Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 168 del 12/6/2007
...
PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta in Commissione:
GIACOMONI, BALDELLI, APREA e GARAGNANI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il Corso Concorso Ordinario per Dirigenti Scolastici bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ri
cerca con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 per 1.500 posti è ormai stato espletato;
il Corso Concorso Riservato per Dirigenti Scolastici bandito dal Ministero della pubblica istruzione con decreto ministeriale 3 ottobre 2006 per 1.612 posti complessivi è in fase di espletamento e lo stesso sarà concluso in data utile per le assunzioni a partire dal 1o settembre 2007 in molte regioni d'Italia;
dai dati elaborati dal Ministero della pubblica istruzione, alla data del 7 marzo 2007, i posti disponibili per dirigenti scolastici a partire dal prossimo anno ammontano ad oltre 3.810 unità;
i posti accantonati per i vincitori del concorso ordinario e riservato ammontano a 3.112 unità;
risultano pertanto disponibili oltre 853 ulteriori posti, più l'incremento per le domande di pensionamento, presentate fino al 30 maggio 2007;
i posti vacanti e disponibili per Dirigenti Scolastici per l'anno scolastico 2007-2008 ammontano a circa 4.000 unità;
ai sensi dell'articolo 1, comma 619, della legge 28 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), in attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 618 (da emanarsi entro il 31 dicembre 2007), «si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati del citato concorso»;
peraltro l'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, dispone che «a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza;
secondo la direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 24 dell'8 marzo 2007, di attuazione del predetto articolo 1 sexies, «gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati a domanda sui posti residuati dopo le nomine in ruolo a decorrere dal 1o settembre 2007 dei dirigenti scolastici vincitori dei concorsi in atto nonché dei dirigenti scolastici che entreranno in turno di nomina a decorrere dal 1o settembre 2007 ai sensi dei commi 605 e 619 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 28 dicembre 2006»;
a quanto è dato sapere, il Ministro della pubblica istruzione ha richiesto la suddetta autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze, la cui mancanza preclude l'adozione dei provvedimenti di assunzione;
ai fini della nomina in ruolo è necessaria l'autorizzazione ad assumere da parte del Ministro dell'economia e delle finanze;
peraltro, se si dovesse procedere alla conferma degli incarichi di presidenza a favore dei presidi incaricati per tutti i posti realmente vacanti e disponibili si avrebbe una maggiore spesa per l'Erario, rispetto a quella derivante dalla stipula di contratti a tempo indeterminato, giuste autorizzazioni necessarie, per un ammontare oscillante tra i 38 e i 40 milioni di euro per il solo anno scolastico 2007-2008, derivante dal calcolo dell'indennità di funzione superiore, come da articolo 21 CCNL 26 maggio 1999 e articolo 33 CIN 31 agosto 1999 confermato dall'ARAN con nota 10 ottobre 2003, prot. n. 7096, spettante ai presidi incaricati ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 297/1994;
pertanto la mancata assunzione in ruolo, oltre all'evidente danno economico per gli istanti, cagionerebbe un ingente danno erariale -:
in che modo:
il Governo intenda rispettare quanto previsto dall'articolo 1 comma 619 della legge finanziaria, il quale prevede che «si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati del citato concorso»;
il Governo intenda evitare un danno erariale ingente derivante dalla mancata assunzione dei vincitori di concorso e consequenziale conferma degli incarichi;
il Governo intenda stabilizzare le dirigenze scolastiche mediante l'assunzione dei vincitori dei concorsi.
(5-01125)
Interrogazione a risposta scritta:
ZANELLA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il punto 13 dell'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo, protocollo n. 2578 «Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006-2007» introduce l'ora di religione fra le materie che concorrono a pieno titolo a formare la valutazione degli studenti per gli esami di Stato;
questa introduzione determinerebbe una situazione di discriminazione e disparità fra gli studenti che si avvolgono e quelli che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, senza poter o voler usufruire di attività alternative, visto che, come ha stabilito la Corte costituzionale con le sentenze 203/89 e 13/91, gli studenti che non si avvalgono dell'IRC non possono essere sottoposti ad alcun obbligo alternativo;
l'O.M. è dunque, in diretto contrasto con l'articolo 310, comma 3, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 297/94) ed il principio supremo di laicità stabilito dalla Costituzione;
sindacati, associazioni e diverse confessioni religiose non cattoliche hanno inoltrato al Tar del Lazio una richiesta di sospensiva dell'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo, protocollo n. 2578;
il TAR Lazio, sebbene solo con un provvedimento cautelare, ha esaminato e accolto l'istanza di sospensione dell'articolo 8, paragrafi 13-14, dell'Ordinanza Ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 perché «La norma configura l'insegnamento della religione come una materia extracurriculare, come è dimostrato dal fatto che il relativo giudizio, per coloro che se ne avvalgono, non fa parte della pagella ma deve essere comunicato con una separata speciale nota», inoltre «sul piano didattico, l'insegnamento della religione non può a nessun titolo, concorrere alla formazione del "credito scolastico" di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1988, per gli esami di maturità, (in quanto) darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l'insegnamento religioso e né usufruiscono di attività sostitutive» (Ord. TAR Lazio n. 2048 del 24 maggio 2007);
