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Allegato B
Seduta n. 169 del 13/6/2007
TESTO AGGIORNATO AL 2 AGOSTO 2007
...
PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta in Commissione:
CAPARINI, GOISIS e BARBIERI. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere premesso che:
a seguito dei ricorsi prodotti dai docenti che concludono nella sessione estiva dell'anno accademico 2006-2007 il relativo percorso formativo, il Tar del Lazio con ordinanza n. 1982 del 10 maggio 2007 ha concesso la sospensiva rispetto all'applicazione dei decreti direttoriali che avevano procrastinato al mese di marzo 2008 l'espletamento degli esami finali dei corsi abilitanti speciali previsti dal decreto ministeriale 85/2005;
la citata sentenza, accogliendo l'istanza cautelare degli interessati, impone l'obbligo di garantire l'espletamento degli esami per tutti i corsi già conclusi o in fase di conclusione entro maggio 2007, in modo tale da permettere l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento;
l'amministrazione scolastica, decisa a proporre appello al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del Tar Lazio, avrebbe
comunque deciso, nelle more della decisione definitiva di predisporre tutti gli atti per la costituzione delle commissioni giudicatrici, di cui all'articolo 5 del citato decreto ministeriale n. 85/05;
gli stessi Ministri interrogati hanno confermato, in due note precedentemente emanate, lo scioglimento della riserva in un'unica data, fissata a livello «nazionale» per tutti i corsisti, così come previsto dal citato decreto ministeriale, ribadendo altresì la necessità di nominare le commissioni esaminatrici «non prima del mese di gennaio 2008 per la scuola secondaria e nel mese di marzo 2008 per la scuola primaria e dell'infanzia», allo scopo di «garantire omogeneità nella durata dei corsi»;
il differimento del termine relativo alla durata dei corsi, stabilito dal decreto ministeriale 85/05 entro l'anno accademico 2006-2007 è stata de facto un'assunzione di responsabilità da parte dei ministri interessati, che non avrebbero potuto sottacere i gravi ritardi nell'attivazione dei percorsi specializzanti, nonché dell'assenza di coordinamento delle direzioni scolastiche regionali del nord-Italia con le Università, le Accademie di Belle Arti e i Conservatori di musica, e di tanti altri fattori che hanno creato situazioni di incertezza e disparità nei confronti dei docenti del nord-Italia;
dette «disparità territoriali» hanno obbligato molti corsisti del nord-Italia, in maggioranza «lombardi» a una sorta di tour de force inaccettabile, la cui conseguenza è stata spesso la rinuncia alle nomine annuali per poter frequentare detti corsi;
paradossalmente, due rappresentanti istituzionali della maggioranza di Governo, notoriamente poco favorevole alle istanze di «federalismo nordista», sembrerebbero agli interroganti addirittura propensi ad avallare certe situazioni di «secessionismo scolastico» -:
quali procedure intenda attivare per eliminare tali discriminazioni operate nei confronti dei corsisti del nord-Italia, prevalentemente «lombardi», anche al fine di ristabilire il principio d'eguaglianza, contenuto nell'articolo 3 della Costituzione italiana, che rappresenta una conquista indiscussa dello Stato di diritto e, un traguardo cui bisogna tendere per rimuovere gli ostacoli che impediscono pari opportunità;
se, alla luce di quanto espresso in premessa, non ritengano opportuno confermare la decisione di differire il termine relativo alla nomina delle commissioni esaminatrici a gennaio 2008 per la scuola secondaria e nel mese di marzo 2008 per la scuola primaria e dell'infanzia, affinché i «corsi» in parola, come sottolineato in alcune note di indirizzo del Ministero della pubblica istruzione, «abbiano una durata omogenea ed una contestuale conclusione, a garanzia di parità di trattamento per tutti i discenti».
(5-01139)
Interrogazioni a risposta scritta:
BOFFA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
con decorrenza 1o gennaio 2007 è entrato in vigore l'articolo 1, comma 1180, della legge finanziaria 2007 che prevede l'obbligo della comunicazione preventiva ai Centri per l'impiego delle assunzioni temporanee;
tale obbligo non è applicabile alla scuola poiché i decreti di assunzione di nomina di supplenze sono attivabili solo in presenza di impedimenti e non programmabili necessità;
tali difficoltà hanno generato incertezze circa le modalità di applicazione della norma in questione. Le stesse sono state difatti richiamate con una nota (prot. N. 1843 del 1o febbraio 2007 del Direttore generale del Dipartimento per l'Istruzione del Ministero della pubblica istruzione) giunta alle scuole per il tramite delle Direzioni scolastiche regionali, con la quale si comunicava che il Ministero della pubblica istruzione aveva già richiesto al
Ministero del lavoro, per evidenti motivi di precaria applicabilità, di esonerare le scuole dell'obbligo dall'adempimento in esame;
solo a fine febbraio 2007 le scuole venivano rese edotte degli esiti dell'intervento della pubblica istruzione concernente la conferma e reiterazione dell'obbligo di comunicazione anche per le scuole e la mera individuazione di una possibile deroga solo relativamente al termine di effettuazione della comunicazione medesima da mettere in atto non più il giorno precedente al conferimento dell'incarico, ma genericamente in tempo successivo nel primo giorno utile;
ai diversi Dirigenti scolastici sono state notificate diffide e multe;
si è determinato uno stato di forte disagio nelle scuole, in una fase complessa e delicata della vita scolastica dovuta all'imperversare di diffide e multe che sono oramai percepite come vessatorie per l'irrazionalità e l'assurdo delle motivazioni che le hanno generate -:
se non ritenga il Ministro della pubblica istruzione di mettere in atto le necessarie iniziative tese a risolvere le questioni suddette così da assumere la tipicità e la specificità della Scuola rispetto agli altri settori lavorativi.
(4-03981)
TONDO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'Istituto magistrale Percoto di Udine nel mese di gennaio, come ogni altro istituto cittadino, ha visto pubblicare le commissioni d'esame;
il Ministero aveva nominato, in qualità di commissario esterno, un professore di diritto;
è giunta nel mese di giugno all'Istituto Percoto la composizione della Commissione giudicatrice;
il Ministero nominava un docente di matematica anziché il docente di diritto indicato a gennaio;
è opportuno tutelare le legittime aspettative degli studenti che si stavano preparando su una materia anziché sull'altra, anche se è noto che per l'esame orale gli studenti dovranno comunque portare tutte le materie;
è evidente che gli studenti ritenendo di avere in Commissione un docente di diritto hanno elaborato le tesine su quella materia e non su matematica;
è evidente che quegli studenti saranno penalizzati rispetto a tutti gli altri studenti delle altre scuole;
di chi siano le responsabilità relative al cambio dell'insegnante di Diritto con quello di Matematica e per sapere quali provvedimenti intenda assumere per porre rimedio alla disparità di trattamento che si verrebbe a creare se venisse mantenuto lo status quo.
(4-04003)