particolarmente gravi in quanto coinvolgono apparecchi a pressione;
non sembra che le norme sanzionatorie sopra indicate possano in alcun modo costituire un freno allo sviluppo della libera concorrenza, ma anzi le stesse sono poste a tutela della sicurezza del consumatore finale di GPL, sopratutto in un settore che vede già oggi un numero elevatissimo di operatori concorrenti tra loro;
nel corso dell'esame in Assemblea è stato approvato un emendamento che reinserisce l'abrogazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 128 del 2006, con ciò eliminando proprio le sanzioni previste per il riempimento abusivo di serbatoi altrui concessi in comodato al consumatore finale e con ciò provocando rischi reali di riduzione dei livelli di sicurezza oggi raggiunti nel settore del GPL;
l'abrogazione delle sanzioni, disposta con l'approvazione del predetto emendamento, opera una sanatoria di comportamenti illegali, dando alle aziende del settore interessato ed agli stessi cittadini un segnale di assenza di attenzione verso i delicati profili connessi alla sicurezza dei serbatoi di GPL,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, in sede di attuazione del provvedimento, iniziative normative volte a prevedere un adeguato impianto sanzionatorio per comportamenti illeciti in ordine al riempimento abusivo di serbatoi altrui.
9/2272-bis/7.Saglia, Fava.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 19 del disegno di legge in esame reca delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;
la prevenzione incendi è una funzione di preminente interesse pubblico;
la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'obbligo, per il richiedente il certificato di prevenzione incendi, di produrre copia scritta della parte del documento di valutazione-rischi di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la sola parte relativa alla valutazione dei rischi di incendio (di cui anche al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998) e alla valutazione del rischio di esplosione di cui all'articolo 88-quinquies del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché copia del conseguente piano di evacuazione e di gestione delle emergenze di cui agli articoli 4, comma 5, lettera e), e 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994 (decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998).
9/2272-bis/8.Burgio, Provera, Zipponi, Ferrara, Rocchi, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
la condivisione di opere multimediali, resa possibile da internet, è un'occasione di crescita e di arricchimento per il singolo e la collettività;
la creazione a fini didattici di siti internet a libero accesso, creati e utilizzati principalmente da studenti e docenti e messi in rete col fine primario di supporto formativo è sempre più diffusa;
i siti scolastici e di altre associazioni o i blog utilizzano, per fini didattici, file sonori, immagini protette, citazioni d'autore;
non esistono comunicazioni ufficiali del Ministero della pubblica istruzione che informino gli insegnanti dei limiti entro cui utilizzare materiale sui siti internet o sui blog didattici;
la legge 22 aprile 1941, n. 633, dà adito ad interpretazioni contrastanti in merito alla differenza di trattamento tra l'uso didattico-formativo-istituzionale e l'uso commerciale per l'utilizzo di immagini protette dai diritti d'autore;
un'associazione di consumatori ha raccolto più di 7.000 firme su una petizione finalizzata alla modifica della legge sul diritto d'autore;
l'Italia dovrebbe promuovere il diritto di accesso all'informazione, con qualunque mezzo e in qualunque modo,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volta a liberalizzare le riproduzione per uso personale, senza fini di lucro, di software, libri di testo e brani musicali, modificando in modo appropriato la legge 22 aprile 1941, n. 633.
9/2272-bis/9.Maroni, Fava.
La Camera,
premesso che:
le città sono oramai al collasso. L'inquinamento provocato dalle automobili
e dal traffico privato le rendono pressoché invivibili, tanto che negli ultimi anni la definizione di «città a misura d'uomo» ha lasciato il posto alla nuova e provocatoria definizione di «città a misura di automobile», che la dice lunga su cosa effettivamente risultano oggi;
numerosi rilievi dimostrano come in ambiente urbano la congestione provocata dal traffico veicolare incida profondamente sulla qualità della vita e sui tempi delle persone. I danni alla salute derivanti dall'inquinamento liberato dagli autoveicoli sono imputabili per il 72 per cento al monossido di carbonio, per il 46 per cento ai composti organici volatili non metanici, oltre al famigerato PM10 ed al benzene;
d'altra parte la recente eliminazione del piombo dalle benzine non ha risolto il problema delle emissioni di veleni dalle automobili in quanto le cosiddette benzine «verdi» si stanno rivelando assai più insidiose rispetto a quelle tradizionali poiché contengono una maggiore quantità di idrocarburi aromatici (benzene, tolueni, xileni, ecc.) in grado di esercitare effetti tossici sull'organismo anche a basse concentrazioni;
un flusso veicolare congestionato è maggiormente inquinante poiché la bassa velocità comporta la maggiore permanenza in un tratto stradale degli stessi veicoli che in altre condizioni sarebbero smaltiti più in fretta con il relativo aumento del tempo di esposizione all'inquinamento. Inoltre il flusso forzato costringe gli automobilisti a marciare a basse velocità, con un uso di marce basse (prevalentemente la seconda e la terza, nonché la prima per le ripartenze) comportando un regime di rotazione dei motori piuttosto alto e quindi una maggiore emissione di inquinanti atmosferici ed una rumorosità superiore rispetto a quelli generati da un traffico scorrevole in condizioni di flusso stabile;
è perciò ineludibile la necessità di invertire la rotta, diminuendo i flussi di traffico e riconvertendo le città, poiché esse rappresentano nel loro complesso una delle istanze principali ai quali anche il Parlamento, oltre alle istituzioni locali, deve dare soluzioni valide, anche per adempiere in maniera concreta al mandato di tutti quei cittadini che, in quanto tali, vogliono vivere bene i loro spazi ed i loro ambienti quotidiani;
vivere bene in città dunque significa anche e soprattutto decongestionare il flusso di automobili e di veicoli privati. In quest'ottica il trasporto pubblico va potenziato, stimolato e preferito come vero e proprio modello di sviluppo futuro della viabilità delle città;
se il numero dei veicoli supera la capacità di carico dello spazio urbano, a pagarne le conseguenze saranno, come sempre, i soggetti più deboli e, tra questi, i bambini e gli anziani;
in numerose città italiane i marciapiedi sono progressivamente diventati dei parcheggi, e si parcheggia oramai in seconda e terza fila e agli incroci, impedendo ai mezzi del trasporto pubblico urbano di conservare una velocità adeguata ed impedendo la mobilità di pedoni, ciclisti e di altre tipologie di persone che preferiscono non servirsi dell'automobile come unico mezzo di spostamento;
gli effetti di un uso spropositato del mezzo privato sono pesantissimi sulla stessa salute dei cittadini. È nota la denuncia dell'Organizzazione mondiale della sanità di qualche anno fa, quando, tra l'altro, si scoprì che l'Italia, in modo scorretto, non aveva neppure recepito le direttive europee emanate in materia. Da ricerche finanziate dalla Commissione europea è emerso che, nella sola capitale, le concentrazioni di PM10 (polveri sottili) superiori ai 20 microgrammi per metro cubo causano 45 morti premature ogni 100 mila abitanti all'anno contro gli 11,7 di Parigi e i 5,9 di Londra;
il decongestionamento del traffico urbano, attraverso lo sviluppo ed il potenziamento del trasporto pubblico locale,
realizza anche l'economicità di gestione del sistema: il costo energetico dello spostamento di una persona, infatti, per 1 Km in auto occupata da un solo passeggero è 100 volte superiore a quello dello stesso percorso effettuato con mezzo pubblico;
altro fattore che maggiormente ha portato ad un innalzamento dell'inquinamento atmosferico, dovuto al maggior flusso di veicoli privati ed al conseguente congestionamento della strade urbane è senza dubbio il pendolarismo per finalità lavorative o per la fruizione di particolari servizi;
d'altra parte lo stesso pendolarismo comporta costi economici che incidono significativamente sui redditi familiari, particolarmente dei ceti medio-bassi, con oneri che possono essere certamente configurati quali costi per la produzione del reddito delle famiglie dei lavoratori,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative a sostegno del reddito, volte a promuovere ed incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini del trasporto pubblico, che introducano agevolazioni fiscali che consentano ai contribuenti di dedurre l'onere annuo sostenuto per le spese di acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.
9/2272-bis/10.Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Vacca, Diliberto, Soffritti.