il Ministro della Pubblica Istruzione non ha voluto recepire tale ordinanza e ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato;
il Presidente della Sesta sezione del Consiglio di Stato, ha annullato provvisoriamente (sino al giorno successivo agli scrutini), senza contraddittorio e senza motivazione, l'ordinanza cautelare del
TAR, impedendo così che gli scrutini stessi possano avvenire nel rispetto della legge e della Costituzione;
gli scrutini si svolgeranno quindi, secondo la volontà del Ministro, ma il successivo pronunciamento nel merito del TAR Lazio, che deve ancora avvenire, potrebbe porne in dubbio l'esito, annullando la parte impugnata dell'Ordinanza Ministeriale, dando così vita ad una situazione di incertezza giuridica sul corso e sugli esiti degli esami di Stato effettuati;
sono state rese dichiarazioni anche da parte di protestanti in merito proprio alla decisione del Ministro, ed il presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Domenico Maselli, ha commentato la giustificazione del Ministro Fioroni, (secondo cui andrebbe premiata la buona volontà di chi ha seguito una materia suppletiva), affermando che tale giustificazione urta contro il fatto che non esiste in quasi nessuna scuola la possibilità di un'alternativa;
la diversa valutazione di ciò che gli studenti fanno in un'ora nella quale essi non sono tenuti a fare alcuna cosa che non dipenda esclusivamente da una loro libera scelta è in pieno contrasto con un diritto riconosciuto sia nel Nuovo Concordato del 1984, sia nelle Intese con altre confessioni religiose e riaffermato con forza dalla Corte costituzionale; significherebbe inoltre una violenza sulla libertà di coscienza, poiché l'alunno potrebbe essere indotto da un trattamento più vantaggioso a rinunciare all'esercizio di quella preziosa libertà;
come frutto di tale ordinanza ministeriale, emergono già molteplici discriminazioni nei confronti di chi non si avvale dell'insegnamento dell'ora di religione cattolica, secondo le testimonianze fornite da genitori, insegnanti e studenti, raccolte dal progetto «ora alternativa», recentemente avviato dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti - UAAR, testimonianze pubblicate in internet alla pagina http://www.uaar.it/uaar/campagne/progetto-ora-alternativa/ora-alt-lettere.html;
il numero degli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica si aggira intorno a 650.000;
mentre per gli alunni frequentanti l'IRC o un'attività alternativa è prevista la valutazione dell'impegno e del profitto in seno al Consiglio di classe, per tutti gli altri deve essere ancora chiarito chi sia titolare del potere di certificazione e quale tipo di attività sia valida e certificabile per i crediti formativi anche se limitata ad un'unica ora;
infatti, per coloro che abbiano svolto attività autonoma di studio, il giudizio sulla qualità dell'attività svolta è previsto che avvenga secondo modalità stabilite di volta in volta dalle diverse scuole; per coloro che escono dall'edificio scolastico è prevista soltanto la possibilità di allegare come credito formativo la certificazione di un'attività extrascolastica;
il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione rispondendo ad una interpellanza urgente, ha dichiarato che l'insegnamento della religione non può non essere valutato ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, dal momento che il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 (articolo 11, comma 2), ai fini della valutazione del credito, riconosce «il grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi», e che, se non fosse applicata tale ordinanza del Ministro, la religione non verrebbe valutata né come credito scolastico, né come credito formativo che attiene propriamente alle attività extrascolastiche, mentre vengono valutate come crediti formativi anche attività quali: attività culturali, artistiche, ricreative, di volontariato,
di sport, eccetera, secondo il decreto ministeriale n. 449 del 2000 -:
se il Ministro intenda spiegare perché non sia stata tutelata a tempo debito anche la situazione creatasi in seguito all'ordinanza ministeriale, per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC, chiarendo e regolamentando chi fosse il titolare del potere di certificazione dei crediti e quale tipo di attività fosse valida e certificabile per i crediti formativi anche se limitata ad un'unica ora di tempo;
quali iniziative urgenti il Ministro decida di intraprendere sulle continue violazioni del decreto legislativo n. 59 del 2004, da parte di alcune autorità scolastiche che, dandone un'interpretazione palesemente incostituzionale, hanno disconosciuto lo stato di non obbligo da parte di coloro che non si avvalgono dell'IRC, ovvero il diritto a non svolgere alcuna attività formativa alternativa;
se non ritenga, il Ministro, che la pratica di attribuire un credito formativo agli studenti che frequentino l'ora di religione non produca un intervento discriminatorio sulla base delle convinzioni personali e quindi contrario all'articolo 3 della Costituzione italiana;
se il Ministro non ritenga opportuno ripristinare una formulazione dell'ordinanza in linea con la normativa vigente e rispettosa della libertà di coscienza degli alunni, facendo in modo che l'ora di religione non venga valutata né come credito scolastico, né come credito formativo per attività extrascolastiche come le attività culturali, artistiche, ricreative, di volontariato, di sport, eccetera, secondo il decreto ministeriale n. 449 del 2000, (per riprendere le parole del Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione) essendo, la religione, cosa a sé stante, non materia ma attitudine, confessione personale intima che risiede nella sfera privata che non può certo essere valutata in termini di credito, pratica che concorrerebbe a svuotarla di senso.
(4-03966)