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Allegato B
Seduta n. 169 del 13/6/2007
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RIFORME E INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Interrogazioni a risposta scritta:
LO PRESTI. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'A.R.A.N. (Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha il compito di indicare le organizzazioni sindacali rappresentative del personale di alcuni comparti del pubblico impiego, in particolare dei comparti Ministeri, Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri, ammesse ai tavoli di contrattazione nazionale al fine di negoziare gli accordi ed i contratti quadro per il personale;
nel corso del biennio economico 2004/2005, alla stregua dei dati elettorali corrispondenti a quanto disposto dall'articolo 43 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, l'A.R.A.N. avrebbe dovuto riconoscere a «Federazione Intesa» la rappresentatività nel Comparto Ministeri, nel Comparto Agenzie Fiscali e nel Comparto Presidenza del Consiglio, riconoscimento che invece, inspiegabilmente, non è stato operato;
con delibera adottata in data 3 agosto 2004, l'A.R.A.N. ha sottoscritto il contratto con altre Confederazioni sindacali, sancendo di fatto l'esclusione di Federazione Intesa e di Confintesa dall'ambito delle organizzazioni sindacali titolari del diritto di partecipare alla contrattazione collettiva e di fruire delle prerogative sindacali per il biennio 2004/2005;
l'A.R.A.N. ha perseverato in tale inspiegabile esclusione nonostante l'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Roma in data 4 agosto 2004, con la quale il Tribunale stesso riconosceva «in via d'urgenza che la Federazione Intesa è in possesso del requisito della rappresentatività sindacale ex articolo 43 decreto legislativo n. 165 del 2001 con ogni conseguenza di legge, tra cui il diritto alla partecipazione alla contrattazione nei comparti Ministeri, Agenzie fiscali e Presidenza Consiglio dei Ministri»;
nel successivo giudizio di merito, il Tribunale di Roma ha censurato il comportamento tenuto dall'A.R.A.N., riconoscendo l'indiscutibile «rappresentatività» di Federazione Intesa nei citati comparti per il biennio economico 2004/2005, e condannando l'ARAN al risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale di Roma ha, tra l'altro, statuito che l'Agenzia «con l'esclusione della ricorrente dai tavoli della contrattazione, ha causato un danno immediato per la ricorrente, che non ha più potuto usufruire del riconoscimento delle prerogative sindacali ed ha, altresì, subito indubiamente una lesione del suo diritto all'immagine»;
nonostante quanto esposto, l'ARAN ha reiterato il suo inspiegabile comportamento, omettendo nuovamente di convocare la Federazione Intesa e la Confintesa all'apertura delle trattative relative al CCNL del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007, senza peraltro fornire alcuna giustificazione e senza consentire agli interessati di presentare osservazioni che, se solo fossero stati ascoltate, avrebbero modificato l'esito della rilevazione, garantendo un equilibrato contraddittorio;
a parere dell'interrogante è increscioso che la Federazione Intesa e la Confintesa debbano rivolgersi continuamente alla magistratura per vedere riconoscere i propri diritti da parte dell'ARAN che, in quanto pubblica amministrazione, dovrebbe rispondere ai più alti principi costituzionali di imparzialità e buon andamento -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in merito al comportamento assunto dall'A.R.A.N. e dai suoi dirigenti, forieri di decisioni illegittime, e se non ritenga altresì opportuno attivarsi per controllarne i comportamenti, accertando con obiettività la rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria e le estensioni in favore al Federazione Intesa delle prerogative riconoscenti alle altre organizzazioni sindacali rappresentative.
