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Allegato B
Seduta n. 168 del 12/6/2007
TESTO AGGIORNATO AL 13 GIUGNO 2007
...
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
LEO e RAMPELLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, attribuisce ai Dottori commercialisti la possibilità di effettuare assistenza fiscale tramite il modello 730 al pari dei CAAF;
gli stessi professionisti per prestare tale assistenza e ricevere il dovuto compenso da parte dell'Amministrazione finanziaria devono essere autorizzati dalla Direzione Regionale delle Entrate;
per ottenere l'autorizzazione il professionista deve inviare copia della polizza professionale responsabilità civile, con un massimale pari almeno a 1.032.913,80, oltre ad essere iscritto ad apposito albo, non avere procedure di sospensione in corso, eccetera;
la Direzione regionale dell'agenzia delle entrate di Roma, settore relazione enti esterni, richiede ulteriormente la presenza di una clausola che prevede «il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la risoluzione del rapporto assicurativo»;
sembrerebbe che la maggioranza delle compagnie assicurative italiane non conceda tale clausola - fuorché nel caso di cessazione dell'attività o di pensionamento - dal momento che stravolge il principio dello retroattività in base al quale ogni assicurazione si impegna a risarcire i danni che dovessero emergere negli anni precedenti alla stipula della polizza;
numerosi professionisti non riescono ad ottenere realmente la possibilità di vedere riconosciuto il loro diritto a prestare assistenza fiscale, con grave danno economico soprattutto per i professionisti più giovani -:
se in base alla normativa vigente tale clausola venga richiesta da tutte le Direzioni regionali delle entrate - o soltanto dalla Direzione regionale delle entrate di
Roma - e in che modo intenda ovviare a questo grave ostacolo posto all'attività dei professionisti abilitati.
(5-01126)
DEL MESE, D'ELPIDIO e REINA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge 27 dicembre 2002n. 289 - articolo 63 - ha introdotto un incentivo fiscale per le assunzioni nel Mezzogiorno di lavoratori in particolare stato di disagio;
l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 11/E del 13 febbraio 2003 ove - paragrafo 3.1 - si afferma che a tale beneficio si applica «senza dubbio» la regola de minimis di cui al Regolamento (CE) no 69/2001;
al contrario, i Regolamenti comunitari (CE) n. 994/98 e (CE) n. 2204/2002 escludono l'applicazione della regola de minimis nel caso di incentivi finalizzati alle assunzioni di lavoratori svantaggiati, fra i quali ricadono i disoccupati di lunga durata ed i disabili: ovverosia le categorie previste dall'articolo 63 della legge n. 289 del 2002. In tali casi, affermano i Regolamenti comunitari,non si è di fronte ad aiuti di stato distorsivi della concorrenza ma di aiuti a lavoratori in particolare stato di disagio che, senza tali incentivi, ben difficilmente troverebbero un posto di lavoro;
la Camera dei deputati (con un Ordine del giorno del 14-21 giugno 2005) ha invitato il Governo «a rimuovere gli effetti dannosi della Circolare n. 11/E/03 dell'Agenzia delle Entrate»;
la Camera dei deputati ha reiterato (21 settembre 2006) tale ordine del giorno, approvato, con il parere favorevole del Governo rappresentato in Aula dal Ministro per le politiche europee;
il Governo ha emanato - su proposta dei Ministri per le Politiche Europee e dell'Economia e delle Finanze - il decreto-legge n. 10 del 2007, convertito nella legge n. 46 del 2007 ove all'articolo 1 - comma 8 - si sancisce che, «Sono esclusi dal cumulo ... de minimis gli aiuti ... rientranti in un regolamento di esenzione per categoria»;
il Relatore a tale provvedimento, nel richiamare gli ordini del giorno del giugno del 2005 e del settembre 2006, ha affermato che la norma di interpretazione autentica si è resa necessaria «... in considerazione delle incertezze interpretative insorte in materia a seguito dell'emanazione della Circolare 11/E/2003 dell'Agenzia delle Entrate»;
ciò nonostante, il programma credito occupazione che regola le domande telematiche «ICO» tese ad ottenere il credito assunzioni di cui all'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 resta «bloccato» a euro 100.000,00 impedendo la materiale fruizione degli incentivi spettatati alle imprese contrariamente a quanto espressamente voluto dal Legislatore -:
quali interventi immediati intenda attivare il Ministro affinché venga sbloccato il programma credito occupazione e permettere ai contribuenti di scrivere nelle istanze Modello «ICO» il credito effettivamente spettante senza sottostare al «blocco» di euro 100.000,00 contrario sia ai Regolamenti comunitari sia alla legge italiana; considerando nelle more, valide le domande sino ad ora presentate in modalità cartacea ad integrazione di quelle presentate in modalità telematica vista la impossibilità dei contribuenti di scrivere, nelle domande telematiche, gli importi effettivamente spettanti e chiedendo all'Agenzia delle Entrate e, eventualmente, all'Avvocatura Generale dello Stato, di non impugnare presso la Suprema Corte di Cassazione le Sentenze di Commissione Tributaria Regionale che hanno dichiarato il credito assunzione di cui all'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 non soggetto alla regola de minimis.
(5-01127)