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Allegato B
Seduta n. 17 del 3/7/2006
SVILUPPO ECONOMICO
Interrogazioni a risposta scritta:
MIGLIORI, ULIVI, MARTINELLI e PERINA. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
a conclusione di una serie di insistite voci riprese, dalla stampa locale e nazionale circa il possibile trasferimento da Pistoia a Napoli di significative funzioni oggi svolte in Toscana dall'Ansaldo-Breda, gli stessi presidenti della provincia, di Pistoia e della regione Toscana hanno chiesto in merito un'incontro urgente ai vertici aziendali;
tale possibile trasferimento strategico avrebbe gravissime ripercussioni non solo di natura occupazionale ma si proietterebbe drammaticamente su una diffusissima filiera artigianale dell'indotto con effetti devastanti sull'occupazione nella provincia di Pistoia;
grazie al Governo Berlusconi ormai risulta certa la realizzazione all'Osmannoro (Firenze) del Centro di Dinamica Sperimentale delle Ferrovie logicamente connesso alle produzioni pistoiesi dell'Ansaldo-Breda -:
quali iniziative urgenti si intendano assumere in merito per chiarire il ruolo strategico di Pistoia all'interno delle produzioni Ansaldo-Breda.
(4-00400)
GALANTE. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la presente interrogazione, già presentata il 4 maggio 2005, non avendo a suo tempo riscontrato risposta viene ripresentata al Ministro;
la legge n. 448 del 1998 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» consente agevolazione sul prezzo dei combustibili da riscaldamento se utilizzati in territori non metanizzati appartenenti a Comuni metanizzati;
l'ambito di applicazione del beneficio è in particolare determinato dall'unità di misura «gradi di calore giorno (GG)» per la cui determinazione è decisiva l'altezza della casa comunale;
in seguito a tali parametri il territorio nazionale è stato suddiviso in n. 6 fasce climatiche (dalla «A» alla «F»), (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993);
l'ambito di applicazione del beneficio in questione, originariamente previsto dall'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge n. 448 del 1998, ed avente decorrenza nel 1999, è stato ridefinito dal comma 4, articolo 12 della legge n. 488 del 1999 (Finanziaria 2000) ai sensi del quale l'agevolazione per i combustibili per riscaldamento compete alle frazioni di territorio comunale non metanizzato solo se ricadenti in zona «E» sempre che appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono anch'essi in zona climatica «E»;
in Toscana esistono numerosi Comuni le cui «case comunali» sono collocate nella zona climatica «D», ma che risultano possedere frazioni, in numero talora consistente, ricadenti viceversa in zona climatica «E»;
gran parte del territorio dei Comuni di Rufina, Dicomano e Pontassieve (provincia di Firenze) si trovano nella situazione sopra evidenziata (vale a dire: sono classificabili in zona climatica «E» all'interno di un Comune collocato in zona climatica «D»);
a tal proposito si cita, nello specifico, il caso del Comune di Rufina risultante particolarmente clamoroso, in quanto su diciassette frazioni ben undici risultano appartenere alla zona climatica «E»;
gli abitanti di tali frazioni, pur trovandosi nelle stesse identiche condizioni di vita di tutti gli altri cittadini italiani residenti in Comuni di zona climatica «E»,
per un'interpretazione che l'interrogante giudica burocratica, capziosa e formale della norma vigente, non possono fruire anche dei loro stessi benefici e ciò contrasta col principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;
tale situazione, ripetutamente denunciata a più livelli, compresi gli istituzionali, non ha ad oggi ottenuto né risposta né soluzione;
tale assurda classificazione, a parere dell'interrogante, provoca incostituzionali difformità di trattamento tra cittadini di uno stesso territorio avente caratteristiche di omogeneità assoluta -:
se intenda intervenire per sanare la macroscopica e incostituzionale ingiustizia sopra evidenziata, attivando ogni strumento utile per assicurare l'estensione delle agevolazioni fiscali per la riduzione del costo del combustibile per riscaldamento anche agli abitanti delle frazioni non metanizzate ricadenti in zona climatica «E» all'interno di Comuni classificati - data la collazione della «casa comunale» - in zona climatica «D».
(4-00405)
QUARTIANI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il settore della installazione e della manutenzione degli impianti vede operare oltre 150 mila imprese delle quali oltre l'85 per cento pmi ed artigiane con oltre 450 mila addetti;
l'attività di queste imprese è subordinata per gli impianti ad uso civile al possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 - Sicurezza degli impianti -:
il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, Testo Unico dell'edilizia, al Capo V della parte II, interviene modificando sostanzialmente il contesto specifico della legge citata tanto da creare alle imprese oggettive difficoltà operative oltre che applicative per i soggetti obbligati al controllo;
le Associazioni di categoria delle imprese hanno richiesto di modificare questo testo ottenendo nel frattempo da parte del Governo che l'entrata in vigore del Capo V fosse prorogata più volte;
l'ultima data prevista per l'entrata in vigore, disposta dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è il 1o luglio 2006. Dopo tale data è previsto che il Capo V entri in vigore nel suo testo originale, se il Governo nel frattempo non abbia proceduto a modificarne il testo;
in effetti con la legge 23 agosto 2004, n. 239 (decreto Marzano) al comma 44, lettere a) e b)dell'articolo 1, il Parlamento aveva assegnato al Governo la delega per modificare il Capo V e giungere al Testo unico impiantistico (previsto alla lettera a)) e a definire un sistema concreto di controlli alla sicurezza degli impianti negli edifici (lettera b));
nonostante le parti interessate fossero giunte a concertare un testo di legge sulla lettera a), il Governo nel marzo 2005 ha fatto decadere la delega senza provvedere nel senso richiesto dalle parti;
l'intervento delle Associazioni di categoria, preoccupate che si realizzassero danni gravi alle imprese, ha però consentito che con la legge 248 del 2 dicembre 2005, all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), tale delega venisse ripristinata;
a giudizio dell'interrogante, occorre modificare il testo della legge 5 marzo 1990, n. 46 nel senso indicato dalle Associazioni interessate perché venga promulgato nei tempi prescritti dato che diversamente con l'eventuale entrata in vigore della suddetta legge senza l'interventodi modifica della legge del 5 marzo 1990, n. 46 i danni al settore sarebbero ingenti -:
se il Governo non ritenga opportuno:
disporre con decretazione d'urgenza una ulteriore proroga dell'entrata in
vigore del capo V del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
attivare la procedura legislativa necessaria per adottare il decreto legislativo di modifica della legge 5 marzo 1990 n. 46 che, all'ultimo articolo, prevede in particolare l'abolizione del Capo V del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
(4-00414)