(4-03984)
CATANOSO. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), al comma 580 dell'articolo 1 ha previsto l'istituzione dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione e la contestuale soppressione a partire dal 31 marzo 2007 della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
la legge 26 febbraio 2007, n. 17, «Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative», all'articolo 4, comma 1-bis, ha successivamente prorogato tale termine al 15 giugno 2007;
il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, poi convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, all'articolo 42, comma 2, prevedeva in origine la soppressione della sede di Acireale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
tale norma, qualora approvata, avrebbe comportato gravissime conseguenze sul piano della formazione e dello sviluppo della dirigenza pubblica;
la sede di Acireale della Scuola superiore della Pubblica amministrazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 1987 a seguito di un protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione siciliana (regione ad autonomia speciale), sin dall'inizio ha rappresentato l'unica presenza formativa dello Stato per i pubblici dipendenti nel territorio della Regione Sicilia;
l'intenzione iniziale del Governo di sopprimere tale sede - adottata senza alcuna preventiva consultazione con le organizzazioni sindacali e sulla base di non meglio identificati requisiti di necessità ed urgenza che ne legittimavano l'inserimento in un decreto legge - appariva assolutamente ingiustificata anche in considerazione del fatto che i costi di gestione della struttura non gravano in alcun modo sul bilancio dello Stato;
la Regione Sicilia, avvalendosi del Comune di Acireale, si è impegnata a fornire gratuitamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, tutti i locali e le attrezzature e ad assumersi l'onere delle spese generali di funzionamento e delle eventuali manutenzioni ordinarie e straordinarie;
la sede di Acireale della Scuola superiore della pubblica amministrazione rappresenta non solo un punto di riferimento per la formazione del personale delle amministrazioni pubbliche (Stato, Regione, Province, Comuni e altri enti comunque presenti nel territorio siciliano) ma anche una vera e propria risorsa culturale essendo dotata di una biblioteca specialistica nel campo giuridico amministrativo nonché di un Centro di documentazione europea che funge da strumento indispensabile per la conoscenza e l'informazione sulle tematiche relative all'integrazione comunitaria;
periodicamente vengono organizzati presso la struttura corsi di formazione e di aggiornamento professionale; in particolare, a partire dal mese di luglio e per i prossimi due anni, la sede si è impegnata in un vasto piano di attività formativa finanziata dal C.I.P.E. nel confronti delle pubbliche amministrazioni dell'Obiettivo 1 e commissionata alla Scuola superiore della pubblica amministrazione di Acireale dal Dipartimento della funzione pubblica;
in relazione alle numerose iniziative previste sono già pervenute presso la sede di Acireale oltre seicento richieste di adesione;
la paventata soppressione della Scuola - struttura fondamentale non solo per il tessuto socio-economico dell'intera Sicilia ma anche per lo sviluppo culturale e professionale del management pubblico - non solo giunge in una fase di massima espansione delle attività di formazione ma rischierebbe altresì di paralizzare impegni finanziari già intrapresi precedentemente -:
se non ritenga opportuno attivarsi con urgenza affinché non si proceda alla chiusura della sede di Acireale della Scuola superiore della pubblica amministrazione nonché all'azzeramento del personale dirigenziale e amministrativo che ha così ben operato in questi anni con ottimi risultati e se non ritenga necessario, al contrario, intraprendere adeguate iniziative per un rilancio definitivo della struttura e per una maggiore valorizzazione delle professionalità ivi occupate.
(4-03995)
LO PRESTI. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 7-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - ex Dipartimento della Funzione Pubblica il Fondo Speciale per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato, con una dotazione pari a 8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007;
durante la scorsa legislatura, l'impegno della Commissione lavoro della Camera dei deputati ha consentito di formulare un testo unificato delle varie proposte di legge presentate da tutti i gruppi politici;
nella seduta del 21 aprile 2004 l'Aula di Montecitorio ha approvato, sostanzialmente alla unanimità con 426 voti favorevoli su 426 presenti e votanti, un provvedimento il cui spirito è sintetizzato nel già citato articolo 7-ter della legge n. 43 del 2005;
a differenza della legge n. 43 del 2005 il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati individua le finalità ed i destinatari delle risorse in dotazione al Fondo;
nello scorso mese di ottobre, d'intesa tra il Ministero interrogato ed il Sindacato Autonomo Pensionati Or.s.a. fu definito un percorso legislativo per una chiara e sollecita definizione della anzidetta questione -:
stante l'attuale situazione di stallo, quale strumento ritenga di attuare in tempi rapidi, anche attraverso iniziative normative, al fine di consentire l'integrazione al trattamento di quiescenza del personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, secondo criteri di proporzionalità e tenendo conto dei benefici economici relativi alla progressione degli stipendi nelle vigenze dei contratti triennali ivi succedutisi.
(4-04000)