La Camera
premesso che:
in Italia acquistare una casa è un traguardo importante, ma non privo di ostacoli anche per le varie implicazioni economiche che comporta. I problemi di molte coppie che vivono in città e cercano casa vengono ingigantiti e moltiplicati dalla normativa che attualmente regola la materia;
la trattativa con gli agenti immobiliari è, infatti, spesso disseminata di difficoltà reali. Il primo scoglio, quando si decide di acquistare una casa, nasce dal se, come e quanto pagare la provvigione qualora si sia optato per il ricorso a un'agenzia immobiliare;
la norma di base è contenuta nel codice civile, il quale, all'articolo 1755, afferma che «Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento»;
sembrerebbe tutto chiaro, ma non è così, perché talvolta i modelli contrattuali in circolazione contengono clausole abusive che ribaltano questo principio e praticamente obbligano a pagare comunque al mediatore la provvigione anche in caso di rinuncia o di rifiuto alla conclusione dell'affare. Infatti questa circostanza produce un danno al consumatore che cerca casa;
su questo aspetto è intervenuta la Corte di cassazione la quale, con una sentenza, ha ribadito che di fronte alle inadempienze di un'agenzia immobiliare il «cliente ha diritto a negare o a ridurre l'importo della provvigione»;
un'altra anomalia del tutto italiana è quella di far pagare la provvigione sul valore della casa sia a colui che vende sia a colui che acquista, come prevede il citato articolo 1755 del codice civile. In altri Paesi europei infatti, come la Francia, la Spagna e il Portogallo, la provvigione all'agenzia la paga solo uno dei protagonisti, e cioè il venditore;
in assenza di vincoli comunitari che disciplinino la materia, è opportuno tentare di limitare le spese a cui vanno incontro i cittadini al momento dell'acquisto di una casa quando si è scelto di rivolgersi a un'agenzia immobiliare, considerato che nel bilancio preventivo occorre aggiungere, appunto, un'ulteriore voce di spesa: la provvigione per il mediatore, che per la maggior parte delle agenzie immobiliari ammonta a una cifra
che oscilla tra il 2 per cento e il 4 per cento del valore della casa acquistata,
impegna il Governo
ad adottare le opportune inziative volte a dar seguito a quanto citato in premessa in materia di provvigioni nelle mediazioni aventi ad oggetto beni immobili.
9/2272-bis/12.(Testo modificato nel corso della seduta) Napoletano, Galante, Ferdinando Benito Pignataro.
La Camera,
premesso che:
da quando l'Italia ha fatto ingresso nell'euro non sono state adottate adeguate misure di monitoraggio dei prezzi delle tariffe: di qui la perdita progressiva del potere d'acquisto di salari, stipendi e pensioni;
il ridimensionamento del reddito dei lavoratori dipendenti contribuisce in maniera cospicua a contrarre i consumi ed il relativo mercato interno, senza peraltro che a ciò abbia corrisposto in passato e corrisponda oggi alcun beneficio in termini occupazionali, come invece in più occasioni hanno sempre assicurato i sostenitori della liquidazione della «scala mobile»;
la salvaguardia del valore reale delle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di fronte ad un'inflazione crescente rappresenta l'applicazione dello stesso dettato costituzionale in merito al diritto della lavoratrice e del lavoratore a percepire costantemente nel tempo una retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del loro lavoro,
impegna il Governo
a difendere il valore reale delle retribuzioni da lavoro dipendente dall'aumento dell'inflazione almeno per quanto riguarda l'aumento dei prezzi delle tariffe essenziali, adottando, ove ne ravvisi l'opportunità, le iniziative normative di propria competenza volte a prevedere che gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.
9/2272-bis/13.Sgobio, Vacca, Ferdinando Benito Pignataro.
La Camera,
premesso che:
come già avvenuto più volte nel recente e recentissimo passato, accadimenti eccezionali come guerre o altro, che producono come conseguenza «collaterale» l'aumento brusco e repentino delle tariffe essenziali, hanno comportato anche la perdita progressiva del potere d'acquisto di salari, stipendi e pensioni;
il ridimensionamento del reddito dei lavoratori dipendenti contribuisce in maniera cospicua a contrarre i consumi ed il relativo mercato interno, senza peraltro che a ciò abbia corrisposto in passato e corrisponda oggi alcun beneficio in termini occupazionali, come invece in più occasioni hanno sempre assicurato i sostenitori della liquidazione della «scala mobile»;
la salvaguardia del valore reale delle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di fronte ad un'inflazione crescente rappresenta l'applicazione dello stesso dettato costituzionale in merito al diritto della lavoratrice e del lavoratore a percepire costantemente nel tempo una retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del loro lavoro,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che, ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi
delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisca in un apposito fondo destinato ad alimentare opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito.
9/2272-bis/14.Vacca, Sgobio, Ferdinando Benito Pignataro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis, introdotto dall'Aula a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1. 01, a firma dei deputati D'Elia e Trepiccione, rischia di determinare una serie di conseguenze negative pesantissime sull'efficienza e la capillarità del servizio farmaceutico;
tale misura avrebbe esiti negativi, oltre che per le farmacie, principalmente per i cittadini, i quali vedrebbero, nell'immediato, ridotte le garanzie a tutela della salute a seguito dell'ampliamento dell'offerta di farmaci importanti e delicati e, in un prossimo futuro, rischierebbero di non disporre più di una farmacia nel proprio quartiere o nel proprio comune di residenza;
l'approvazione definitiva della norma di cui all'articolo 1-bis consentirebbe la vendita negli esercizi commerciali dei farmaci con ricetta medica a carico dei cittadini (fascia C), con esiti devastanti sull'efficienza e la capillarità delle farmacie, ma soprattutto sulla tutela della salute dei cittadini in quanto alcuni di questi farmaci, di enorme rilevanza terapeutica, possono essere anche molto pericolosi, essendovi tra essi stupefacenti, anabolizzanti, ormoni, «pillola del giorno dopo», tanto che per essi è richiesta la ricetta medica;
non vi è stata concertazione nella predisposizione dell'emendamento e anche autorevoli rappresentanti del Governo, a partire dallo stesso Ministro della salute, ne hanno preso le distanze,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire un apposito tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private per individuare soluzioni stabili nel tempo, che possano garantire un servizio farmaceutico sempre più efficiente e rispondente alle esigenze dei cittadini, soprattutto a tutela della salute pubblica.
9/2272-bis/15.Misuraca, Marinello, Stagno d'Alcontres, Fallica, Angelino Alfano, Giudice, Grimaldi, Germanà, Minardo.
La Camera,
premesso che:
il diritto di autore e altri diritti connessi al suo esercizio sono regolamentati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dalla legge 18 agosto 2000, n. 248;
dette leggi normano le opere protette dal diritto d'autore (cioè le opere di natura creativa che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia), per tutta la vita dell'autore ed estesa fino al 31 dicembre del 70o anno dopo la sua morte, momento dal quale l'opera è considerata di pubblico dominio e può essere riprodotta liberamente;
le suddette leggi vietano, totalmente o parzialmente, le riproduzioni «illecite» introducendo così, oggettivamente, ulteriori limitazioni alla possibilità di accedere alla cultura, soprattutto per le giovani generazioni;
in realtà la riproduzione per uso personale di un prodotto intellettuale dovrebbe essere certamente regolamentata, ma non perseguita, sia perché la «libertà di copia» favorisce la diffusione di conoscenze e di saperi all'interno della società, sia perché nel prezzo di vendita finale di un prodotto intellettuale - sempre più elevato - è comunque già ampiamente conteggiata la possibilità di una sua riproduzione non per fine di lucro;
non bisogna inoltre dimenticare la recente sentenza della Corte di Cassazione (III sezione penale, sentenza n. 149 del 9 gennaio 2007) che ha assolto due studenti universitari torinesi dal procedimento che li vedeva accusati di aver abusivamente duplicato, a fine di lucro e per uso personale, opere di diversa natura (cinematografica, informatica et similia);
la Corte ha infatti stabilito che i due ragazzi utilizzavano le copie senza fini di lucro, quindi li ha assolti, riconoscendo la possibilità dell'uso personale delle stesse;
se è giusto tutelare le esigenze legate ai diritti degli autori e degli editori di un prodotto intellettuale, dall'altro si ritiene altrettanto giusto non precludere al pubblico l'accesso a opere o parti di opere per soddisfare le proprie legittime necessità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a procedere ad una effettiva liberalizzazione che consenta la riproduzione unicamente per uso personale e senza fini di lucro di brani musicali, libri di testo ed altre opere intellettuali similari.
9/2272-bis/16. (Ulteriore nuova formulazione). Trepiccione, Bonelli, Vacca.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del disegno di legge in esame concernente misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, prevede, al comma 1, lettera b), che il Ministro dei trasporti, ogni sei mesi presenti al Parlamento una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
le organizzazioni sindacali dei tassisti, in data 31 maggio 2007, si sono incontrate con il relatore del disegno di legge, on. Andrea Lulli, e con il Sottosegretario Filippo Bubbico per verificare ed approfondire le problematiche interpretative relative anche al citato articolo 8;
nel corso dell'incontro, sono state chiarite le questioni che avevano suscitato preoccupazione ed allarme nella categoria, convenendo sulla univoca interpretazione dell'articolo 8 che non investe problematiche attinenti alla categoria,
impegna il Governo
a prendere formalmente atto del risultato di tale incontro e della univoca interpretazione in tale occasione data al richiamato articolo 8, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame, confermando che il contenuto del medesimo non investe problematiche attinenti alla categoria dei tassisti.
