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Allegato B
Seduta n. 17 del 3/7/2006
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ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta scritta:
GALANTE. - Al Ministro dell'istruzione. - Per sapere - premesso che:
la sentenza n. 4994 del 2000 della Sezione tributaria della Corte di cassazione ha stabilito che il soggetto obbligato a corrispondere la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) delle scuole è il Ministero della Pubblica Istruzione. La Corte di Cassazione ha così rigettato un ricorso presentato dal MIUR, ritenendo che la tassa sui rifiuti solidi urbani sia un tributo relativo non all'immobile ma all'attività produttiva di rifiuti esercitata dall'occupante o dal detentore dello stesso. Pertanto, essendo tale produzione direttamente
correlata all'attività d'istruzione, essa risulta essere di stretta pertinenza del relativo dicastero e non degli Enti locali;
l'articolo 3 della legge n. 23 del 1996 stabilisce le spese generali d'ufficio a carico degli EELL e successivamente la sentenza n. 17617 della Suprema Corte di Cassazione, in applicazione delle disposizioni previste dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 sull'edilizia scolastica ha disposto che la TARSU non può essere considerata quale «spesa varia d'ufficio», che per legge grava sui comuni, ma spesa correlata all'effettiva utilizzazione dell'immobile da parte dell'amministrazione scolastica per il concreto espletamento dell'attività, e quindi a suo carico, accogliendo così le doglianze di un comune del napoletano in relazione a un avviso di accertamento Tarsu impugnato dall'amministrazione scolastica;
l'ufficio V del MIUR, con le note n. 1251 del 14 maggio 2002 e n. 1591 del 22 maggio 2003, ha indotto le istituzioni scolastiche a liquidare le spettanze dei Comuni con i fondi della scuola alimentando il fenomeno nuovo dei residui attivi «fantasmi» perché non reintegrati dal MIUR stesso;
la seduta del 6 settembre 2001 della Conferenza Unificata Stato-Città ed Autonomie Locali ha definito il pagamento della TARSU relativa agli edifici scolastici il cui onere è stato attribuito, in via definitiva, agli istituti scolastici e quindi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale ANCI ed UPI hanno concordato in 75 miliardi la somma che lo stesso Ministero dovrà destinare all'uopo;
l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e la successiva integrazione del decreto-legge n. 240 del 2000 ha stabilito che la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico ed è suddivisa in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. L'integrazione stabilisce inoltre che la «dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione», è «spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata»;
la dotazione ordinaria di cui alla legge n. 59 del 1997, dal 2001 in poi è stata ridotta del 20 per cento su base annua e dal 2003 non è più stata erogata la dotazione perequativa, di fatto determinando nelle scuole dell'autonomia dei programmi annuali di pura sopravvivenza;
invece dei 75 miliardi annui da destinare alla Tarsu, il MIUR nel 2002 ha stanziato la somma di 34,438 milioni di euro, nel 2003 5,843 milioni di euro e nel 2004 solo 12 milioni di euro; in questo modo scaricando sulle scuole dell'autonomia la responsabilità del mancato pagamento della tassa, nonché l'onere di trovare soluzioni -:
se intenda assumere la responsabilità economica in relazione al pagamento della Tarsu nelle scuole e quindi fare loro pervenire la differenza non corrisposta di quanto stabilito in sede di Conferenza Unificata;
se intenda adottare iniziative affinché sia rivalutata la dotazione ordinaria e quella perequativa sulla base dell'inflazione degli ultimi anni.
(4-00403)