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Allegato B
Seduta n. 17 del 3/7/2006
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ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazioni a risposta scritta:
FABRIS. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei trasporti, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 11 giugno 1977 il signor Ernesto Serafini è stato vittima di un
gravissimo incidente stradale provocato dalla condotta di guida gravemente colposa del signor Corrado Zanni, il quale procedeva con la propria automobile ad una velocità talmente elevata da invadere l'opposta corsia stradale in cui sopraggiungeva il motociclo condotto dal signor Serafini;
al momento dell'incidente il signor Zanni si era dileguato velocemente, non prestando alcun soccorso al signor Serafini;
in seguito all'incidente, il signor Serafini ha riportato gravissime lesioni ed un'invalidità permanente pressoché totale (80 per cento), che ne hanno menomato e compromesso in modo decisivo le capacità psico-fisiche, incidendo inoltre nella esplicazione di attività complementari o integrative rispetto alla normale attività lavorativa;
la sentenza n. 349 dell'11 maggio 1982, emessa dal Tribunale civile e penale di Vicenza nella causa civile di 1o grado, iscritta a ruolo il 26 settembre 1978 al n. 2404 R.G., ha condannato il convenuto, in quanto responsabile esclusivo dell'incidente, al pagamento di un risarcimento danni ex strada pari a 109.987.608 milioni di lire;
la sentenza n. 349 dell'11 maggio 1982 condannava inoltre il convenuto a rifondere all'attore le spese del giudizio e quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio;
nel corso dell'anno 1977, pochi mesi dopo il fatto, la compagnia assicurativa Ausonia ed il convenuto hanno corrisposto al signor Serafini una somma pari a 22 milioni di lire;
sino ad oggi, dopo ben 28 anni, il signor Serafini non ha più ricevuto alcun risarcimento dallo Zanni;
il signor Serafini ha dovuto contribuire inoltre al pagamento delle spese del giudizio, benché ne fosse esonerato, a causa dell'impossibilità dello Zanni di farvi fronte economicamente;
la vita del signor Serafini risulta gravemente compromessa sia fisicamente che moralmente a causa dell'invalidità riportata e che il tenore di vita della famiglia del medesimo è condizionato inevitabilmente da questa situazione -:
come valuti il Governo l'ipotesi di istituire un fondo speciale che miri a garantire adeguata tutela sanitaria e patrimoniale nei confronti di coloro che, a seguito di un incidente stradale, pur avendo esperito tutti i gradi di giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2043 del codice Civile, non riescano ad ottenerlo e rimangano costrette ad uno stato di invalidità grave e tale da pregiudicarne irrimediabilmente le condizioni economiche e sociali;
come valuti il Governo l'ipotesi di costituire un Fondo per le vittime degli incidenti stradali.
(4-00410)
PEDRIZZI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
al fine di dare seguito alle convergenti indicazioni emerse dalla riunione congiunta delle Commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera nella XIV legislatura, il Consiglio dei Ministri n. 46 del 23 febbraio 2006 ha deciso di adottare tutte le iniziative opportune a dare respiro strategico e forte valenza operativa alla partnership Italia-Libia;
è stata assegnata priorità a chiudere definitivamente il capitolo storico del passato coloniale, anche con misure significative, oltre a quelle già eseguite ed in corso di esecuzione, da concordare con la parte libica, che diano segno di amicizia tra i due popoli, in particolare quella della concessione senza discriminazione dei visti ai profughi italiani;
si continua a ricercare con la parte libica una soluzione accettabile del contenzioso
economico sui crediti che vantano le aziende italiane espulse dal territorio libico;
i componenti dell'AIRL (Associazione Italiana Rimpatriati dalla Libia) erano proprietari in Libia di beni mobili ed immobili ed hanno ivi esercitato le proprie attività, contribuendo allo sviluppo delle relazioni industriali e commerciali del paese stesso;
nell'anno 1970, a seguito del mutamento del regime di governo, i nostri connazionali residenti in Libia ed i loro danti causa, subivano, in quanto cittadini italiani, l'espulsione dal territorio libico e la confisca di tutti i loro beni da parte del Governo della Libia, in violazione del Trattato Italo-Libico del 1956, nonché delle Risoluzioni dell'ONU relative alla proclamazione di indipendenza della Libia, che garantivano diritti ed interessi della comunità italiana;
in quella occasione, probabilmente per ragioni di opportunità politica ed economica, il Governo italiano ritenne di dover accettare il fatto compiuto, senza denunciare la violazione del Trattato del 1956 e senza avvalersi della clausola arbitrale espressamente prevista dall'articolo 17 del Trattato medesimo;
il Parlamento italiano ha approvato, dapprima, la legge del 6 dicembre 1971, n. 1066, con la quale si riconosceva un acconto sugli indennizzi spettanti ai cittadini italiani per i beni perduti, e successivamente la legge del 28 novembre 1980 n. 16, legge del 5 aprile 1985 n. 135 e legge del 29 gennaio 1994 n. 98 che sono ancora in via di applicazione;
la misura degli indennizzi normativamente riconosciuti non può considerarsi certamente congrua, sia per ciò che concerne la valutazione dei beni confiscati, sia per la difficoltà o, addirittura l'impossibilità di reperire la documentazione richiesta a supporto delle domande di indennizzo;
nel luglio 1998, interveniva tra Italia e Libia un accordo, che pur affrontando e risolvendo diverse «questioni aperte» tra i due Paesi, non faceva alcun cenno alla questione del risarcimento per i beni confiscati dalla Libia ai cittadini italiani;
il Governo italiano è stato più volte interpellato e sollecitato ad operarsi in ambito internazionale per conseguire una risoluzione della questione, ma nessuna reale ed efficace azione è stata intrapresa in tal senso, nei trentasei anni che sono trascorsi dalla rivoluzione libica;
alcuni componenti dell'AIRL, hanno avviato un azione legale innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) per censurare la presenza di una prassi amministrativa di tolleranza da parte dell'Italia di un comportamento lesivo dei diritti riconosciuti dalla stessa CEDU -:
se non ritengano di fornire chiarimenti in merito a quanto esposto, in particolare per quel che concerne la concessione dei visti di ingresso in Libia ai profughi italiani;
quali concrete ed urgenti iniziative intendano assumere per fronteggiare e chiudere questo capitolo storico risalente al secolo scorso;
quali provvedimenti intendano prendere per l'integrale soddisfazione dei danni patiti dai nostri connazionali espulsi dalla Libia a seguito delle confische operate dal Governo Libico a partire dal 1970 ed allo stato rimasti ancora sostanzialmente privi di adeguati indennizzi.
(4-00411)