9/2272-bis/17.La Russa, Gasparri, Alemanno, Leone.
La Camera,
premesso che:
in nessun Paese europeo è messa in opera la soluzione proposta dall'articolo 1-bis, introdotto dall'Aula a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.01;
i farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, citati nel suddetto articolo e considerati come medicinali di
fascia C prescrivibili con ricetta medica, in realtà comprendono farmaci di enorme rilevanza terapeutica e pericolosità, quali stupefacenti, anabolizzanti, ormoni, «pillola del giorno dopo» e farmaci oncologici, il che presupporrebbe anche la dotazione di appositi modelli e registri, come quelli previsti per gli stupefacenti;
nei punti vendita previsti dal suddetto articolo 1-bis non risultano previsti controlli quali quelli cui sono sottoposte le farmacie,
appare necessario verificare con particolare attenzione l'applicazione della nuova disciplina, con riferimento soprattutto alle conseguenze negative per il cittadino che la stessa può determinare, riconsiderando all'esito di tale verifica anche l'effettiva opportunità che tutti i farmaci di fascia C, dispensati dietro presentazione di ricetta medica ripetibile o non ripetibile, siano venduti in siti alternativi alle farmacie,
impegna il Governo
a dar seguito a quanto esposto in premessa.
9/2272-bis/18.Ulivi, Mancuso, Lisi, Castellani, Pedrizzi, Consolo, Gasparri, Mazzaracchio, Ceccacci Rubino, Benedetti Valentini, Astore, Sanna, Grassi, Giulio Conti, Di Virgilio, Bocciardo, Misuraca.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, oltre alle misure relative alle attività produttive e commerciali, prevede interventi in diversi settori di rilevanza nazionale;
gli effetti delle liberalizzazioni si trovano in alcuni casi in contrasto con gli interessi di categorie di lavoratori, a cui è necessario garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, la stabilizzazione del lavoro e la valorizzazione delle esperienze professionali;
tra le varie materie trattate nel provvedimento più di un articolo afferisce al settore della cultura, di cui i beni culturali rappresentano un ambito strategico per lo sviluppo economico e culturale del Paese;
oltre tremila persone tra archeologi, storici dell'arte e conservatori dei beni culturali sopperiscono da anni alle insufficienze di organico e di risorse messe a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, senza alcuna prospettiva di stabilizzazione;
questi professionisti sono impegnati nella catalogazione del patrimonio artistico, in attività di scavo archeologico, nella redazione di documentazione e relazioni scientifiche di scavi o progetti, nella realizzazione di carte del rischio o nella progettazione e realizzazione di allestimenti museali e apparati didattici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di attivare processi di stabilizzazione del lavoro precario e di valorizzazione delle esperienze professionali di archeologi, storici dell'arte e conservatori dei beni culturali che operano nel settore dei beni culturali.
9/2272-bis/19.Guadagno detto Vladimir Luxuria, Burgio, Folena, Provera, Zipponi, Ferrara, Rocchi, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, oltre alle misure relative alle attività produttive e commerciali, prevede interventi in diversi settori di rilevanza nazionale;
gli effetti delle liberalizzazioni sono in alcuni casi in contrasto con gli interessi di alcune categorie di lavoratori, a cui è necessario garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, la stabilizzazione del lavoro e la valorizzazione delle esperienze professionali;
tra le varie materie trattate nel provvedimento più di un articolo afferisce al settore della cultura, di cui i beni culturali rappresentano un ambito strategico per lo sviluppo economico e culturale del Paese;
con l'estensione della disciplina comunitaria degli appalti ai lavori su beni culturali è sorto il problema dell'individuazione delle imprese qualificate per la partecipazione alle relative gare e dell'acquisizione della qualifica di restauratore da parte dei loro dipendenti;
il codice dei beni culturali e paesaggistici del 2004 riserva ai soli restauratori la competenza ad intervenire su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici (articolo 6);
per l'accesso alla professione in futuro il codice prevede l'emanazione di decreti diretti a stabilire i profili professionali e le attività del restauratore e delle figure ausiliarie all'attività di restauro, il percorso formativo per ottenere il riconoscimento della qualifica di restauratore, senza ulteriori esami abilitativi alla professione, e le modalità di accreditamento delle scuole di formazione che, oltre all'Istituto centrale per il restauro e l'Opificio delle pietre dure, potranno diplomare restauratori;
in relazione a coloro che già lavorano nel campo del restauro, il codice riconosce automaticamente la qualifica di restauratore, senza alcun esame di idoneità, ai seguenti soggetti: diplomati all'ICR e Opificio delle pietre dure; diplomati, con corso almeno biennale, presso scuole di restauro statali o regionali con attività di responsabilità di restauro di almeno due anni certificata dalla soprintendenza (detti requisiti devono essere posseduti nel 2001, ossia alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, che già li prevedeva per l'acquisizione della qualifica di restauratore); coloro i quali abbiano svolto attività di responsabilità in lavori di restauro per almeno otto anni certificata dalla soprintendenza, sempre al 2001;
sempre per coloro che già lavorano nel campo del restauro, il codice prevede altresì l'acquisizione della qualifica di restauratore, previo superamento di un esame abilitativo, ai soggetti dotati dei requisiti che, posseduti nel 2001 in base al citato decreto ministeriale n. 420 del 2001, permettevano la qualifica di collaboratore-restauratore, e ai titolari di laurea specialistica, purché iscritti prima dell'entrata in vigore del codice (1o maggio 2004);
appare opportuno verificare la necessità di consentire l'ammissione all'esame di abilitazione di coloro che abbiano conseguito la qualifica di collaboratore restauratore alla data del 1o maggio 2004 e che inoltre dimostrino di aver svolto, alla data del 30 giugno 2007, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali,
impegna il Governo
a dar seguito a quanto citato in premessa.
9/2272-bis/20.De Simone, Burgio, Folena, Provera, Zipponi, Ferrara, Rocchi, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure a favore della concorrenza e del cittadino consumatore-utente attraverso la liberalizzazione di taluni servizi;
la legislazione attuale sul diritto d'autore reca restrizioni tali da pregiudicare alcuni basilari diritti dei cittadini in merito alla diffusione della conoscenza e
soprattutto norme penali che puniscono la condivisione dei saperi,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a modificare la disciplina del diritto d'autore che prevedano, tra l'altro, l'abolizione delle sanzioni penali per la condivisione della conoscenza, in particolare attraverso le reti di telecomunicazione, nonché la liberalizzazione della copia per uso personale di opere di ingegno e l'introduzione del fair use nell'ordinamento nazionale al fine di consentire la riproduzione di opere di ingegno ai fini didattici, di studio e ricerca, di esemplificazione e di critica.
9/2272-bis/21.Acerbo, Folena, Vacca.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure a favore di alcuni enti culturali, tra i quali non è incluso l'Ente teatrale italiano,
impegna il Governo
a valutare le opportune iniziative normative volte ad estendere all'ETI l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/2272-bis/22.(Testo modificato nel corso della seduta) Folena, Migliore.
La Camera
premesso che:
con un emendamento soppressivo è stata cancellata la norma prevista nell'articolo 7 del disegno di legge in esame riguardante i controlli metrologici sui sistemi di misura utilizzati nei processi di trasporto e riconsegna del gas naturale;
la notevole stratificazione normativa in materia di metrologia, risalente addirittura al 1890, necessita di un chiaro e aggiornato riferimento normativo;
le liberalizzazioni nel settore del gas sono ancora lontane da una completa realizzazione ed esiste ancora un monopolio che controlla e gestisce gli afflussi del metano dai principali gasdotti;
anche per effetto di tale situazione il costo della bolletta del gas in Italia è la più alta in Europa e i cittadini lamentano la scarsa chiarezza delle bollette;
appare opportuno intervenire con norme volte a rafforzare i controlli di metrologia legale sui sistemi di misurazione utilizzati su tutta la filiera produttiva e distributiva del gas,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le iniziative coerentemente alla premessa.
9/2272-bis/23.(Testo modificato nel corso della seduta) D'Agrò.
La Camera,
premesso che:
l'introduzione dell'articolo 1-bis, relativo alla possibilità di vendita dei farmaci di fascia C negli esercizi commerciali, rischia di determinare una serie di conseguenze negative sull'efficienza e sulla capillarità del servizio farmaceutico;
tale misura danneggerebbe, oltre alle farmacie, anche i cittadini che nell'immediato vedrebbero ridotte le garanzie sull'offerta di farmaci importanti e delicati e, in futuro, rischierebbero di non disporre più di una farmacia nel proprio quartiere o nel proprio comune di residenza;
appare necessario svolgere gli opportuni approfondimenti ed una riflessione generale sulle modalità di vendita dei farmaci, valutando - tra le diverse questioni - anche l'opportunità che i me
dicinali con obbligo di ricetta medica siano venduti in esercizi diversi dalle farmacie,
impegna il Governo:
ad eliminare eventuali incongruità tra il lavoro ed i risultati conseguiti in seno al tavolo di confronto presso il Ministero della salute con l'autorizzazione ad estendere la vendita anche dei farmaci con obbligo di ricetta nelle parafarmacie e presso gli esercizi commerciali.
