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Allegato A
Seduta n. 168 del 12/6/2007
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(A.C. 2272-bis - Sezione 9)
ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 60.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.