9/2272-bis/24.(Testo modificato nel corso della seduta) Tassone.
La Camera,
premesso che:
nonostante le norme elaborate dal Governo Berlusconi per il sostegno della imprenditoria giovanile agricola e per l'agricoltura di montagna, che prevedono la riduzione degli oneri fiscali e notarili per l'acquisto di terreni destinati a coltura, la parcellizzazione dei terreni agricoli in vaste aree del Paese resta uno dei motivi principali del mancato sviluppo;
tale fenomeno è ancora più rilevante nelle aree marginali del Paese, laddove la povertà relativa e l'abbandono delle campagne nei primi decenni del dopoguerra, ha portato sia allo spezzettamento estremo delle proprietà, sia alla difficoltà di individuare i legittimi proprietari;
si aggiunga infine che il basso valore della terra non ne rende conveniente l'acquisto, se non oltre una certa soglia dimensionale, a causa dei costi fiscali e notarili, che, anche per un solo metro quadro, superano i mille euro;
tutto ciò impedisce sia lo sviluppo agricolo, sia quello turistico, in quanto terreni troppo spezzettati non sono edificabili, nemmeno se classificati come tali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, anche in sede di attuazione del provvedimento in esame, o in altro provvedimento, ulteriori iniziative normative in favore della ricomposizione fondiaria che prevedano, per i terreni di valore catastale inferiore a 5.000 euro, il drastico abbattimento delle imposte di registro ipotecaria e catastale e la forte riduzione degli oneri notarili.
9/2272-bis/25.(Testo modificato nel corso della seduta) Lazzari, Giudice, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
La Camera,
premesso che:
l'ennesima «lenzuolata» del Ministro dello sviluppo economico ricalca pedissequamente lo schema meramente propagandistico di quelle che l'hanno preceduta e rappresenta quindi l'esatto contrario di quello che sarebbe necessario per sostenere le attività economiche e per tutelare realmente i consumatori;
si è in presenza, per l'ennesima volta, all'uso eccessivo e sostanzialmente incostituzionale da parte del Governo dello strumento della delega legislativa; questo provvedimento reca infatti numerose deleghe con princìpi e criteri direttivi eccessivamente generici e carenti e quindi in sostanziale violazione di quanto prescritto dall'articolo 76 della Costituzione,
impegna il Governo
a rispettare la lettera e lo spirito dell'articolo 76 della Costituzione ed evitare l'uso improprio della delegazione legislativa, privilegiando norme immediatamente applicative da sottoporre al vaglio del Parlamento.
9/2272-bis/26.Leone.
La Camera,
premesso che:
nelle bollette relative ai servizi di fornitura di elettricità, acqua, gas e telefonia sono indicati i costi relativi al pagamento di tasse o oneri concessori;
sulla voce in oggetto, con l'aggiunta dei consumi, dei vari canoni e di altri oneri è calcolata successivamente l'imposta sul valore aggiunto in addebito;
sostanzialmente quindi l'IVA è calcolata anche su un'imposta,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte ad introdurre disposizioni che obblighino i fornitori dei pubblici servizi a scorporare oneri e tasse di concessione dal calcolo dell'imposta sul valore aggiunto.
9/2272-bis/27.Fedele, Franzoso, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 del disegno di legge in esame reca misure in materia di trasporto ferroviario;
una particolare attenzione dovrà essere posta alle tratte ferroviarie regionali e interregionali;
queste tratte ineriscono allo specifico servizio del trasporto degli studenti e dei pendolari, che dovrà essere comunque garantito a livelli di efficienza e di diffusione oraria corrispondente alle esigenze dei soggetti interessati a costi socialmente contenuti,
impegna il Governo:
a vigilare con gli strumenti a sua disposizione affinché, in particolare, il servizio del trasporto ferroviario per studenti e pendolari conservi qualità, contenimento dei costi per l'utenza e diffusione oraria adeguata;
a finalizzare gli eventuali utili di gestione alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, al rinnovamento del parco mezzi e del materiale rotabile, nonché allo sviluppo di una politica adeguata sui temi della sicurezza degli utenti e dei lavoratori.
9/2272-bis/28.Mario Ricci, Provera, Burgio, Soffritti, Ferdinando Benito Pignataro, Attili.
La Camera,
premesso che:
con l'articolo 20 sono state introdotte norme dirette a favorire l'intervento nel capitale di rischio delle società da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, nel tentativo di favorire anche in Italia l'espansione di un fenomeno ampiamente diffuso nei Paesi finanziariamente maturi;
in taluni casi gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari sono in grado di condizionare le scelte delle società nel cui capitale hanno investito,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere adeguati meccanismi di tutela dei piccoli azionisti delle società che presentino rilevanti partecipazioni da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.
9/2272-bis/29.(Testo modificato nel corso della seduta) Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
La Camera,
premesso che:
appare necessario prevedere al più presto una disciplina legislativa organica volta ad evitare che gli oneri connessi al recupero dei crediti superino addirittura la somma del debito per il quale si tenta il recupero dello stesso,
impegna il Governo
ad assumere rapidamente le iniziative idonee a prevedere, anche attraverso lo strumento della delega legislativa, una disciplina organica in materia di limitazioni al recupero dei crediti.
9/2272-bis/30 (Nuova formulazione) Giudice.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito della diffusione di prodotti editoriali negli scorsi anni è stata tentata una sperimentazione relativa alla vendita di quotidiani in punti vendita commerciali di media grandezza;
tale sperimentazione non ha influito sulla redditività delle edicole,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative nell'ambito del disegno di legge di riordino dell'editoria, volte a promuovere la concorrenzialità nella vendita di tutti i prodotti editoriali, con esclusione di quelli a carattere pornografico.
9/2272-bis/31.(Testo modificato nel corso della seduta) Valducci, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame elimina diversi ostacoli alle attività commerciali, tra cui i criteri di contingentamento e di distanza, nonché il divieto di vendere prodotti accessori all'attività svolta;
si ritiene necessario ampliare il processo di liberalizzazione intervenendo su orari e prezzi di vendita,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure di liberalizzazione eliminando i vincoli di orario alle attività di vendita al consumatore finale e le limitazioni temporali alle vendite promozionali.
9/2272-bis/32.Luciano Rossi, Fratta Pasini, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Lazzari, Milanato, Valducci, Alfredo Vito.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede la liberalizzazione di alcune professioni, tra cui quella degli agenti immobiliari, per cui non sarà più necessaria l'iscrizione al ruolo alla Camera di commercio, aprendo di fatto la professione a chiunque;
un'eventuale abolizione del ruolo rappresenta un concreto rischio di deregulation incontrollata con ricadute di vario carattere non solo per le imprese, ma proprio per quei consumatori per i quali il conseguimento, da parte dell'agente immobiliare, di una qualifica professionale, costituisce una delle garanzie essenziali nell'ambito delle trattative;
appare opportuno verificare le conseguenze che si determineranno in sede di applicazione di tali previsioni, al fine di evitare ricadute negative per il cittadino;
appare opportuno che all'esito di tale verifica possa essere riconsiderato anche quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, al fine di confermare i requisiti professionali per l'accesso alla professione, cioè un percorso formativo e professionalizzante;
appare altresì opportuno prevedere in ogni caso misure volte a consentire la verifica obbligatoria per le autocertificazioni e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari ove prescritti dalla legislazione vigente,
impegna il Governo
a dare seguito a quanto indicato in premessa.
9/2272-bis/33.Garagnani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce numerose disposizioni modificative del codice stradale, in materia di portabilità della targa, regime giuridico degli autoveicoli e circolazione;
il codice della strada sta diventando uno strumento sempre più complesso, il suo sistema sanzionatorio in taluni casi prevede disposizioni sempre più abnormi sia in termini monetari che di avvio di procedimenti amministrativi, mentre viceversa dovrebbe essere una guida alla circolazione ed un semplificatore del diritto alla circolazione dei cittadini;
l'articolo 12 in particolare, sui servizi di polizia stradale, è impostato secondo criteri meramente repressivi delle violazioni del codice, mentre risulta assolutamente assente lo spirito di collaborazione che dovrebbe animare i rapporti tra cittadini e tutori dell'ordine,
impegna il Governo
a modificare le disposizioni del codice nel senso di sottolineare la funzione di regolatori del traffico da parte dei soggetti che esercitano i poteri di polizia stradale, nonché di esaltare il principio di collaborazione tra polizia stradale ed utenza.
9/2272-bis/34.Fratta Pasini, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Lazzari, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame riguarda la tutela dei consumatori ed una serie di liberalizzazioni che riguardano anche il codice della strada;
richiamandosi ad entrambi gli argomenti sono stati presentati emendamenti volti ad impedire un diffuso malcostume posto in essere da parte delle amministrazioni locali in materia di codice stradale e volto ad incrementare le entrate degli enti medesimi;
si tratta della collocazione di autovelox senza preavviso ed in tratti di strada ai quali è stato posto un limite di velocità esageratamente basso; con tale sistema taluni comuni, che si dovrebbero vergognare del proprio operato, hanno incrementato le proprie entrate anche del 300 per cento;
la questione è stata posta più volte in Parlamento anche a seguito di episodi di danneggiamento della cosa pubblica e di ribellione dei cittadini vessati; numerose inchieste giornalistiche hanno messo bene in chiaro peraltro che l'automobilista, subissato di regole, è ormai considerato la classica «gallina dalle uova d'oro»: si è arrivati al punto che le sanzioni stradali sono considerate dai comuni un obiettivo di bilancio, cui bisogna necessariamente tendere ai fini del pareggio, con iscrizione in entrata della cifra che si intende raggiungere e non con una iscrizione «per memoria»,
impegna il Governo
ad individuare opportuni limiti al fenomeno descritto in premessa, con particolare riguardo alla destinazione delle somme raccolte per violazioni relative
alla velocità dei veicoli ed ai metodi di iscrizione a bilancio delle entrate comunali.
9/2272-bis/35.Gianfranco Conte.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni per accelerare l'apertura delle attività produttive, originariamente inserite nel provvedimento in esame sono confluite in un autonomo disegno di legge, che tuttavia non impone obblighi cogenti alla pubblica amministrazione, ma si limita a stabilire dei termini decorsi i quali eventualmente si procede per «silenzio assenso»;
attualmente non sono previsti obblighi per i fornitori di servizi pubblici per l'allaccio all'utenza entro tempi definiti;
le lungaggini burocratiche ed i ritardi nell'allaccio dei servizi pubblici rappresentano un costo per i cittadini, valutabile in termini di danno emergente,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative normative volte:
a) ad imporre ai fornitori di servizi pubblici l'obbligo di concordare con l'utenza tempi certi per l'allaccio al servizio;
b) ad introdurre il principio del risarcimento del danno emergente, qualora, nell'ambito della realizzazione di una nuova attività produttiva, la pubblica amministrazione non rispetti i termini ad essa spettanti.
9/2272-bis/36.La Loggia.
La Camera,
premesso che:
con i commi 18, 19 e 20 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è stata introdotta una disciplina di preventiva indagine degli organi competenti per l'attribuzione della partita IVA;
tale disciplina contrasta fortemente con l'istanza di liberalizzazione e di sburocratizzazione contenuta nel provvedimento in esame, che peraltro prevedeva l'accelerazione delle procedure per l'avvio di una nuova impresa, ed è risultata essere di complessa applicazione,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a sopprimere i commi 18, 19 e 20 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
9/2272-bis/37. Franzoso, Gianfranco Con te, Valducci, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
La Camera,
impegna il Governo
ad esercitare la delega di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, entro e non oltre dodici mesi da oggi e a farlo sulla base degli indirizzi contenuti nella stessa legge delega e del presente atto.
9/2272-bis/38.(Testo modificato nel corso della seduta) Lulli, Sanga, Ceccuzzi, Ruta, Rusconi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 41 del provvedimento in esame, recante delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento, prevede al comma 1, lettera
c), tra i principi e i criteri direttivi, l'introduzione di una soglia massima oltre la quale lo stipendio, la pensione e i compensi comunque corrisposti in via continuativa a prestatori d'opera non possono essere erogati in contanti o con assegni;
prevedere il pagamento di stipendi, pensioni o compensi, comunque corrisposti in via continuativa, con strumenti diversi dal denaro contante e dagli assegni, penalizza i lavoratori che percepiscono prestazioni d'opera di importi limitati;
tale introduzione costringerebbe comunque i lavoratori ad aprire conti correnti, con relative spese, anche per importi esigui;
l'articolo in oggetto prevede l'introduzione di una soglia massima oltre la quale gli stipendi, le pensioni e i compensi corrisposti in via continuativa a prestatori d'opera non possono essere erogati in contanti o con assegni, ma non fissa tale soglia;
appare opportuno procedere in un momento successivo, in fase di verifica dell'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento, ad una riflessione generale sulla modernizzazione degli strumenti di pagamento valutando - tra le altre questioni - l'opportunità che i pagamenti di stipendi, pensioni o compensi, comunque corrisposti in via continuativa, per importi non eccedenti i 1.000 euro, possano essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario ovvero con assegno bancario o postale,
impegna il Governo
a valutare in fase di prima applicazione l'efficacia e le conseguenze delle norme in oggetto.
9/2272-bis/39.(Testo modificato nel corso della seduta) D'Ulizia, Borghesi, Pedrini, Palomba, Porfidia, Donadi, Astore, Belisario, Costantini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tende a favorire lo sviluppo del trasporto innovativo in Italia;
il Ministro dei trasporti deve, con proprio decreto, fissare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare i requisiti soggettivi di idoneità in modo tale da assicurare lo sviluppo dei servizi rispetto all'offerta esistente.
9/2272-bis/40.Mantini, Chicchi.
La Camera
premesso che:
gli utenti manifestano da tempo la necessità di prevedere la possibilità di installare sui veicoli a motore componenti o sistemi di componenti che non sono stati previsti in sede di omologazione volti a migliorare le prestazioni, il comfort e la sicurezza dei mezzi;
appare importante l'abolizione dell'obbligo del rilascio di un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e dell'effettuazione di una visita e prova presso gli uffici della Motorizzazione civile;
è da ritenersi indispensabile il superamento di una regolamentazione anacronistica ed in contrasto con le direttive comunitarie relative alla libera concorrenza ed alla libera circolazione delle merci;
un provvedimento in tal senso produrrebbe sicuramente e tangibilmente effetti positivi sia per i produttori sia per i
consumatori i quali potrebbero evitare superflue trafile burocratiche,
impegna il Governo
ad adoperarsi a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere l'istituzione di organismi che possano certificare o indicare una disciplina per le modifiche, su delega degli organismi statali, al fine di sostenere sia un comparto produttivo di eccellenza del Paese sia di alleggerire le incombenze burocratiche dei cittadini.
9/2272-bis/41.Allasia.
La Camera,
premesso che:
in un mercato globalizzato dove la concorrenza tra Paesi è diventata spietata, i Paesi in via di sviluppo e la Cina hanno allo stato attuale un vantaggio enorme nei confronti dei Paesi sviluppati;
a tal fine molti Paesi di ogni continente e latitudine si sono organizzati per fronteggiare questa situazione istituendo zone franche commerciali al loro interno;
l'Italia ha alcune zone franche limitate a zone particolari del Paese e si appresta alla predisposizione di zone franche urbane;
tale operazione non porta al Paese risultati di rilievo utili all'accrescimento dell'economia delle stesse zone interessate e tantomeno dell'intero Paese;
a tal fine, è opportuno determinare un regime doganale fiscale di punti franchi situati in zone a basso impatto economico ma con grandi possibilità di sviluppo con facoltà di compiere nel punto franco tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazioni di servizi, nonché assimilare le merci sottoposte nel punto franco a operazioni di manipolazione e trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, alle merci in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità che tali zone franche possano essere istituite nella provincia del Verbano Cusio Ossola, sfruttando la posizione strategica e le infrastrutture che permettono collegamenti sia su strada che su ferro tra le aree maggiormente produttive del Paese ed il Nord Europa.
9/2272-bis/42.Montani.
La Camera,
premesso che:
i centotre sportelli del Pubblico registro automobistico (PRA) hanno espletato nel 2006 il 77 per cento delle pratiche automobilistiche, circa 6,5 milioni di atti, mentre il Dipartimento trasporti terrestri (DTT) solo il 23 per cento; il PRA ha fornito, nello stesso anno 16 milioni di visure a concessionari, agenti della riscossione, agenzie fiscali, 11 milioni agli organi di polizia stradale e 13 milioni al Ministero dell'economia e delle finanze;
il PRA fornisce supporto alle politiche ambientali mediante la corretta gestione delle pratiche di radiazione dal Registro delle auto da rottamare, verificando se essa sia stata effettuata da un demolitore autorizzato;
l'abolizione del PRA è in contrasto con gli orientamenti europei tesi alla creazione di un Registro europeo dei veicoli ai fini della loro tracciabilità; la modernità del PRA è stata riconosciuta attraverso la menzione d'onore per il progetto Sportello
telematico dell'automobilista nell'ambito della Conferenza europea sull'e-governement (Cernobbio, luglio 2003);
l'abolizione del PRA creerà problemi relativamente alla tracciabilità del veicolo; uno stesso veicolo potrà essere venduto a più persone, non sarà più possibile individuare i soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica, né individuare chi ha commesso reati utilizzando i veicoli rubati, né iscrivere con certezza ipoteche sul veicolo;
la chiusura dei centotre uffici provinciali, integralmente autofinanziati ed anzi produttori di un maggior introito pari a 400 milioni di euro grazie all'imposta di bollo sugli atti da produrre al PRA, comporterà la mobilità di 3.500 dipendenti e la privatizzazione delle pratiche auto, le quali dovranno essere necessariamente svolte dalle Agenzie, mentre, allo stato, il PRA rilascia documenti e targhe in tempo reale,
impegna il Governo
a rivedere la propria decisione di sopprimere il Pubblico registro automobilistico.
9/2272-bis/43.Campa, Floresta, Cesaro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme del tutto disomogenee, prive di una logica unitaria e tali da nuocere a molte categorie professionali ed imprese senza apportare significativi benefici ai cittadini consumatori;
il provvedimento contiene altresì un numero eccessivo di deleghe troppo lunghe, con carenti indicazioni di criteri e principi direttivi, il che lascia nell'indeterminatezza e incertezza numerose realtà produttive circa le regole cui dovranno attenersi in un prossimo futuro, il che nuoce alle prospettive di investimento e sviluppo,
impegna il Governo
a considerare un impiego più moderato dello strumento della delega legislativa specie in ambiti in cui è particolarmente dannosa l'incertezza normativa protratta nel tempo e a proporre norme nel campo delle attività produttive e della tutela del consumatore più coerenti e più organiche.
9/2272-bis/44.Jannone, Zorzato.
La Camera:
premesso che:
l'articolo 6-bis del provvedimento in esame, inserito a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.0300 della Commissione, come modificato dal subemendamento Bonelli 0.6.0300.3, è volto ad introdurre una moratoria in materia di titolarità delle concessioni delle acque pubbliche in capo a enti locali, escludendo la possibilità di disporre nuovi affidamenti a soggetti privati fino all'emanazione di una riforma organica della disciplina, attraverso modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia ambientale;
l'emendamento della Commissione ha altresì previsto che la nuova disciplina prevista dalla moratoria debba applicarsi anche alle procedure di affidamento in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge;
il relatore, in sede di esame dell'emendamento della Commissione riferito all'articolo aggiuntivo 6.0300, ha preannunciato la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo, entro dodici mesi, ad emanare nuove norme in materia di gestione del servizio idrico integrato e ha invitato i gruppi parlamentari, nel frattempo, ad avviare un confronto
serio e costruttivo per trovare una soluzione adeguata alla situazione italiana,
impegna il Governo
a precisare, in sede applicativa della disposizione richiamata in premessa, che la moratoria introdotta in materia di affidamento e gestione del servizio idrico agli enti pubblici e non più a soggetti privati debba intendersi riferita all'acqua potabile e non anche alle concessioni idroelettriche e ad adottare iniziative normative volte a tutelare le procedure di affidamento di concessioni idroelettriche già in corso a favore di società di diritto privato.
9/2272-bis/45 (Nuova formulazione) Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis, introdotto a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.01, consente la vendita dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (farmaci di fascia C con obbligo di ricetta medica) anche da parte dei supermercati, dei centri commerciali e delle parafarmacie;
i predetti esercizi commerciali, in base alla normativa vigente, non sono però soggetti ad un sistema di controlli adeguato, dal momento che, per la loro apertura, è sufficiente una semplice comunicazione di inizio attività al Ministero della salute e alla regione, e non è consentito alle ASL di effettuare quella serie di verifiche, tra cui anche quelle relative alla corretta conservazione dei medicinali e al loro immediato ritiro dal commercio in attuazione dei provvedimenti adottati dalle competenti autorità sanitarie;
tale sistema di verifiche e controlli è previsto invece per le farmacie e assicura, a garanzia dell'efficienza del servizio farmaceutico e a tutela della salute del cittadino, un continuo scambio di informazioni fra professionisti, autorità nazionali, regionali e locali preposte alla sorveglianza;
la misura approvata non tiene conto, tra l'altro, degli sforzi di dialogo e concertazione compiuti dal ministro della salute attraverso l'attivazione di un tavolo tecnico di confronto con tutti gli operatori del settore;
è in fase di predisposizione, come annunciato dallo stesso ministro della salute, un progetto di legge di ammodernamento complessivo del Servizio sanitario nazionale; tale progetto dovrebbe intervenire in maniera organica anche riguardo al sistema delle farmacie;
in questo quadro, appare quantomai necessaria una verifica dell'applicazione della nuova disciplina di vendita dei farmaci, con riferimento soprattutto alle conseguenze negative per il cittadino che la stessa può determinare, riconsiderando all'esito di tale verifica anche l'effettiva opportunità che tutti i farmaci di fascia C siano venduti in siti alternativi alle farmacie,
impegna il Governo
a dar seguito a quanto esposto in premessa.
9/2272-bis/46 Dorina Bianchi, Giorgio Merlo, Amendola, Intrieri, Rocco Pignataro, Grassi, Buglio, Lomaglio, Bocci, Marino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 58 del provvedimento in esame prevede la legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori e dispone che la concorrenza debba essere garantita e rafforzata nel nevralgico comparto dei lavori, servizi, forniture pubbliche;
l'articolo 6, comma 7, lettere e), f) e h), nonché l'articolo 8, comma 1 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, disciplinano i poteri e le competenze dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
impegna il Governo
a tener conto delle segnalazioni, dei rilievi e delle indicazioni della citata Autorità di vigilanza, ai fini di ogni tempestivo e periodico adeguamento della normativa vigente nello specifico settore.
9/2272-bis/47 Iannuzzi, Mariani.
La Camera,
premesso che:
con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.01. è stata introdotta una profonda modificazione al sistema di distribuzione dei farmaci sul territorio, consentendo la vendita dei farmaci di fascia C non erogabili in regime di Servizio sanitario nazionale al di fuori delle farmacie;
il mercato del farmaco deve perseguire reali esigenze sanitarie ed è quindi sottratto a logiche esclusivamente commerciali di incremento dei consumi e dei profitti. In questo senso la dispensazione in farmacia rappresenta una garanzia per il consumatore in quanto l'apparato normativo relativo al sistema farmaceutico é organizzato in modo che, non solo il professionista che opera per la tutela della salute sia sottoposto a tutta una serie di obblighi, ma anche e soprattutto la relativa struttura risponda a caratteristiche specificamente individuate, anch'esse garanti assieme al professionista del corretto espletamento dell'atto professionale;
l'attuale efficienza del servizio farmaceutico, anche in regime di Servizio sanitario nazionale verrebbe compromessa; infatti le farmacie, soprattutto in alcune regioni, fanno fronte agli oneri derivanti dal grave ritardo delle regioni stesse nella corresponsione delle competenze, proprio attraverso il supporto finanziario relativo alla vendita dei farmaci di fascia C; il venir meno di tali risorse comprometterebbe l'attuale finanziamento occulto ma reale del Servizio sanitario nazionale da parte delle farmacie in tali regioni;
ulteriori timori derivano dal fatto che alla fascia C appartengono medicinali quali gli antitumorali, gli antipsicotici, gli stupefacenti, gli antidepressivi, gli antiepilettici, gli estrogeni e altri medicinali con effetti dopanti oltre anche alla cosiddetta pillola del giorno dopo. Si assiste da più parti ad una generalizzata protesta sull'utilizzo indiscriminato dei medicinali e poi si attua una liberalizzazione della distribuzione dei medicinali più pericolosi. Di questo si è accorto anche il ministro della salute, che ha espresso il proprio dissenso sull'emendamento e ne ha chiesto espressamente la soppressione;
alla luce di quanto precedentemente rilevato, appare necessario procedere a una riflessione generale in tale ambito adottando ulteriori iniziative normative volte a riconsiderare, all'esito della verifica dell'applicazione della nuova disciplina di vendita dei farmaci, la norma in base alla quale tutti i farmaci di fascia C possono essere venduti in siti alternativi alle farmacie,
impegna il Governo
a dar seguito a quanto esposto in premessa;
a recepire le indicazioni del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della salute con gli operatori del settore al fine di rendere il servizio farmaceutico sempre più rispondente ai bisogni dei cittadini.
9/2272-bis/48 Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Licastro Scardino, Iannarilli, Palumbo, Romele, Valducci, D'Ippolito, Vitale, Gardini, Pili, Campa.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'attuale normativa del codice civile è prevista una pluralità di atti societari per la redazione dei quali è obbligatoria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non già ai fini della validità dell'atto medesimo, bensì soltanto ai fini della sua iscrivibilità sui pubblici registri;
allo stato attuale dell'evoluzione informatica e tecnologica, esistono validi strumenti, alternativi al meccanismo dell'autentica della firma o della stipula per atto pubblico, mediante i quali garantire comunque piena certezza in merito alla provenienza dell'atto che si deposita per l'iscrizione sul pubblico registro;
la richiesta ineludibile delle forme della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico per mere finalità di iscrizione sui pubblici registri, implica aggravi di costo significativi per imprese e cittadini che non appaiono dunque giustificabili sulla base di esigenze di tutela dell'interesse pubblico, stante l'esistenza di strumenti alternativi altrettanto idonei nel dare pari garanzia, ma assai meno onerosi per la collettività;
appare pertanto opportuno novellare il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, nel senso di prevedere che per la registrazione dei contratti relativi ad atti dispositivi concernenti le imprese non sia necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, rimanendo, in facoltà delle parti, utilizzare tale forma,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative al fine di dar seguito a quanto esposto in premessa, nonché ad adottare, sentiti gli organismi competenti in materia, gli opportuni provvedimenti volti a disciplinare le modalità telematiche di deposito degli atti aventi per oggetto aziende, di cui all'articolo 2556 del codice civile, quando per tali atti le parti non procedono alla stesura nella forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico.
9/2272-bis/49 Fincato, Campa, Viola, Mistrello Destro.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'attuale normativa del codice civile è prevista una pluralità di atti societari per la redazione dei quali è obbligatoria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non già ai fini della validità dell'atto medesimo, bensì soltanto ai fini della sua iscrivibilità sui pubblici registri;
allo stato attuale dell'evoluzione informatica e tecnologica, esistono validi strumenti, alternativi al meccanismo dell'autentica della firma o della stipula per atto pubblico, mediante i quali garantire comunque piena certezza in merito alla provenienza dell'atto che si deposita per l'iscrizione sul pubblico registro;
la richiesta ineludibile delle forme della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico per mere finalità di iscrizione sui pubblici registri, implica aggravi di costo significativi per imprese e cittadini che non appaiono dunque giustificabili sulla base di esigenze di tutela dell'interesse pubblico, stante l'esistenza di strumenti alternativi altrettanto idonei nel dare pari garanzia, ma assai meno onerosi per la collettività;
appare pertanto opportuno novellare l'articolo 2470 del codice civile, nel senso di prevedere che per il trasferimento delle partecipazioni di quote di società a responsabilità limitata non sia necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, rimanendo, in facoltà delle parti, utilizzare tale forma,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative al fine di dar seguito a quanto
esposto in premessa, nonché ad adottare, sentiti gli organismi competenti in materia, gli opportuni provvedimenti volti a disciplinare le modalità telematiche di deposito degli atti aventi per oggetto il trasferimento di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata, di cui all'articolo 2470, del codice civile, quando per tali atti le parti non procedono alla stesura nella forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico.
9/2272-bis/50 Viola, Fincato, Campa, Mistrello Destro.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'attuale normativa del codice civile è prevista una pluralità di atti societari per la redazione dei quali è obbligatoria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non già ai fini della validità dell'atto medesimo, bensì soltanto ai fini della sua iscrivibilità sui pubblici registri;
allo stato attuale dell'evoluzione informatica e tecnologica, esistono validi strumenti, alternativi al meccanismo dell'autentica della firma o della stipula per atto pubblico, mediante i quali garantire comunque piena certezza in merito alla provenienza dell'atto che si deposita per l'iscrizione sul pubblico registro;
la richiesta ineludibile delle forme della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico per mere finalità di iscrizione sui pubblici registri, implica aggravi di costo significativi per imprese e cittadini che non appaiono dunque giustificabili sulla base di esigenze di tutela dell'interesse pubblico, stante l'esistenza di strumenti alternativi altrettanto idonei nel dare pari garanzia, ma assai meno onerosi per la collettività;
appare pertanto opportuno novellare gli articoli 2296, 2300 e 2309 del codice civile, nel senso di prevedere che per l'atto costitutivo di società in nome collettivo o per le relative modificazioni, nonché per la deliberazione di nomina dei commissari liquidatori non sia necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, rimanendo, in facoltà delle parti, utilizzare tale forma,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative al fine di dar seguito a quanto esposto in premessa, nonché ad adottare, sentiti gli organismi competenti in materia, gli opportuni provvedimenti volti a disciplinare le modalità telematiche di deposito degli atti aventi per oggetto il trasferimento di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata, di cui agli articoli 2296, 2300 e 2309 del codice civile, quando per tali atti le parti non procedono alla stesura nella forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico.
9/2272-bis/51 Campa, Fincato, Mistrello Destro, Viola.
La Camera,
premesso che:
con l'istituzione delle società di investimento immobiliare quotate in borsa (SIIQ), avvenuta con la legge finanziaria per il 2007, si è stabilito che la tassazione degli eventuali redditi da locazione delle suddette società fosse fissata al 20 per cento, creando così una rilevante disparità nei confronti di coloro che percepiscono i redditi da locazione come persone fisiche, per le quali la tassazione è progressiva;
il fenomeno dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni immobiliari è di estrema rilevanza ed è quantificato in diversi miliardi di euro annui e riguarda sia le imposte di registro sia l'IRPEF;
è opportuno avviare un percorso di riemersione delle locazioni immobiliari «in nero», in particolare equiparando la tassazione dei redditi da locazione percepiti
da persone fisiche alla tassazione dei medesimi redditi nelle SIIQ,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte:
ad introdurre un sistema di tassazione separata per i redditi da locazione immobiliare percepiti dalle persone fisiche, garantendo che parte del beneficio sia riconosciuta ai conduttori mediante riduzione del canone;
a garantire, per le fasce più a basso reddito, la possibilità di mantenere il precedente sistema di tassazione se più favorevole.
9/2272-bis/52 Della Vedova.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene, tra l'altro, misure riguardanti i servizi di telecomunicazione;
per favorire la crescita della competitivà del nostro Paese è necessario perseguire la concorrenza tra infrastrutture, e ciò al fine di moltiplicare la possibilità di scelta del cliente finale e consentire lo sviluppo di un ambiente multipiattaforma realmente flessibile;
il mercato italiano delle telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda la telefonia fissa, presenta però ancora gravi criticità dal punto di vista del tasso di concorrenzialità, dal momento che la quota di mercato nelle linee a banda larga dell'ex monopolista - come evidenziato dai dati presentati nel marzo scorso dal Gruppo Telecom Italia alla comunità finanziaria - è del 67 per cento. Inoltre, secondo quanto rilevato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Telecom Italia detiene ancora il 95 per cento ed il 93 per cento degli accessi nei mercati ai clienti residenziali e non residenziali;
la banda larga, come spesso ricordato dal Commissario per la società dell'Informazione, Reding, ha contribuito per il 54 per cento alla crescita di produttività dell'Unione Europea;
nell'ultimo rapporto del Parlamento Europeo sulla larga banda, del 21 maggio scorso, al punto 33 del capitolo relativo alle dinamiche del mercato, si sottolinea come «gli investimenti privati siano essenziali ai fini di una maggiore copertura e penetrazione della banda larga» e che «gli investitori privati devono poter trarre vantaggio dai loro investimenti se si vuole stimolare ulteriormente la dinamica concorrenziale e fornire ai consumatori servizi migliori e una maggiore innovazione e scelta»;
al successivo punto 39 del suddetto rapporto del Parlamento europeo, si sottolinea «che il ruolo principale degli Stati membri in materia di promozione della banda larga è la creazione di un ambiente in cui vi sia certezza giuridica e in grado di promuovere la concorrenza e stimolare gli investimenti», si «ribadisce l'importanza di garantire condizioni di mercato competitive e l'esigenza che tutti gli Stati membri recepiscano e applichino il quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche ed assicurino la presenza di organismi di regolamentazione efficaci, indipendenti e dotati di risorse adeguate»;
le ultime rilevazioni OCSE, risalenti a dicembre 2006, collocano l'Italia al 20o posto per penetrazione della banda larga, su 30 paesi. Anche secondo il Rapporto di implementazione del quadro regolamentare della Commissione Europea, l'Italia registra una penetrazione inferiore a quella media dell'EU25 di circa 2 punti percentuali, e si colloca al 13o posto tra i venticinque paesi membri, con una penetrazione inferiore al 14 per cento;
in base ai dati dell'Osservatorio banda larga, il cosiddetto digital divide tocca ancora la maggior parte delle regioni italiane, a prescindere dal loro potenziale economico: il 12 per cento della popolazione italiana - circa 6 milioni di cittadini
e 400.000 imprese - risiede in zone di digital divide infrastrutturale, ovvero in aree dove i collegamenti a banda larga non sono ancora disponibili. Il 9 per cento di questi, poi, si trova in aree di digital divide di non prossima soluzione sparse su tutto il territorio nazionale, comprese Lombardia, Piemonte e Veneto;
in considerazione della necessità di colmare il deficit infrastrutturale in reti di nuova generazione, il Governo ha deliberato, tra l'altro, la costituzione di un Comitato per la diffusione della banda larga sul territorio nazionale - del quale fanno parte i Ministri delle Comunicazioni, degli Affari Regionali e delle Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione - con l'obiettivo strategico di garantire, entro la legislatura, l'accesso a tutti e ovunque alla banda larga;
tale obiettivo può essere raggiunto solo con l'impegno degli operatovi privati, attraverso meccanismi di riconoscimento degli investimenti effettuati in reti di nuova generazione, nonché adottando strumenti che, operando, ad esempio, sui servizi di accesso ed interconnessione tra operatori, assicurino uno sviluppo del mercato coerente con il quadro comunitario in tema di concorrenza e non discriminazione;
nel mercato italiano dei servizi mobili, la terminazione ha costituito un fondamentale motore per gli investimenti ed ha determinato il successo dell'esperienza italiana nel GSM e nell'UMTS: attraverso meccanismi asimmetrici sui prezzi praticati tra operatori per terminare le chiamate verso clienti mobili, si è riusciti a garantire non solo la copertura degli investimenti per le - allora - nuove reti, ma anche ricavi coerenti con gli investimenti sostenuti, senza ripercussioni sul consumatore finale;
impegna il Governo
ad adottare ogni misura idonea affinché l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nel rispetto della sua autonomia e indipendenza, possa individuare strumenti atti a garantire agli operatori un equo riconoscimento degli investimenti già effettuati nelle reti di nuova generazione, nonché definire, in vista dei necessari futuri impegni finanziari privati, piani di incentivazione agli investimenti per gli operatori attraverso modelli di remunerazione tariffaria.
9/2272-bis/53.Testa, Merloni, Fava, Bernardo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 reca una norma relativa alla distribuzione di GPL a mezzo di serbatoi;
rispetto al testo inizialmente approvato dal Consiglio dei Ministri, la norma approvata nella X Commissione permanente della Camera dei Deputati - nel sostituire la disposizione originaria - aveva migliorato notevolmente alcuni aspetti rilevanti, soprattutto per quanto concerne il ripristino delle sanzioni oggi previste per comportamenti illeciti in quanto pericolosi per la pubblica e privata incolumità, quali il riempimento abusivo di serbatoi altrui;
risulta evidente che le attuali norme sanzionatorie di cui ai citati commi 7 e 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 128/06 tendono a tutelare - non certamente l'interesse contrattuale - bensì il più ampio interesse generale della collettività a che non vengano realizzati comportamenti che rischiano di provocare eventi incidentali particolarmente gravi in quanto coinvolgono apparecchi a pressione;
non appare assolutamente chiaro e motivato il fatto che le norme sanzionatorie sopra indicate possano in alcun modo costituire un freno allo sviluppo della libera concorrenza, ma anzi le stesse sono poste a tutela della sicurezza dello stesso consumatore finale di GPL, soprat
tutto in un settore che vede già oggi un numero elevatissimo di operatori concorrenti tra loro;
in sede di approvazione del testo della disposizione presso l'Aula è stato approvato un emendamento che reinserisce l'abrogazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 128/06, con ciò eliminando proprio le sanzioni previste per il riempimento abusivo di serbatoi altrui concessi in comodato al consumatore finale e con ciò provocando rischi reali di riduzione dei livelli di sicurezza oggi raggiunti nel settore del GPL;
l'abrogazione approvata delle sanzioni opera una sanatoria di comportamenti illegali, dando alle aziende del settore interessato ed agli stessi cittadini un segnale di assenza di attenzione verso i delicati profili connessi alla sicurezza dei serbatoi di GPL;
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione della norma di cui all'articolo 6, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riproporre l'impianto sanzionatorio di cui ai commi 7 e 8 del decreto legislativo 128/06.
9/2272-bis/54.Romele, Marinello.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame sono contenute norme atte a favorire l'alternativa all'automobile con particolare riferimento ai centri urbani;
la legge 27 dicembre 2006, n, 296, all'articolo 1, comma 224, prevede, in cambio della rottamazione, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza dell'intestatario del veicolo;
non risultano ancora disponibili i moduli predisposti dai competenti ministeri per garantire l'applicazione della norma;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a dare attuazione alla norma richiamata in premessa, al fine di consentire che gli aventi diritto ottengano il rimborso previsto.
9/2272-bis/55.Quartiani.
La Camera,
premesso che:
in un'ottica di liberalizzare il mercato, nel settore della distribuzione di energia, si rileva la necessità di considerare una particolare categoria dei consumatori, quali i Comuni;
infatti, i suddetti enti locali sono «consumatori» di energia per fornire ai cittadini il servizio di illuminazione pubblica;
i comuni hanno stipulato i contratti con ENEL SOLE, la società del Gruppo Enel che opera nel mercato dell'illuminazione pubblica ed artistica;
come è stato evidenziato da articoli di stampa e come rilevato dalla Confcommercio con studi appositi, il costo dell'energia elettrica e del gas in Italia sono tra i più alti in Europa, addirittura con scostamenti dal 40 al 50 per cento;
in attuazione della direttiva europea in materia (direttiva 2003/54/CE), i consumatori devono avere la possibilità di rivolgersi, per motivi di efficienza e economicità ai competitors europei;
in particolare i comuni, per conseguire riduzioni di costi all'illuminazione pubblica e procedere all'affidamento dell'erogazione del servizio ad operatori competitivi, devono essere messi in condizione di poter recedere dai contratti stipulati «in regime di monopolio» dell'ENEL;
impegna il Governo
ad adottare norme per consentire l'accesso al libero mercato dell'energia elettrica da
parte dei comuni - consumatori, favorendo il superamento degli ostacoli rappresentati dalla necessaria separazione delle reti promiscue e la creazione di reti dedicate di proprietà dei comuni, i cui costi di realizzazione non possono ricadere sui comuni medesimi.
9/2272-bis/56.Garavaglia, Fava, Pini.
La Camera,
premesso che il presente disegno di legge reca norme riguardo la concorrenza anche nel settore delle telecomunicazioni,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie affinché ai contratti di compravendita all'ingrosso delle connessioni dati stipulati dagli operatori in possesso di autorizzazione generale ai sensi della legge 1o agosto 2003, n. 259 con l'organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato sia effettivamente applicato l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
9/2272-bis/57.Caruso, Acerbo, Folena.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge 2272-bis-A prevede una serie di norme del tutto eterogenee e per tale motivo prive di una logica unitaria che complicano ulteriormente le già troppo complesse normative in vari settori economici e produttivi;
tale modo di legiferare non agevola affatto le attività produttive e commerciali in quanto ne accresce i vincoli e non reca benefici sostanziali ai cittadini consumatori che si trovano a doversi confrontarecon normative sempre più confuse e complesse,
impegna il Governo
ad attuare, come atto preliminare, per liberalizzare e agevolare le attività produttive e per tutelare realmente i consumatori, una drastica e rapida semplificazione della normativa che regola le attività produttive nei settori dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni.
9/2272-bis/58.Fratta Pasini.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge 2272-bis-A prevede norme insufficienti ai fini della reale e concreta tutela dei consumatori in quanto lo spazio e il ruolo assegnato alle associazioni degli utenti e consumatori e è pressoché nullo;
il provvedimento annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori rischia, in assenza dei correttivi adeguati, di trasformarsi in un adempimento formale ricorrente, probabile terreno di scontro delle lobbies e dei gruppi di interesse più disparati,
impegna il Governo
a dare spazio ai fini della definizione del provvedimento annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori ai rilievi delle associazioni dei consumatori e degli utenti al fine di dare a tale adempimento un carattere di sostanziale difesa dei cittadini consumatori e dei loro specifici interessi.
9/2272-bis/59.Baldelli.
La Camera,
considerato che:
l'articolo 34 del testo in esame provvede a rendere nulle le clausole contrattuali
aventi ad oggetto la commissione di «massimo scoperto» e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente;
nel corso del dibattito si è stabilito che è escluso dall'applicazione della predetta norma il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di somme, unitamente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, fatta comunque salva la facoltà di recesso in ogni momento;
la disposizione sostanzialmente attenua la portata dell'originale disposto,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di introdurre disposizioni che sopprimano l'obbligo di corrispettivo per la messa a disposizione di somme se queste non sono state effettivamente erogate e cancellino qualsiasi surrettizia applicazione delle disposizioni sul «massimo scoperto».
9/2272-bis/60.Gianfranco Conte.